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Document 62015CJ0220
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Direttiva 2007/23/CE – Immissione sul mercato di articoli pirotecnici – Articolo 6 – Libera circolazione degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti previsti dalla direttiva – Normativa nazionale che subordina l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici a ulteriori requisiti – Obbligo di dichiarazione previa presso un organismo nazionale autorizzato a verificare e a modificare le istruzioni per l’uso degli articoli pirotecnici.
Causa C-220/15.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Direttiva 2007/23/CE – Immissione sul mercato di articoli pirotecnici – Articolo 6 – Libera circolazione degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti previsti dalla direttiva – Normativa nazionale che subordina l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici a ulteriori requisiti – Obbligo di dichiarazione previa presso un organismo nazionale autorizzato a verificare e a modificare le istruzioni per l’uso degli articoli pirotecnici.
Causa C-220/15.
Court reports – general
Causa C‑220/15
Commissione europea
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Direttiva 2007/23/CE — Immissione sul mercato di articoli pirotecnici — Articolo 6 — Libera circolazione degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti previsti dalla direttiva — Normativa nazionale che subordina l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici a ulteriori requisiti — Obbligo di dichiarazione previa presso un organismo nazionale autorizzato a verificare e a modificare le istruzioni per l’uso degli articoli pirotecnici»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016
Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione sul mercato di articoli pirotecnici – Direttiva 2007/23 – Libera circolazione degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti previsti dalla direttiva – Possibilità per gli Stati membri d’imporre requisiti ulteriori – Limiti – Normativa nazionale che impone un obbligo di dichiarazione previa presso un organismo nazionale autorizzato a verificare e modificare le istruzioni per l’uso degli articoli pirotecnici – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/23, considerando 2, 16 e 19, e artt. 1, § 1, 2, punto 2, 5, § 1, 6, §§ 1 e 2, 8, § 3, 14, § 6, e 16)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Ricorso alla genesi di una disposizione – Ammissibilità
Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Misure che possono ostacolare le importazioni – Inammissibilità – Ostacolo di lieve entità – Irrilevanza
(Artt. 34 TFUE e 35 TFUE)1. Quando un articolo pirotecnico è stato oggetto di una prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione, vale a dire sul territorio di uno degli Stati membri, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/23, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, gli altri Stati membri non possono più ostacolare, in linea di principio, la sua commercializzazione e la sua distribuzione sul loro territorio, imponendo, in particolare, oltre detti requisiti, il rispetto di obblighi o l’espletamento di formalità ulteriori non previsti da tale direttiva. Non è infatti ammissibile un’immissione sul mercato di un prodotto, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di detta direttiva, se detto prodotto non può circolare liberamente in tutto il mercato dell’Unione.
Infatti, dai considerando 2 e 19 e dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/23 risulta che quest’ultima ha come fine principale quello di contrastare gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti dalle divergenze delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che disciplinano l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici da essa definiti e pertanto di assicurare la libera circolazione di detti articoli nel mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza pubblica nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali.
In tal senso, ai fini della loro immissione sul mercato, in applicazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, di tale direttiva, letti alla luce dei considerando 16 e 19 di quest’ultima, gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I di detta direttiva gli articoli pirotecnici che recano la marcatura CE. Ne deriva che gli articoli pirotecnici recanti la marcatura CE, che attesta la loro conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2007/23 devono, in linea di principio, poter circolare senza ostacoli né restrizioni in tutta l’Unione, a partire dalla loro prima messa a disposizione sul mercato in uno Stato membro, senza pregiudicare le misure che gli Stati membri possono adottare per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva o, in via provvisoria, a titolo di sorveglianza del mercato, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 6, della stessa direttiva e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 16 di quest’ultima. Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23 non può essere interpretato nel senso che garantisce soltanto la prima messa a disposizione sul mercato degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti di tale direttiva, nonostante la definizione fornita all’articolo 2, punto 2, di quest’ultima.
Costituisce, al riguardo, un ostacolo alla libera circolazione degli articoli pirotecnici garantita dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23 una normativa nazionale che, in primo luogo, sottopone l’accesso degli articoli pirotecnici al mercato nazionale a formalità che, da un lato, si aggiungono ai diversi requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/23, in particolare alla procedura di valutazione della conformità cui tali articoli devono essere obbligatoriamente sottoposti allo scopo della loro immissione sul mercato e, dall’altra, possono dar luogo alla riscossione di diritti per spese amministrative, e, in secondo luogo, conferisce a un organismo nazionale il potere di ridurre o integrare, e quindi controllare in modo sistematico, le istruzioni per l’uso adottate dal fabbricante di articoli pirotecnici, anche a posteriori.
(v. punti 36, 40, 42, 44, 45, 49‑51, 61, 62)
V. il testo della decisione.
(v. punto 39)
Una misura idonea a ostacolare le importazioni dev’essere qualificata come ostacolo alla libera circolazione delle merci anche se tale ostacolo è di lieve entità.
(v. punto 53)