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Document 62015CJ0025

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016.
Causa promossa da István Balogh.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2010/64/UE – Ambito di applicazione – Nozione di procedimento penale – Procedimento previsto in uno Stato membro per il riconoscimento di una decisione in materia penale emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e per l’iscrizione nel casellario giudiziario della condanna pronunciata da tale organo – Costi connessi alla traduzione di tale decisione – Decisione quadro 2009/315/GAI – Decisione 2009/316/GAI.
Causa C-25/15.

Court reports – general

Causa C‑25/15

Procedimento a carico di

István Balogh

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Diritto all’interpretazione e alla traduzione — Direttiva 2010/64/UE — Ambito di applicazione — Nozione di procedimento penale — Procedimento previsto in uno Stato membro per il riconoscimento di una decisione in materia penale emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e per l’iscrizione nel casellario giudiziario della condanna pronunciata da tale organo — Costi connessi alla traduzione di tale decisione — Decisione quadro 2009/315/GAI — Decisione 2009/316/GAI»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni

    (Art. 267 TFUE)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e decisione che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari – Ambito di applicazione

    (Decisione quadro del Consiglio 2009/315; decisione del Consiglio 2009/316)

  3. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  4. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Direttiva 2010/64 – Ambito di applicazione – Procedimento speciale nazionale di riconoscimento da parte del giudice di uno Stato membro di una decisione giudiziaria definitiva di condanna emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro – Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/64, art. 1, § 1)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e decisione che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari – Procedimento speciale nazionale di riconoscimento da parte del giudice di uno Stato membro di una decisione giudiziaria definitiva di condanna emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro – Inammissibilità

    (Decisione quadro del Consiglio 2009/315; decisione del Consiglio 2009/316)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 28)

  2.  Rientra nell’ambito della decisione quadro 2009/315, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, e della decisione 2009/316, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), una causa in cui le competenti autorità di uno Stato membro (Stato membro di condanna), da un lato, informano, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/315, tramite l’ECRIS istituito dalla decisione 2009/316, le competenti autorità di un altro Stato membro (Stato membro di cittadinanza) di una condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di detto primo Stato nei confronti di un cittadino di detto secondo Stato al fine della conservazione da parte di quest’ultimo delle informazioni trasmesse, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della menzionata decisione quadro, e, d’altro lato, comunicano alle autorità dello Stato membro di cittadinanza, su loro domanda, la sentenza emessa dall’organo giurisdizionale in parola al fine del riconoscimento della stessa da parte di tale Stato membro e dell’iscrizione della condanna di cui trattasi nel casellario giudiziario del medesimo.

    (v. punti 29‑31)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 35)

  4.  L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che la menzionata direttiva non si applica ad un procedimento speciale nazionale di riconoscimento da parte del giudice di uno Stato membro di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che ha condannato una persona per la commissione di un reato.

    In primo luogo, infatti, la direttiva 2010/64 stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva risulta che detto diritto si applica alle persone indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che accerti se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso. Orbene, un procedimento speciale nazionale, volto al riconoscimento di una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, ha luogo, per definizione, dopo la decisione definitiva che stabilisce se la persona indagata o imputata abbia commesso il reato e, eventualmente, dopo la condanna della persona stessa.

    In secondo luogo, come enunciato segnatamente dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dai considerando 14, 17 e 22 della direttiva 2010/64, quest’ultima è diretta a garantire a indagati o imputati che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento il diritto all’interpretazione e alla traduzione, agevolando l’esercizio di tale diritto, al fine di garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e, pertanto, di tutelare l’equità del procedimento. Allorché la persone interessata ha già ottenuto la traduzione della sentenza pronunciata nei suoi confronti, una nuova traduzione della stessa ai fini del suo riconoscimento da parte dello Stato membro di cittadinanza della persona di cui trattasi non è necessaria alla tutela dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e non risulta giustificata alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2010/64.

    (v. punti 36‑40, 56 e dispositivo)

  5.  La decisione quadro 2009/315, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, e la decisione 2009/316, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), devono essere interpretate nel senso che ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un procedimento speciale nazionale di riconoscimento da parte del giudice di uno Stato membro di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che ha condannato una persona per la commissione di un reato, il quale sia previo all’iscrizione di detta condanna nel casellario giudiziario.

    Conformemente a detta decisione quadro e a tale decisione, infatti, l’iscrizione nel casellario giudiziario da parte dell’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza delle condanne pronunciate dagli organi giurisdizionali dello Stato membro di condanna deve essere effettuata direttamente sulla base della trasmissione da parte dell’autorità centrale di quest’ultimo Stato membro, per mezzo dell’ECRIS, delle informazioni relative a tali condanne sotto forma di codici. Al riguardo, se, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della summenzionata decisione quadro, lo Stato membro di cittadinanza può chiedere allo Stato membro di condanna copia della decisione di condanna pronunciata, siffatta trasmissione viene effettuata soltanto quando circostanze particolari lo richiedano, e non può, pertanto, essere imposta in maniera sistematica ai fini dell’iscrizione della condanna di cui trattasi nel casellario giudiziario dello Stato membro di cittadinanza. Ne consegue che l’iscrizione in parola non può dipendere dal previo svolgimento di un procedimento di riconoscimento giudiziario delle suddette condanne, né a fortiori dalla comunicazione allo Stato membro di cui trattasi della decisione di condanna ai fini di tale riconoscimento.

    Siffatta interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2009/315 e dalla decisione 2009/316 consistenti nel realizzare un sistema rapido ed efficace di scambi di informazioni relative alle condanne penali pronunciate nei vari Stati membri dell’Unione. Difatti, un procedimento di riconoscimento delle decisioni di condanna emesse dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri, che sia previo all’iscrizione di dette condanne nel casellario giudiziario, e che presupponga inoltre la trasmissione e la traduzione delle summenzionate decisioni, è tale da rallentare considerevolmente siffatta iscrizione, da rendere maggiormente complessi gli scambi di informazioni fra gli Stati membri e, pertanto, da mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi succitati. Inoltre, un procedimento del genere si pone in contrasto con il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nelle materie penali di cui all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE. Detto principio, infatti, osta a che il riconoscimento da parte di uno Stato membro delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di un altro Stato membro sia soggetto allo svolgimento, nel primo di detti Stati membri, di un procedimento giudiziario a tal fine.

    (v. punti 45, 46, 48‑50, 52‑56 e dispositivo)

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