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Document 62015CJ0395

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° dicembre 2016.
Mohamed Daouidi contro Bootes Plus SL e a.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli da 1 a 3 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap – Esistenza di un “handicap” – Nozione di “durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 3, 15, 21, 30, 31, 34 e 35 – Licenziamento di un lavoratore in situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta.
Causa C-395/15.

Court reports – general

Causa C‑395/15

Mohamed Daouidi

contro

Bootes Plus SL e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli da 1 a 3 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap – Esistenza di un “handicap” – Nozione di “durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 3, 15, 21, 30, 31, 34 e 35 – Licenziamento di un lavoratore in situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o dicembre 2016

  1. Politica sociale–Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro–Direttiva 2000/78–Divieto di discriminazione fondata sull’handicap in materia di licenziamento–Nozione di handicap–Portata–Limitazione «duratura» della capacità della persona ai sensi di detta nozione–Interpretazione autonoma e uniforme–Criteri–Applicabilità a una persona che si trovi, a causa di un infortunio sul lavoro, in una situazione di incapacità lavorativa temporanea, di durata indeterminata–Verifica da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 1)

  2. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Limiti–Domanda di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione–Situazione giuridica non rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione–Incompetenza della Corte

    (Art. 6, § 1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, §§ 1 e 2; direttiva del Consiglio 2000/78)

  1.  La direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che:

    il fatto che l’interessato si trovi, a causa di un infortunio sul lavoro, in una situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta, non implica, di per sé, che la limitazione della capacità di tale persona possa essere qualificata come «duratura» ai sensi della definizione di «handicap» contemplata da tale direttiva, letta alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (convenzione dell’ONU);

    tra gli indizi che consentono di considerare che una siffatta limitazione è «duratura» figura in particolare la circostanza che, all’epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell’interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona, e

    nel contesto dell’esame di tale carattere «duraturo», il giudice del rinvio deve basarsi sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali.

    Infatti, la predetta direttiva riguarda in particolare gli handicap derivanti da incidenti. Pertanto, se un incidente comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, essa può ricadere nella nozione di «handicap», ai sensi della direttiva 2000/78.

    Inoltre, la convenzione dell’ONU non definisce la nozione di carattere «duraturo» di una menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale. La direttiva 2000/78 non definisce la nozione di «handicap» né enuncia quella di limitazione «duratura» della capacità di una persona, ai sensi della predetta nozione.

    In mancanza di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri, la nozione di limitazione «duratura» della capacità di una persona, ai sensi della nozione di «handicap» contemplata dalla direttiva 2000/78, deve quindi essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme.

    Peraltro, il carattere «duraturo» della limitazione deve essere esaminato tenuto conto dello stato di incapacità, in quanto tale, dell’interessato allorché è stato adottato l’atto asseritamente discriminatorio nei confronti di quest’ultimo.

    Infine, per quanto riguarda la nozione di carattere «duraturo» di una limitazione nel contesto dell’articolo 1 della direttiva 2000/78 e la finalità perseguita da tale direttiva, l’importanza accordata dal legislatore dell’Unione alle misure destinate ad adattare il posto di lavoro in funzione dell’handicap dimostra che esso ha previsto ipotesi in cui la partecipazione alla vita professionale è ostacolata per un lungo periodo.

    (v. punti 44, 45, 49, 51, 53, 54, 59 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 61‑64, 67, 68)

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