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Document 62015CO0281
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016.
Soha Sahyouni contro Raja Mamisch.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Ambito di applicazione – Riconoscimento di una decisione di divorzio privato pronunciata da un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C-281/15.
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016.
Soha Sahyouni contro Raja Mamisch.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Ambito di applicazione – Riconoscimento di una decisione di divorzio privato pronunciata da un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C-281/15.
Court reports – general
Causa C‑281/15
Soha Sahyouni
contro
Raja Mamisch
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1259/2010 — Ambito di applicazione — Riconoscimento di una decisione di divorzio privato pronunciata da un’istanza religiosa in uno Stato terzo — Manifesta incompetenza della Corte»
Massime – Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato a situazioni non rientranti nel loro ambito di applicazione – Inclusione – Presupposto – Obbligo per il giudice nazionale di indicare l’esistenza di un tale rinvio – Assenza di tale indicazione – Manifesta incompetenza della Corte
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2; regolamenti del Consiglio n. 2201/2003 e n. 1259/2010)
Il regolamento no1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, determina soltanto le norme relative al conflitto di leggi applicabili in materia di divorzio e di separazione personale, ma non disciplina il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione di divorzio già pronunciata. Per contro, è il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, a sancire, in particolare, le disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale. Esso non è tuttavia applicabile a siffatte decisioni pronunciate in uno Stato terzo. Pertanto, il riconoscimento di una decisione di divorzio emessa in uno Stato terzo non rientra nel diritto dell’Unione.
In una situazione in cui né le disposizioni del regolamento n. 1259/2010, richiamate dal giudice nazionale, né quelle del regolamento n. 2201/2003, né altri atti giuridici dell’Unione siano applicabili alla controversia principale, l’interpretazione da parte della Corte delle disposizioni del diritto dell’Unione è giustificata qualora talune disposizioni di quest’ultimo siano rese applicabili a situazioni siffatte dal diritto nazionale in seguito a un rinvio diretto o indiretto, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. La Corte è, pertanto, chiamata a verificare se sussistano indicazioni sufficientemente precise da consentirle di accertare siffatto rinvio al diritto dell’Unione.
Tuttavia, non spetta alla Corte prendere l’iniziativa di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione se dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che il giudice nazionale effettivamente dimostra tale applicabilità. Ciò non accade qualora il giudice nazionale si collochi nell’ipotesi dell’applicabilità del regolamento no1259/2010 ai fatti oggetto del procedimento principale, senza che siano fornite altre indicazioni per confermare l’applicabilità del regolamento n. 1259/2010 o di altre disposizioni del diritto de l’Unione ai fatti suddetti.
(v. punti 19, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31)