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Dokument 62016CJ0427
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017.
«CHEZ Elektro Bulgaria» AD contro Yordan Kotsev e «FrontEx International» EAD contro Emil Yanakiev.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Libera prestazione di servizi – Fissazione degli onorari minimi da parte di un’organizzazione di categoria di avvocati – Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi – Normativa nazionale che considera l’imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa nel prezzo dei servizi resi nell’ambito dell’esercizio di una professione liberale.
Cause riunite C-427/16 e C-428/16.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017.
«CHEZ Elektro Bulgaria» AD contro Yordan Kotsev e «FrontEx International» EAD contro Emil Yanakiev.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Libera prestazione di servizi – Fissazione degli onorari minimi da parte di un’organizzazione di categoria di avvocati – Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi – Normativa nazionale che considera l’imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa nel prezzo dei servizi resi nell’ambito dell’esercizio di una professione liberale.
Cause riunite C-427/16 e C-428/16.
Rapporti tal-qorti - ġenerali - Taqsima “Informazzjoni dwar deċiżjonijiet mhux ippubblikati”
Cause riunite C‑427/16 e C‑428/16
«CHEZ Elektro Bulgaria» AD
contro
Yordan Kotsev
e
«FrontEx International» EAD
contro
Emil Yanakiev
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski rayonen sad)
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Libera prestazione di servizi – Fissazione degli onorari minimi da parte di un’organizzazione di categoria di avvocati – Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi – Normativa nazionale che considera l’imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa nel prezzo dei servizi resi nell’ambito dell’esercizio di una professione liberale»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017
Concorrenza–Regole dell’Unione–Obblighi degli Stati membri–Normativa nazionale che permette agli operatori di fissare tariffe nel rispetto dei criteri di interesse pubblico e in assenza di una delega di poteri in materia di approvazione o di fissazione delle tariffe–Ammissibilità
(Art. 4, § 3, TUE; art. 101, § 1, TFUE)
Concorrenza–Regole dell’Unione–Obblighi degli Stati membri–Normativa nazionale che impedisce all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario inferiore agli importi minimi stabiliti da un’organizzazione professionale nazionale di avvocati–Divieto per i giudici nazionali di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi–Inammissibilità
(Art. 4, § 3, TUE; art. 101, § 1, TFUE)
Libera prestazione dei servizi–Avvocati–Direttiva 77/249–Ambito di applicazione–920 / Modalità di rifusione, disposta da un giudice nazionale, degli onorari dei prestatori di servizi giuridici–Esclusione
(Art. 4, § 3, TUE; art. 101, § 1 TFUE; direttiva del Consiglio 77/249)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Base imponibile–Cessioni di beni e prestazioni di servizi–Normativa nazionale che considera l’imposta sul valore aggiunto come parte integrante degli onorari d’avvocato, con la conseguenza di comportare una doppia imposizione di tali onorari–Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 78, comma 1, a)]
Sussiste una violazione dell’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE o rafforzi gli effetti di accordi di tal genere ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (sentenza del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt, C‑221/15, EU:C:2016:704, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Ciò non avviene in una fattispecie in cui le tariffe siano fissate nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge e i poteri pubblici non deleghino le loro prerogative d’approvazione o di fissazione delle tariffe ad operatori economici privati, sebbene i rappresentanti degli operatori economici non siano minoritari in seno al comitato autorizzato a proporre le tariffe stesse (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punto 31).
La tariffa determinata da una simile organizzazione di categoria può comunque rivestire natura statale, in particolare quando i membri dell’organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l’interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi (sentenza del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Per garantire che i membri di una organizzazione di categoria operino effettivamente nel rispetto dell’interesse generale, i criteri di tale interesse devono essere definiti dalla legge in modo sufficientemente preciso e devono ricorrere un controllo effettivo e il potere decisionale in ultima istanza da parte dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punto 41).
(v. punti 42, 43, 45, 46)
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, da un lato, non consenta all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense, quale il Vissh advokatski savet (Consiglio superiore dell’ordine forense, Bulgaria), a pena di procedimento disciplinare a carico dell’avvocato medesimo e, dall’altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l’attuazione di tali legittimi obiettivi.
Ne deriva che, considerata l’assenza di disposizioni idonee a garantire che il Consiglio superiore dell’ordine forense agisca come emanazione della pubblica autorità che operi a fini di interesse generale sotto l’effettivo controllo e sotto il potere decisionale di ultimo grado da parte dello Stato, un’organizzazione di categoria quale il Consiglio superiore dell’ordine forense dev’essere considerata, nell’adozione dei regolamenti diretti alla fissazione degli importi minimi degli onorari forensi, quale associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Si deve rilevare, al riguardo, che la determinazione degli importi minimi degli onorari d’avvocato, resi obbligatori da una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, impedendo agli altri prestatori di servizi giuridici di fissare tariffe inferiori a tali importi minimi, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punto 43).
(v. punti 49, 51, 58, dispositivo 1)
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, per effetto della quale alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del settore del commercio spetta la rifusione degli onorari d’avvocato, disposta dal giudice nazionale, qualora siano stati assistiti da un consulente giuridico. Inoltre, poiché la direttiva 77/249 non contiene alcuna disposizione che disciplini la rifusione disposta da un giudice degli onorari dei prestatori di servizi giuridici, si deve ritenere che tale normativa nazionale non ricada neppure nell’ambito d’applicazione della direttiva 77/249.
(v. punti 62, 63, dispositivo 2)
L’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale l’imposta sul valore aggiunto costituisce parte integrante degli onorari d’avvocato registrati, qualora ciò produca l’effetto di un doppio assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto degli onorari stessi.
Al riguardo, occorre ricordare che, in forza della giurisprudenza della Corte, il principio di neutralità fiscale, insito nel sistema comune dell’IVA, osta a che l’assoggettamento ad imposta delle attività professionali di un soggetto passivo generi una doppia imposizione (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, Puffer, C‑460/07, EU:C:2009:254, punto 46, e del 22 marzo 2012, Klub, C‑153/11, EU:C:2012:163, punto 42).
(v. punti 66, 68, dispositivo 3)