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Document 62014CJ0375

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 gennaio 2016.
Procedimento penale a carico di Rosanna Laezza.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità.
Causa C-375/14.

Court reports – general

Causa C‑375/14

Procedimento penale

a carico di

Rosanna Laezza

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone)

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse — Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto — Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco — Restrizione — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 gennaio 2016

Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di colletta del gioco — Inammissibilità — Giustificazione — Lotta contro la criminalità — Proporzionalità — Verifica da parte del giudice nazionale

(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE)

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Infatti, una siffatta disposizione nazionale può rendere meno allettante l’esercizio di tale attività. Inoltre, il rischio per un’impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l’uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto dal proprio investimento. A questo proposito, sebbene detta disposizione possa essere giustificata in quanto persegue un obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo, che è tale da costituire una ragione imperativa di interesse generale in grado di giustificare una restrizione delle libertà fondamentali, spetta al giudice nazionale verificare se la restrizione in questione soddisfi il principio di proporzionalità.

(v. punti 23, 32, 34, 37, 44 e dispositivo)

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