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Dokument 62015CJ0140

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016.
Commissione europea contro Regno di Spagna.
Impugnazione – Fondo di coesione – Riduzione del contributo finanziario – Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea – Esistenza di un termine – Inosservanza del termine impartito – Conseguenze.
Causa C-140/15 P.

Zbirka odločb – splošno

Causa C‑140/15 P

Commissione europea

contro

Regno di Spagna

«Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016

  1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità

    [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

  2. Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Sospensione o riduzione di un contributo finanziario in seguito a irregolarità – Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione – Dies a quo

    (Regolamento del Consiglio n. 1164/94, allegato II, art. H, § 2, come modificato dai regolamenti n. 1264/1999 e n. 1265/1999; regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5; regolamento della Commissione n. 1386/2002, art. 18, § 3)

  3. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

    (Regolamento del Consiglio n. 1164/94, allegato II, art. H, § 2, come modificato dai regolamenti n. 1264/1999 e n. 1265/1999)

  4. Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Regolamento n. 1083/2006 – Rettifiche finanziarie – Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione – Ambito di applicazione – Applicabilità nel tempo

    (Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, artt. 100, § 5, 105 e 108)

  5. Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Regolamento n. 1083/2006 – Rettifiche finanziarie – Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione – Impossibilità di adozione dopo la scadenza del termine

    (Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

  6. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza di un termine impartito dal legislatore dell’Unione – Esame d’ufficio da parte del giudice

    (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 66, 67)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 70, 81, 99, 100, 116)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 80)

  4.  Nell’ambito di un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione, adottata nel 2011, relativa alla riduzione di un sostegno finanziario concesso tra il 2000 ed il 2002 a titolo del Fondo di coesione, se è vero, com’è vero, che la procedura di rettifica finanziaria è stata avviata solamente in data successiva all’entrata in vigore del regolamento n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che l’audizione delle parti ha avuto luogo quasi tre anni e mezzo dopo la data di applicabilità dell’articolo 100 di detto regolamento, il Tribunale non ha commesso una violazione del diritto dell’Unione nell’applicare l’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

    In effetti, dall’articolo 108 di detto regolamento risulta che l’articolo 100 di quest’ultimo, che impone alla Commissione l’obbligo di adottare la sua decisione di rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, è applicabile dal 1o gennaio 2007, anche ai programmi approvati prima di tale data ma ancora in corso.

    A tale riguardo, la formulazione dell’articolo 108, secondo comma, di detto regolamento non lascia adito ad alcun dubbio quanto al suo significato ed alla sua portata. Infatti, conformemente alla sua prima frase, le disposizioni ivi elencate sono applicabili dal 1o agosto 2006 unicamente ai programmi del periodo 2007‑2013. Ai sensi della sua seconda frase, invece, le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007, senza ulteriori precisazioni e, pertanto, in maniera generale.

    Ebbene, tra le altre disposizioni, ai sensi della seconda frase dell’articolo 108, secondo comma, del regolamento n. 1083/2006, rientra l’articolo 100 di detto regolamento, che trova così applicazione in quanto tale dal 1o gennaio 2007.

    Una siffatta applicazione di detto articolo 100, intitolato «Procedura», appare tanto più giustificata in quanto conforme al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili.

    Dal canto suo, l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 ha ad oggetto la definizione del regime transitorio per i Fondi strutturali che sono stati approvati sulla base di una normativa dell’Unione in vigore sino al 31 dicembre 2006, ma che proseguono oltre tale data e la cui chiusura si colloca in un momento successivo.

    Detto regime transitorio vale, ebbene, solo per le norme di fondo applicabili al riguardo, come risulta peraltro dall’utilizzo, nel medesimo articolo 105, dei termini «intervento» e «progetto», nonché dal contenuto dei paragrafi 2 e 3 dello stesso, e non per le norme procedurali, per le quali deve valere la regola di principio precedentemente citata.

    Di conseguenza, detta disposizione transitoria di cui all’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006 non trova applicazione nei confronti del termine di procedura che la Commissione è tenuta a osservare quando adotta una decisione di rettifica finanziaria ai sensi di tale regolamento.

    (v. punti 89‑96, 98)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 113)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 114)

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