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Document 62017CJ0164

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018.
    Edel Grace e Peter Sweetman contro An Bord Pleanala.
    Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito – Progetto di parco eolico – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 4 – Zona di protezione speciale (ZPS) – Allegato I – Albanella reale (Circus cyaneus) – Habitat idoneo mutevole nel tempo – Riduzione temporanea o definitiva della superficie dei terreni utili – Misure integrate nel progetto volte a garantire, per la durata del progetto, che la superficie effettivamente idonea ad ospitare l’habitat naturale della specie non risulti ridotta o possa addirittura risultare incrementata.
    Causa C-164/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑164/17

    Edel Grace e Peter Sweetman

    contro

    An Bord Pleanála

    [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

    «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito – Progetto di parco eolico – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 4 – Zona di protezione speciale (ZPS) – Allegato I – Albanella reale (Circus cyaneus) – Habitat idoneo mutevole nel tempo – Riduzione temporanea o definitiva della superficie dei terreni utili – Misure integrate nel progetto volte a garantire, per la durata del progetto, che la superficie effettivamente idonea ad ospitare l’habitat naturale della specie non risulti ridotta o possa addirittura risultare incrementata»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018

    1. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Provvedimenti di protezione – Misure di compensazione – Distinzione

      (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, §§ 3 e 4)

    2. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Valutazione dell’impatto di un progetto su un sito – Presa in considerazione dello sviluppo futuro di un nuovo habitat che mira a compensare la perdita di superficie e di qualità causata dal progetto – Esclusione – Qualificazione come misura di compensazione del suddetto sviluppo – Presupposto

      (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, §§ 3 e 4)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 47)

    2.  L’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che, allorché un progetto è destinato ad essere realizzato su un sito designato per la protezione e la conservazione delle specie, la cui superficie atta a soddisfare le esigenze di una specie protetta varia nel tempo, e allorché tale progetto avrà come effetto che, temporaneamente o definitivamente, alcune parti del sito non saranno più tali da poter fornire un habitat idoneo alla specie in questione, la circostanza che tale progetto contenga misure volte a garantire – dopo l’effettuazione dell’opportuna valutazione dell’incidenza di tale progetto e per la durata del progetto stesso – che la parte di tale sito concretamente idonea a fornire un habitat adeguato non sia ridotta e possa addirittura risultare incrementata non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione da effettuare a norma del paragrafo 3 di tale articolo e volta a garantire che il progetto non pregiudicherà l’integrità del sito in causa, ma essa rientra, eventualmente, nell’ambito di applicazione del paragrafo 4 del medesimo articolo.

      A tale riguardo, la Corte ha già statuito che le misure previste da un progetto dirette a compensarne gli effetti negativi non possono essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione dell’incidenza di tale progetto, prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «Habitat» (sentenze del 15 maggio 2014, Briels e a., C‑521/12, EU:C:2014:330, punto 29, e del 21 luglio 2016, Orleans e a., C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 48).

      Solo quando sussiste sufficiente certezza che una misura contribuirà efficacemente ad evitare un pregiudizio, garantendo che non sussista alcun dubbio ragionevole riguardo al fatto che tale progetto non pregiudicherà l’integrità dell’area, tale misura potrà essere presa in considerazione in un’opportuna valutazione (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Commissione/GermaniaC‑142/16, EU:C:2017:301, punto 38).

      Orbene, in linea generale, gli eventuali effetti positivi dello sviluppo futuro di un nuovo habitat, che mira a compensare la perdita di superficie e di qualità del medesimo stesso tipo di habitat su un’area protetta, sono solo difficilmente prevedibili o sono visibili solo in seguito (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, Orleans e a., C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punti 5256 nonché giurisprudenza ivi citata).

      Occorre sottolineare che non è la circostanza che l’habitat oggetto della causa principale sia in costante mutamento e che tale area richieda una gestione «dinamica» a generare incertezza. Siffatta incertezza risulta, invece, dall’individuazione di incidenze certe o potenziali sull’integrità dell’area interessata, quale area di habitat e di foraggiamento, e quindi su una delle caratteristiche costitutive di tale area, nonché dall’inclusione, nella valutazione dell’incidenza, di benefici futuri risultanti dall’adozione di misure che, nella fase di tale valutazione, sono solo eventuali poiché la loro attuazione non è ancora completata. Per tale motivo, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, detti benefici non potevano essere previsti con la certezza richiesta al momento in cui le autorità hanno autorizzato il progetto controverso.

      (v. punti 50‑53, 57 e dispositivo)

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