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Document 62016CJ0545
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 febbraio 2018.
Kubota (UK) Limited e EP Barrus Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Autoveicoli per il trasporto di merci – Sottovoci 8704 10 10 e 8704 21 91 – Regolamento (UE) 2015/221 – Validità.
Causa C-545/16.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 febbraio 2018.
Kubota (UK) Limited e EP Barrus Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Autoveicoli per il trasporto di merci – Sottovoci 8704 10 10 e 8704 21 91 – Regolamento (UE) 2015/221 – Validità.
Causa C-545/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Causa C‑545/16
Kubota (UK) Ltd
e
EP Barrus Ltd
contro
Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)]
«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Autoveicoli per il trasporto di merci – Sottovoci 87041010 e 87042191 – Regolamento (UE) 2015/221 – Validità»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 febbraio 2018
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Veicolo commerciale nuovo, con quattro ruote motrici, peso netto di circa 630 kg, capacità di traino non frenata di 750 kg e dimensioni di circa 300 × 160 cm – Veicolo provvisto di una cabina aperta, munita di una struttura di protezione completa contro il ribaltamento, di una piattaforma di carico composta da una robusta struttura in acciaio con un cassone con piattaforma rinforzata ribaltabile manualmente e munito di pneumatici fuoristrada di un dispositivo di rimorchio e di un gancio da traino anteriore – Veicolo che ha una velocità limitata di 25 km/h ed un’elevata capacità di frenata – Classificazione da parte del regolamento 2015/221 nella sottovoce 87042191 della nomenclatura combinata – Modifica del contenuto delle voci doganali – Insussistenza – Validità
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, sottovoci 87042191 e 87401010; regolamento della Commissione 2015/221)
Dall’esame delle questioni poste non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione, del 10 febbraio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
Nella specie, occorre esaminare se la Commissione, avendo proceduto alla classificazione tariffaria del veicolo indicato nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato del regolamento 2015/221 nella sottovoce 87042191 e non nella sottovoce 870410, abbia modificato il contenuto di queste due sottovoci tariffarie.
Nel caso di specie, come risulta dalla formulazione letterale stessa della colonna 1 della tabella di cui all’allegato del regolamento 2015/221 relativa alla sottovoce 87042191, il veicolo è un veicolo commerciale nuovo, a quattro ruote motrici, di un peso netto di 630 kg, di una capacità di traino non frenata pari a 750 kg, avente dimensioni di circa 300 × 160 cm. Tale veicolo è provvisto di una cabina aperta con due sedili, munita di una struttura di protezione completa contro il ribaltamento, di una piattaforma di carico composta da una robusta struttura in acciaio con un cassone con piattaforma rinforzata ribaltabile manualmente. Munito di pneumatici fuoristrada del tipo per macchina per movimento terra, di un dispositivo di rimorchio e di un gancio da traino anteriore, il veicolo ha una velocità limitata di 25 km/h ed un’elevata capacità di frenata. Il veicolo è concepito per uso fuoristrada, particolarmente per terreni molto accidentati. Il veicolo è presentato per essere utilizzato per una serie di funzioni, ad esempio spingere, tirare rimorchi, spostare animali, trasportare piante, scatole, acqua e attrezzature, munizioni o alimenti per animali.
Occorre ricordare che le merci che rientrano nella sottovoce 870410 sono, secondo il testo stesso di quest’ultima, «autocarri a cassone ribaltabile detti “dumpers” costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale».
A tal proposito, si deve rammentare che la sottovoce 870410 della NC è una voce specifica per i veicoli appositamente costruiti per il trasporto e lo scarico di materiali diversi fuori della rete stradale (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2007, B.A.S. Trucks, C‑400/05, EU:C:2007:22, punto 36), e che una caratteristica essenziale degli autocarri “dumper” consiste nell’essere dotati di un cassone ribaltabile ovvero di un fondo apribile che consente il trasporto di tali materiali (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2004, DFDS, C‑396/02, EU:C:2004:536, punto 32).
Inoltre, secondo le note esplicative della NC, rientrano nelle sottovoci 87041010 e 87041090, in particolare, i veicoli appositamente costruiti per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, pietre, vale a dire materiali alla rinfusa, in cave o miniere o nei cantieri edili, stradali, aeroportuali o portuali.
Occorre, pertanto, esaminare se il veicolo indicato dal regolamento 2015/221 sia progettato specificamente per un siffatto uso specifico.
A tal riguardo, emerge dallo stesso tenore letterale di detto regolamento che un veicolo del genere è munito di una cabina aperta e di un cassone ribaltabile avente una capacità di 0,4 m3 oppure di circa 400 kg. Pertanto, il veicolo di cui al regolamento 2015/221, a causa della sua scarsa robustezza, della sua capacità di carico limitata e della sua cabina aperta senza protezione del conducente contro i materiali alla rinfusa, è presentato per essere utilizzato per una serie di funzioni di trasporto di elementi diversi, come piante o animali, materiale, scatole o munizioni.
Inoltre, tale veicolo, per le sue caratteristiche tecniche e le sue proprietà oggettive, non può essere assimilato ai veicoli di cui alla sottovoce 870410, dal momento che esso non presenta la robustezza necessaria per un uso nei cantieri, caratteristica intrinseca agli autocarri a cassone ribaltabile (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2007, B.A.S. Trucks, C‑400/05, EU:C:2007:22, punto 35).
Di conseguenza, il fatto che tale veicolo abbia un cassone ribaltabile, che gli consente, in via accessoria, il trasporto di piccole quantità di materiali alla rinfusa, non mette in discussione la fondatezza della sua classificazione nella sottovoce 87042191.
(v. punti 24, 27, 28, 31‑37, 40 e dispositivo)