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Document 62014CJ0397

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016.
Polkomtel sp. z o.o. contro Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 28 – Numeri non geografici – Accesso degli utenti finali che risiedono nello Stato membro dell’operatore ai servizi che utilizzano numeri non geografici – Direttiva 2002/19/CE – Articoli 5, 8 e 13 – Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione – Imposizione, modifica o revoca degli obblighi – Imposizione di obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali – Controllo dei prezzi – Impresa che non detiene un significativo potere di mercato – Direttiva 2002/21/CE – Risoluzione delle controversie tra imprese – Decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissa le condizioni di cooperazione e le modalità di tariffazione per i servizi tra imprese.
Causa C-397/14.

Court reports – general

Causa C‑397/14

Polkomtel sp. z o.o.

contro

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)

«Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 28 — Numeri non geografici — Accesso degli utenti finali che risiedono nello Stato membro dell’operatore ai servizi che utilizzano numeri non geografici — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 5, 8 e 13 — Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione — Imposizione, modifica o revoca degli obblighi — Imposizione di obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali — Controllo dei prezzi — Impresa che non detiene un significativo potere di mercato — Direttiva 2002/21/CE — Risoluzione delle controversie tra imprese — Decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissa le condizioni di cooperazione e le modalità di tariffazione per i servizi tra imprese»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Accesso ai numeri e ai servizi di comunicazione elettronica – Numeri non geografici – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per un operatore di garantire l’accesso ai numeri non geografici sul territorio nazionale a tutti gli utenti finali della sua rete e non solo a quelli degli altri Stati membri – Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 28)

  2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte

    (Art. 267 TFUE)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione – Direttiva 2002/19 – Risoluzione delle controversie tra imprese – Direttiva 2002/21 – Potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di imporre a un operatore tanto l’obbligo di garantire agli utenti finali l’accesso ai servizi che utilizzano numeri non geografici forniti sulla rete di un altro operatore quanto altri obblighi tariffari – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica da parte del giudice nazionale

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, artt. 5, § 1, 8, §§ 3 e 4, e 13, 2002/21, artt. 6‑8, e 2002/22, art. 28)

  1.  L’articolo 28 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può stabilire che un operatore di rete pubblica di comunicazione elettronica debba provvedere affinché sia garantito l’accesso ai numeri non geografici a tutti gli utenti finali della propria rete in tale Stato, e non solo a quelli degli altri Stati membri.

    (v. punto 35, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37, 38)

  3.  Gli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), letti in combinato disposto con l’articolo 28 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), devono essere interpretati nel senso che consentono a un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR), nell’ambito della risoluzione di una controversia tra due operatori, di imporre ad uno di essi l’obbligo di garantire agli utenti finali l’accesso ai servizi che utilizzano numeri non geografici forniti sulla rete dell’altro, e di fissare, sulla base dell’articolo 13 della direttiva 2002/19, modalità di tariffazione, tra detti operatori, di tale accesso, purché detti obblighi siano obiettivi, trasparenti, proporzionati, non discriminatori, dipendenti dal tipo del problema evidenziato e giustificati alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e purché siano state rispettate, se del caso, le procedure previste agli articoli 6 e 7 di quest’ultima direttiva, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

    A tale riguardo, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva accesso non osta a che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 28 della direttiva servizio universale, obblighi collegati al controllo dei prezzi, come quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva accesso, siano imposti all’operatore che non dispone di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, purché tali obblighi costituiscano misure necessarie e proporzionate al fine di garantire che gli utenti finali possano avere accesso ai servizi che utilizzano numeri non geografici nell’Unione.

    Peraltro, dato che l’articolo 13 della direttiva accesso non disciplina le modalità di tariffazione, spetta alle ANR adottarle, assicurandosi che esse soddisfino le condizioni indicate all’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva.

    Infine, la possibilità per un’ANR di adottare una decisione che si sostituisca a un contratto tra gli operatori coinvolti non viola la libertà d’impresa a condizione che gli obblighi imposti nell’ambito della risoluzione della controversia tra gli operatori interessati siano necessari e proporzionati. Possono essere infatti apportate restrizioni al libero esercizio di un’attività professionale, così come all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti.

    (v. punti 51, 52, 55‑62, dispositivo 2)

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