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Document 62015CJ0427

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2017.
NEW WAVE CZ, a.s. contro ALLTOYS, spol. s r. o.
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Azione riguardante una lesione di un diritto di proprietà intellettuale – Diritto d’informazione – Richiesta di informazioni in un procedimento – Procedimento relativo all’azione conclusasi con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
Causa C-427/15.

Court reports – general

Causa C‑427/15

NEW WAVE CZ, a.s.

contro

ALLTOYS, spol. s r. o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Azione riguardante una lesione di un diritto di proprietà intellettuale – Diritto d’informazione – Richiesta di informazioni in un procedimento – Procedimento relativo all’azione conclusasi con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Diritto d’informazione nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Nozione – Richiesta di informazioni presentata in un procedimento separato relativo all’azione conclusasi con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 2, e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, decimo considerando, art. 8, § 1)

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, dopo la conclusione definitiva del procedimento con cui è stata dichiarata sussistente una violazione del diritto di proprietà intellettuale, la parte attrice richieda, in un procedimento separato, informazioni sull’origine e le reti di distribuzione di merci o di servizi con cui è violato tale diritto.

In primo luogo, relativamente al tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, occorre, da un lato, rilevare che l’espressione «nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale» non può essere intesa come riferentesi unicamente ai procedimenti diretti alla constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale. L’impiego di tale espressione non esclude, infatti, che nell’ambito del suddetto articolo 8, paragrafo 1, rientrino anche procedimenti separati, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, avviati dopo la conclusione definitiva di un’azione conclusasi con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale. D’altro lato, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, risulta che destinatario dell’obbligo di fornire informazione è non soltanto l’autore della violazione del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi, ma anche «ogni altra persona» indicata in tale disposizione alle lettere da a) a d). Orbene, tali altre persone non sono necessariamente parti del procedimento diretto alla constatazione di una violazione del diritto di proprietà intellettuale. Tale considerazione conferma che il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, della summenzionata direttiva non può essere interpretato nel senso che esso si applica solo nell’ambito di procedure siffatte.

In secondo luogo, tale interpretazione è conforme altresì all’obiettivo della direttiva 2004/48, che, come enunciato nel suo considerando 10, è quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri relativamente ai mezzi per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di garantire un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 71). Un livello di protezione siffatto rischierebbe, infatti, di non essere garantito qualora non fosse possibile esercitare detto diritto d’informazione anche nell’ambito di un procedimento separato avviato dopo la conclusione definitiva di un’azione terminata con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, come quello di cui al procedimento principale.

In terzo luogo, occorre ricordare che il diritto d’informazione previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 dà espressione concreta al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ad assicurare in tal modo l’esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, nel cui novero rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato all’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 29).

(v. punti 20, 22‑25, 28 e dispositivo)

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