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Document 62015CJ0651

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2017.
Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) – Articolo 58, paragrafo 2 – Autorizzazione – Sostanze estremamente preoccupanti – Esenzione – Regolamento che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Causa C-651/15 P.

Court reports – general

Causa C‑651/15 P

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI‑verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e altri

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) – Articolo 58, paragrafo 2 – Autorizzazione – Sostanze estremamente preoccupanti – Esenzione – Regolamento che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2017

  1. Ravvicinamento delle legislazioni–Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche–Regolamento REACH–Sostanze estremamente preoccupanti–Regime di autorizzazione–Tappe

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1907/2006, artt. 1, § 1, 55, 57, e allegato XIV)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni–Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche–Regolamento REACH–Usi o categorie di usi esenti dall’obbligo di autorizzazione–Presupposti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1907/2006, art. 58, § 2)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni–Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche–Regolamento REACH–Usi o categorie di usi esenti dall’obbligo di autorizzazione–Presupposti–Rigetto della domanda di esenzione nel caso in cui una delle condizioni non sia soddisfatta–Condizione della presenza di una vigente normativa comunitaria specifica–Triossido di cromo–Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1907/2006, art. 58, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/37; direttiva del Consiglio 98/24)

  1.  Dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), risulta che quest’ultimo ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. A tal fine, detto regolamento istituisce un sistema integrato di controllo delle sostanze chimiche che comprende la loro registrazione, la loro valutazione, nonché la loro autorizzazione ed eventuali restrizioni al loro utilizzo. Il regolamento REACH riserva alle sostanze dette «estremamente preoccupanti» un’attenzione particolare. Tali sostanze sono infatti soggette al regime di autorizzazione previsto al titolo VII di tale regolamento, regime che, ai sensi dell’articolo 55 di detto regolamento, ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.

    La prima tappa di tale regime di autorizzazione è la procedura di identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti, sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 57 del regolamento REACH. La seconda tappa è l’iscrizione di tali sostanze nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, che costituisce l’allegato XIV del medesimo regolamento, e la terza e ultima tappa riguarda la procedura che sfocia, eventualmente, nell’autorizzazione di una sostanza estremamente preoccupante.

    (v. punti 27‑29)

  2.  Al fine di assicurare la coerenza tra il regime di autorizzazione previsto al titolo VII del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e le altre disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione destinate alla protezione della salute umana o dell’ambiente dai rischi nati dall’uso di sostanze chimiche, l’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento consente di esentare taluni usi o categorie di usi dall’obbligo di autorizzazione, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato, in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente.

    Risulta chiaramente da tale disposizione che taluni usi o categorie di usi di una sostanza estremamente preoccupante possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione qualora ricorrano due condizioni. Tali condizioni consistono, da un lato, nella presenza di una vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente e, dall’altro, nel fatto che, tenuto conto di tale normativa, il rischio sia adeguatamente controllato. Risulta inoltre dalla chiara formulazione di tale disposizione che le condizioni in parola sono cumulative, cosicché è sufficiente che non ricorra una sola di tali condizioni affinché l’esenzione debba essere rifiutata.

    (v. punti 30, 31)

  3.  Avendo correttamente constatato che le direttive 98/24, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, e 2004/37, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, non contengono alcuna disposizione propria del triossido di cromo che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel dichiarare che tali direttive non contengono una normativa specifica, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il Tribunale ha quindi potuto correttamente concludere che non ricorreva la prima delle due condizioni richieste da tale disposizione e ha potuto così giustificare il rigetto del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH.

    Infatti, il significato e la portata dell’espressione «normativa specifica», della quale il regolamento REACH non fornisce alcuna definizione, devono essere determinati conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essa è utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. A tale riguardo, il senso abituale dell’aggettivo «specifico» si riferisce, nel linguaggio corrente, alla particolarità di una fattispecie, a ciò che le è proprio e la distingue dalle altre fattispecie, contrapponendosi così a ciò che è generale. Conformemente a tale senso abituale, l’espressione «normativa specifica» utilizzata all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH, deve essere interpretata nel senso che essa comprende, quantomeno, ogni direttiva o regolamento che prevede norme particolari della sostanza considerata. Tale espressione deve essere intesa in contrapposizione ad una normativa che disciplina un gruppo di sostanze o una categoria di utilizzi o usi, definiti in maniera generale e astratta.

    Se è vero che la prima frase dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH non si riferisce alla nozione di sostanza, ma soltanto a quelle di usi o categorie di usi, è anche vero che il meccanismo di esenzione implica un legame indissolubile tra una sostanza e i suoi usi o categorie di usi. Infatti, il regolamento REACH mira, come emerge dal suo titolo e del suo impianto generale, a disciplinare le sostanze. Il regime di autorizzazione di cui al titolo VII di tale regolamento si riferisce più in particolare alle sostanze che, per le loro proprietà intrinseche, sono considerate estremamente preoccupanti e che, pertanto, devono essere nel tempo sostituite.

    (v. punti 34, 35, 37, 38, 42)

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