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Document 62016CJ0301

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2018.
Commissione europea contro Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.
Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Nozione di “distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino – Vantaggi fiscali.
Causa C-301/16 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑301/16 P

Commissione europea

contro

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

«Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Nozione di “distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino – Vantaggi fiscali»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2018

  1. Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Margine di dumping–Determinazione del valore normale–Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato–Concessione dello status di impresa operante in un’economia di mercato–Presupposti–Onere della prova a carico dei produttori–Valutazione degli elementi probatori da parte delle istituzioni–Sindacato giurisdizionale–Limiti

    [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)]

  2. Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Margine di dumping–Determinazione del valore normale–Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato–Concessione dello status di impresa operante in un’economia di mercato–Presupposti–Costi di produzione e situazione finanziaria dell’impresa che non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato–Nozione di precedente sistema ad economia non di mercato

    [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, c), terzo trattino]

  3. Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Margine di dumping–Determinazione del valore normale–Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato–Concessione dello status di impresa operante in un’economia di mercato–Presupposti–Costi di produzione e situazione finanziaria dell’impresa che non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato–Onere della prova–Concessione di vantaggi fiscali a investimenti esteri in settori strategici–Presunzione di esistenza di una distorsione

    [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, c), terzo trattino]

  4. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione–Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza impugnata–Motivo diretto a contestare la fondatezza della sentenza impugnata–Motivo che trae origine dalla stessa sentenza impugnata–Ricevibilità

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169)

  5. Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Margine di dumping–Determinazione del valore normale–Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato–Concessione dello status di impresa operante in un’economia di mercato–Presupposti–Costi di produzione e situazione finanziaria dell’impresa che non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato–Vantaggi fiscali ricollegabili all’attuazione di un piano quinquennale in Cina–Presunzione di esistenza di una distorsione

    [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c), terzo trattino]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 66, 67, 69)

  2.  I termini «precedente sistema ad economia non di mercato», di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, rinviano al precedente sistema economico che aveva giustificato l’impiego sistematico del metodo del paese di riferimento nei confronti dei produttori cinesi, dal quale tuttavia la Repubblica popolare cinese si è discostata. Ora, è noto che, ben prima del 1o luglio 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 905/98, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, che ha introdotto il dispositivo successivamente ripreso, segnatamente, all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento n. 1225/2009, il sistema economico prevalente in Cina non era già più quello di un paese ad economia di Stato. Infatti, esso era quello di un paese che, seppure ancora privo di un’economia di mercato, era già stato oggetto di alcune riforme che riducevano il controllo dello Stato, ma la cui economia in molti settori rimaneva caratterizzata, in particolare, dal ruolo centrale svolto dai piani quinquennali.

    (v. punti 77, 78)

  3.  Rispetto alla finalità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, il quale mira a garantire che il produttore operi in condizioni di economia di mercato e, in particolare, che i costi che egli deve sostenere ed i prezzi da lui praticati siano la risultante del libero gioco delle forze del mercato, è irrilevante, ai fini del terzo trattino di tale disposizione, che il sistema economico in questione sia un’economia di Stato o un altro tipo di economia non di mercato. Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso impone al produttore di dimostrare adeguatamente che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti da un sistema ad economia non di mercato, il quale, eventualmente, sia un sistema già in fase di transizione, per taluni settori, verso un sistema di economia di mercato.

    Pertanto, il legame tra una misura consistente nella concessione di agevolazioni fiscali agli investimenti esteri in settori ritenuti strategici, come le alte tecnologie, e i diversi piani attuati in Cina è sufficiente per presumere che tale misura costituisca una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 1225/2009.

    (v. punti 83‑85, 95)

  4.  Un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione in cui fa valere, dinanzi alla Corte, motivi derivanti dalla sentenza impugnata stessa e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza.

    (v. punto 90)

  5.  Poiché i vantaggi fiscali concessi dalla Cina possono essere ricollegati a diversi piani attuati in tale paese e che quest’ultimo, nonostante le riforme del proprio modello economico, è ancora considerato, come risulta dal dispositivo previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come un paese, in linea di principio, non retto da un’economia di mercato, il contesto nel quale tali agevolazioni fiscali intervengono è radicalmente diverso da quello in cui operano misure eventualmente simili in paesi ad economia di mercato.

    Per quanto riguarda il particolare sistema economico prevalente in Cina, di cui al dispositivo previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento n. 1225/2009, vale a dire un sistema economico in transizione verso un’economia di mercato, ma che è ancora considerato, di regola, un sistema non retto da un’economia di mercato, qualora, come nel caso di specie, i vantaggi fiscali di cui trattasi siano riconducibili a diversi piani attuati in Cina, non si può ritenere che tali vantaggi siano in antitesi con tale sistema. Al contrario, poiché i vantaggi fiscali in questione attuano un piano quinquennale, elemento caratteristico delle economie pianificate e fondamentale nell’organizzazione economica cinese, si può presumere che tali misure derivino dal precedente sistema ad economia non di mercato.

    (v. punti 104, 107, 108)

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