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Document 62015CJ0548
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016.
J.J. de Lange contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 2, 3 e 6 – Ambito di applicazione – Differenza di trattamento fondata sull’età – Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute – Accesso alla formazione professionale.
Causa C-548/15.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016.
J.J. de Lange contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 2, 3 e 6 – Ambito di applicazione – Differenza di trattamento fondata sull’età – Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute – Accesso alla formazione professionale.
Causa C-548/15.
Court reports – general
Causa C-548/15
J.J. de Lange
contro
Staatssecretaris van Financiën
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 2, 3 e 6 – Ambito di applicazione – Differenza di trattamento fondata sull’età – Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute – Accesso alla formazione professionale»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016
Politica sociale–Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro–Direttiva 2000/78–Ambito di applicazione–Regime impositivo che prevede un trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona differenziato a seconda dell’età–Inclusione–Presupposto
[Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 3, n. 1, lett. b), e 16, lett. a)]
Politica sociale–Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro–Direttiva 2000/78–Divieto di discriminazione fondata sull’età–Regime impositivo che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente le spese di formazione professionale dai redditi imponibili–Limitazione di tale diritto per chi abbia già raggiunto tale età–Ammissibilità–Presupposti–Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 6, § 1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell’età di quest’ultima, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l’accesso alla formazione dei giovani.
Infatti si può ritenere che un regime siffatto sia attinente all’accesso alla formazione professionale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78.
Inoltre, letto alla luce dell’articolo 16, lettera a), di tale direttiva, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per assicurare che tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in questione deve essere inteso nel senso che riguarda anche una disposizione fiscale adottata allo scopo di favorire l’accesso alla formazione dei giovani e pertanto il loro collocamento nel mercato del lavoro.
(v. punti 20-22, dispositivo 1)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra.
Infatti, l’obiettivo di favorire il collocamento dei giovani nel mercato del lavoro onde promuovere il loro inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi può essere ritenuto legittimo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
Inoltre, per quanto riguarda l’appropriatezza di un regime impositivo siffatto, è incontestato che esso è tale da favorire il collocamento dei giovani nel mercato del lavoro, in quanto costituisce per essi un incentivo a formarsi professionalmente.
Infine, per quanto concerne la natura strettamente necessaria di tale regime, considerato l’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri e alle parti sociali in materia di politica sociale e di impiego, non risulta che, adottando tale regime impositivo, il legislatore nazionale abbia ecceduto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.
(v. punti 27, 29, 34, 35, dispositivo 2)