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Document 62014CJ0532
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016.
Toorank Productions BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce tariffaria 2206 – Voce tariffaria 2208 – Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206.
Cause riunite C-532/14 e C-533/14.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016.
Toorank Productions BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce tariffaria 2206 – Voce tariffaria 2208 – Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206.
Cause riunite C-532/14 e C-533/14.
Court reports – general
Cause riunite C‑532/14 e C‑533/14
Toorank Productions BV
contro
Staatssecretaris van Financiën
(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce tariffaria 2206 — Voce tariffaria 2208 — Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione — Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione — Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2016
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Criteri
(Regolamento del Consiglio no2658/87, allegato I)
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Bevanda alcolica ottenuta mediante una fermentazione di concentrato di mele seguita da una purificazione – Classificazione nella voce 2208 della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio no2658/87, allegato I; regolamenti della Commissione no1719/2005 e no1214/2007)
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Bevande alcoliche preparate aggiungendo a una bevanda di base, rientrante nella voce 2208 della nomenclatura combinata, taluni additivi, quali zucchero e aromi, – Classificazione nella voce 2208 della nomenclatura combinata
(Regolamento del Consiglio no2658/87, allegato I; regolamenti della Commissione no1719/2005 e no1214/2007)
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Bevanda alcolica preparata aggiungendo a una bevanda di base, rientrante nella voce 2208 della nomenclatura combinata, taluni additivi, quali alcol distillato e altre sostanze – Classificazione nella voce 2208 della nomenclatura combinata – Criteri
(Regolamento del Consiglio no2658/87, allegato I; regolamenti della Commissione no1719/2005 e no1214/2007)
Innanzitutto, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e delle note delle sezioni o dei capitoli.
Inoltre, la destinazione dei prodotti può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché essa sia inerente a detti prodotti, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive degli stessi. Tuttavia, la destinazione del prodotto è un criterio rilevante solo qualora non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.
In ultimo, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la nomenclatura combinata, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, dall’Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti.
(v. punti 34‑36)
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento n. 1719/2005 e del regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 di tale nomenclatura una bevanda ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è, senza aggiunta di alcol distillato, del 16%.
Difatti, un prodotto ottenuto mediante fermentazione, e poi mediante un processo di purificazione, rientra nella voce 2208 della nomenclatura combinata, quando ha perso le proprietà delle bevande fermentate di cui alla voce 2206 della nomenclatura combinata e ha acquisito quelle dell’alcol etilico coperto dalla voce 2208 della suddetta nomenclatura.
(v. punti 43, 45, dispositivo 1)
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento n. 1719/2005 e del regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14%, che sono preparate aggiungendo a una bevanda di base, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è del 16%, zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e che non contengono alcol distillato, rientrano nella voce 2208 di tale nomenclatura.
Le summenzionate bevande hanno infatti le caratteristiche oggettive di un liquore e rientrano pertanto nella voce 2208 della nomenclatura combinata.
(v. punti 49, 50, dispositivo 2)
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento n. 1719/2005 e del regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 della stessa una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo a una bevanda di base, ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, neutra quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è del 16%, zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico, non superi il 49% dell’alcol presente in tale bevanda, mentre il 51% rimanente deriva da un processo di fermentazione.
La percentuale superiore di un tipo di alcol rispetto a un altro tipo di alcol costituisce solo uno fra svariati criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione, conformemente alla regola n. 3, lettera b), della nomenclatura combinata, della sostanza che conferisce ai prodotti considerati il loro carattere essenziale. Orbene, la regola n. 3, lettera b), della nomenclatura combinata non disciplina la classificazione della bevanda di cui trattasi, che si fonda sul criterio delle proprietà e caratteristiche organolettiche della stessa. Di conseguenza, poiché suddetta bevanda non possiede le proprietà e le caratteristiche organolettiche delle bevande che rientrano nella voce 2206 della nomenclatura combinata, bensì quelle dei prodotti che rientrano nella voce 2208 della nomenclatura combinata, essa rientra in tale ultima voce.
(v. punti 57‑60, dispositivo 3)