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Document 62016CJ0019

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017.
Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche incluse in un elenco predisposto dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni unite – Reinserimento dei nomi di tali persone nell’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento n. 881/2002 dopo l’annullamento dell’originario inserimento – Estinzione della persona giuridica in pendenza del giudizio – Capacità di stare in giudizio.
Causa C-19/16 P.

Court reports – general

Causa C‑19/16 P

Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e altri

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche incluse in un elenco predisposto dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni unite – Reinserimento dei nomi di tali persone nell’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento n. 881/2002 dopo l’annullamento dell’originario inserimento – Estinzione della persona giuridica in pendenza del giudizio – Capacità di stare in giudizio»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017

  1. Procedimento giurisdizionale–Atto introduttivo del giudizio–Requisiti di forma–Persona giuridica di diritto privato–Prova dell’esistenza giuridica a carico dell’ente ricorrente–Capacità di stare in giudizio–Estinzione della persona giuridica in pendenza del giudizio–Non luogo a statuire

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 78, § 3)

  2. Procedimento giurisdizionale–Atto introduttivo del giudizio–Requisiti di forma–Esposizione sommaria dei motivi dedotti–Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso–Irricevibilità

    [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

  3. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento

  1.  Spetta alle persone giuridiche di diritto privato provare la propria esistenza giuridica, allegando al ricorso una prova di detta esistenza, quale un estratto del registro delle imprese, un estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale. Tale requisito trova applicazione anche rispetto alle persone giuridiche che fanno ricorso per l’annullamento di un atto dell’Unione che impone loro misure restrittive. Pertanto, sebbene ad una persona il cui nome è stato inserito in un elenco di soggetti colpiti da misure restrittive debba essere riconosciuto un interesse quantomeno morale ad ottenere l’annullamento di detto inserimento, tenuto conto delle conseguenze per la sua reputazione, anche dopo che il suo nome sia stato cancellato da detto elenco, resta tuttavia necessario, nel caso di una persona giuridica di diritto privato, che quest’ultima abbia esistenza giuridica alla data in cui il Tribunale statuisce, o che il ricorso sia stato proposto dai successori della stessa.

    (v. punti 32, 36-38)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 53-55)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 81-86)

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