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Document 62017CJ0216

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2018.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e Coopservice Soc. coop. arl contro Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica - Sebino (ASST) e a.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Articolo 32, paragrafo 2 – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi – Accordi quadro – Clausola di estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici – Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici – Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all’ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell’accordo quadro – Divieto.
Causa C-216/17.

Causa C‑216/17

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust

e

Coopservice Soc. coop. arl

contro

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Articolo 32, paragrafo 2 – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi – Accordi quadro – Clausola di estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici – Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici – Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all’ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell’accordo quadro – Divieto»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2018

  1. Diritto dell’Unione europea – Ricorso dinanzi al giudice nazionale – Rilievo d’ufficio di un motivo vertente su una violazione del diritto dell’Unione – Obbligo per il giudice nazionale – Insussistenza – Limiti

    (Art. 4, § 3, TUE)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Conclusione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di un accordo quadro con diversi aggiudicatari dell’appalto – Inserimento di una clausola che prevede l’estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici – Ammissibilità – Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, considerando 11 e art. 32, §§ 2 e 4)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Portata – Obbligo di formulazione chiara, precisa e univoca delle condizioni e delle modalità della procedura di aggiudicazione dell’appalto

    (Artt. 49 e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 2)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Aggiudicazione degli appalti – Conclusione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di un accordo quadro con diversi aggiudicatari dell’appalto – Estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici che non ne sono parti – Possibilità, per tali amministrazioni aggiudicatrici, di non determinare il volume degli appalti pubblici successivi o di determinare il volume mediante riferimento al proprio fabbisogno ordinario – Esclusione – Violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 1, § 5, e 32, § 2, comma 4)

  1.  Peraltro, il diritto dell’Unione non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni del diritto dell’Unione, qualora l’esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all’applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen, C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punti 2122).

    (v. punto 40)

  2.  A tale proposito va sottolineato, innanzitutto, che l’articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/18, letto alla luce del considerando 11 della stessa direttiva, prevede che, nell’ipotesi di un accordo quadro concluso con più operatori, gli accordi successivi siano stipulati riaprendo il confronto competitivo tra le parti dell’accordo quadro sulle condizioni non fissate. Deriva da tali disposizioni che la necessità di essere inizialmente parti dell’accordo quadro vale solo per gli operatori economici, poiché non si possono mettere in confronto competitivo le amministrazioni aggiudicatrici stesse.

    Risulta dalle considerazioni che precedono che l’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18 intende consentire ad un’amministrazione aggiudicatrice di aprire ad altre amministrazioni aggiudicatrici l’accesso ad un accordo quadro che si accinga a concludere con gli operatori economici che saranno inizialmente parti dello stesso. L’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18 non esige, quindi, che un’amministrazione aggiudicatrice «secondaria», come l’ASST Valcamonica nella controversia di cui al procedimento principale, abbia partecipato alla firma dell’accordo quadro per poter stipulare un accordo successivo. È sufficiente che una tale amministrazione aggiudicatrice figuri tra i beneficiari potenziali di tale accordo quadro sin dalla data della sua conclusione, essendo chiaramente individuata nei documenti di gara mediante una menzione esplicita che valga a far conoscere tale possibilità tanto all’amministrazione aggiudicatrice «secondaria» stessa quanto a ogni operatore interessato. Tale indicazione può figurare vuoi nell’accordo quadro stesso vuoi in un altro documento, come una clausola di estensione nel capitolato d’oneri, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati.

    (v. punti 51, 52, 55, 56)

  3.  Orbene, tanto il principio della parità di trattamento e di non discriminazione quanto quello di trasparenza che ne deriva (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, UNIS e Beaudout Père et Fils, C‑25/14 e C‑26/14, EU:C:2015:821, punto 38) implicano che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, così da permettere, in primo luogo, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo e, in secondo luogo, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte dei partecipanti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto in questione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Ingsteel e Metrostav, C‑76/16, EU:C:2017:549, punto 34).

    (v. punto 63)

  4.  L’articolo 1, paragrafo 5, e l’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:

    un’amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati, ed

    è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all’atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro.

    (v. punto 70 e dispositivo)

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