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Document 62015CO0194
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2016.
Véronique Baudinet e a. contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Fiscalità diretta – Tassazione dei dividendi – Convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione – Doppia imposizione giuridica.
Causa C-194/15.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2016.
Véronique Baudinet e a. contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Fiscalità diretta – Tassazione dei dividendi – Convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione – Doppia imposizione giuridica.
Causa C-194/15.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2016 – Baudinet e a.
(causa C‑194/15) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Tassazione dei dividendi — Convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione — Doppia imposizione giuridica»
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1. |
Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Credito d’imposta — Normativa nazionale che prevede una limitazione all’imputazione di tale credito d’imposta per i dividendi distribuiti al contribuente residente da una società stabilita in un altro Stato membro — Normativa nazionale applicabile indipendentemente dall’importo della partecipazione detenuta in tale società — Applicabilità delle disposizioni del Trattato che disciplinano tanto la libertà di stabilimento quanto la libera circolazione dei capitali (Artt. 49 TFUE e 63 TFUE) (v. punti 25‑28) |
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2. |
Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Tassazione dei dividendi — Dividendi distribuiti al contribuente residente da una società stabilita in un altro Stato membro — Doppia imposizione giuridica — Credito d’imposta — Normativa nazionale che prevede una limitazione all’imputazione di tale credito d’imposta per siffatti dividendi — Assenza di distinzione tra i dividendi distribuiti da una società residente e quelli distribuiti da una società stabilita in un altro Stato membro — Svantaggio fiscale derivante dall’esercizio parallelo, da parte dello Stato membro della fonte di tali dividendi e dello Stato membro di residenza, della loro competenza fiscale — Ammissibilità (Artt. 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE) (v. punti 35, 37 e dispositivo) |
Dispositivo
Gli articoli 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in un altro Stato membro, percepisce da tale società dividendi tassati in entrambi gli Stati membri, non si pone rimedio alla doppia imposizione, nello Stato membro di residenza dell’azionista, mediante l’imputazione di un credito d’imposta almeno pari all’importo dell’imposta versata nello Stato membro della fonte di tali dividendi.
( 1 ) GU C 245 del 27.7.2015.