Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0607

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016.
Bookit, Ltd contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione – Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) – Operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti – Nozione – Acquisto tramite telefono o su Internet di biglietti del cinema – Pagamento tramite carta di debito o carta di credito – Servizi detti “di elaborazione del pagamento tramite carta”.
Causa C-607/14.

Court reports – general

Causa C‑607/14

Bookit Ltd

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal First-tier Tribunale (Tax Chamber)]

«Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione — Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) — Operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti — Nozione — Acquisto tramite telefono o su Internet di biglietti del cinema — Pagamento tramite carta di debito o carta di credito — Servizi detti “di elaborazione del pagamento tramite carta”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016

  1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Operazioni bancarie di cui all’articolo 135, § 1, lettera d), della direttiva 2006/112 – Nozione – Acquisto tramite telefono o su Internet di biglietti del cinema – Pagamento tramite carta di debito o carta di credito – Servizio detto «di elaborazione del pagamento tramite carta» – Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, d)]

  2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Operazioni bancarie di cui all’articolo 135, § 1, lettera d), della direttiva 2006/112 – Operazioni relative ai giroconti e ai pagamenti ai sensi di detto articolo – Criteri di determinazione

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, d)]

  1.  L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto in esso prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a un servizio detto «di elaborazione del pagamento tramite carta di debito o carta di credito», effettuato da un soggetto passivo, prestatore di tale servizio, allorché una persona acquista, tramite detto prestatore, un biglietto del cinema che esso vende a nome e per conto di un’altra entità e che tale persona paga tramite carta di debito o carta di credito.

    Infatti, il prestatore di un servizio di elaborazione del pagamento tramite carta, che consiste, in sostanza, per tale soggetto passivo, nell’ottenimento presso l’acquirente dei dati relativi alla carta di pagamento utilizzata, nella trasmissione di tali dati alla sua banca di affiliazione, nella ricezione, tramite tale banca di affiliazione, del codice di autorizzazione emesso dalla banca emittente e, inoltre, allorché è confermata la disponibilità del biglietto, nella ritrasmissione di detti dati e di detto codice di autorizzazione alla sua banca di affiliazione, non partecipa in modo specifico ed essenziale alle modifiche giuridiche ed economiche che concretizzano il trasferimento della proprietà dei fondi interessati e che consentono di caratterizzare un’operazione esente relativa ai pagamenti o ai giroconti ai sensi di detto articolo 135, paragrafo 1, lettera d), ma si limita ad eseguire modalità tecniche ed amministrative che gli consentono di raccogliere informazioni e di trasmetterle alla sua banca di affiliazione, nonché di ricevere, attraverso lo stesso mezzo, la comunicazione di informazioni che gli consentono di realizzare una vendita e di ricevere i corrispondenti fondi.

    (v. punti 31, 51, 57 e dispositivo)

  2.  Per poter essere qualificati come operazione relativa ai giroconti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, i servizi di cui trattasi devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un giroconto e, quindi, a operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche. In proposito, occorre distinguere il servizio esente ai sensi di detta direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica. A tale fine è pertinente esaminare, in particolare, il grado di responsabilità del prestatore di servizi e segnatamente se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni. Inoltre, dal momento che gli aspetti funzionali sono determinanti per decidere se una operazione è relativa a un giroconto ai sensi di detto 135, paragrafo 1, lettera d), il criterio che consente di distinguere una operazione idonea a operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche ai sensi della giurisprudenza della Corte, che rientra nell’esenzione di cui trattasi, da una operazione che non è in tal senso idonea e che, quindi, non rientra in essa, risiede nel sapere se l’operazione di cui trattasi trasferisca, in modo effettivo o potenziale, la proprietà dei fondi in esame, o sia idonea a svolgere le funzioni specifiche e essenziali di un trasferimento di tal genere.

    Le riflessioni in merito alle operazioni relative ai giroconti sono del pari valide per le operazioni relative ai pagamenti.

    (v. punti 40, 41, 43)

Top