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Document 62013CJ0349

Oil Trading Poland

Causa C‑349/13

Minister Finansów

contro

Oil Trading Poland sp. z o.o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Rinvio pregiudiziale — Accise — Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE — Ambito di applicazione — Oli minerali e prodotti energetici — Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento — Esclusione — Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata — Nozione di “formalità connesse all’attraversamento delle frontiere” — Articolo 110 TFUE — Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015

  1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttive 92/12 e 2008/118 – Ambito di applicazione – Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento – Esclusione – Imposta sul consumo prelevata nel rispetto del regime dell’accisa armonizzata – Ammissibilità – Presupposto – Assenza di formalità connesse all’attraversamento delle frontiere

    [Direttive del Consiglio 92/12, art. 3, § 3, e 2008/118, artt. 1, § 3, e 34, § 2, comma 1, a)]

  2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione degli elementi di diritto dell’Unione rilevanti

    (Art. 267 TFUE)

  3. Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Divieto di discriminazione fra prodotti importati e prodotti nazionali simili – Prodotti importati in regime di sospensione dall’accisa e prodotti acquistati sul mercato nazionale – Possibilità, per i soli prodotti importati, di utilizzare il regime di pagamento dell’accisa che comporta un termine di pagamento più breve – Ammissibilità

    (Art. 110 TFUE)

  1.  L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un’imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell’accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta non comporti formalità connesse all’attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri.

    A tal riguardo, i requisiti afferenti al regime nazionale di sospensione dall’accisa applicabile a tali prodotti, che valgono sia per i prodotti importati da un altro Stato membro sia per quelli acquistati sul mercato nazionale, non possono essere considerati formalità connesse all’attraversamento di una frontiera.

    Inoltre, non possono essere considerati formalità connesse all’attraversamento di frontiere gli obblighi afferenti al regime di pagamento dell’accisa, segnatamente quello di dichiarare l’acquisto intracomunitario previsto e di prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa, nel caso in cui essi debbano essere soddisfatti prima che i prodotti interessati superino la frontiera, la costituzione di una cauzione sia connessa al fatto generatore dell’accisa e tali formalità corrispondano alle prescrizioni alle quali i soggetti passivi dell’accisa devono conformarsi in forza dell’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2008/118. Analogamente, non possono essere considerati formalità connesse all’attraversamento di frontiere gli obblighi di depositare una dichiarazione semplificata, di calcolare l’accisa e di pagarla entro un termine di dieci giorni a decorrere da quello in cui è sorto il debito d’imposta, nonché di tenere un registro degli acquisti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa, i quali sono volti a garantire il pagamento dell’accisa dovuta.

    (v. punti 38, 39‑43, 52 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 45)

  3.  Non sussiste alcuna disparità di trattamento a scapito dei prodotti importati contraria all’articolo 110 TFUE qualora, ai sensi di una normativa nazionale che assoggetta al pagamento di un’accisa gli oli lubrificanti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, il termine di pagamento dell’accisa dovuta per i prodotti importati in regime di sospensione dall’accisa, a partire dalla loro messa in circolazione sul mercato nazionale, sia lo stesso previsto per i prodotti acquistati su tale mercato soggetti al medesimo regime.

    Il fatto che, per i soli prodotti importati, sia altresì possibile utilizzare il regime di pagamento dell’accisa comportante un termine di pagamento più breve non può incidere sul carattere non discriminatorio di una normativa di questo tipo.

    (v. punti 50, 51)

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Causa C‑349/13

Minister Finansów

contro

Oil Trading Poland sp. z o.o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Rinvio pregiudiziale — Accise — Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE — Ambito di applicazione — Oli minerali e prodotti energetici — Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento — Esclusione — Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata — Nozione di “formalità connesse all’attraversamento delle frontiere” — Articolo 110 TFUE — Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015

  1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttive 92/12 e 2008/118 — Ambito di applicazione — Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento — Esclusione — Imposta sul consumo prelevata nel rispetto del regime dell’accisa armonizzata — Ammissibilità — Presupposto — Assenza di formalità connesse all’attraversamento delle frontiere

    [Direttive del Consiglio 92/12, art. 3, § 3, e 2008/118, artt. 1, § 3, e 34, § 2, comma 1, a)]

  2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Individuazione degli elementi di diritto dell’Unione rilevanti

    (Art. 267 TFUE)

  3. Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Divieto di discriminazione fra prodotti importati e prodotti nazionali simili — Prodotti importati in regime di sospensione dall’accisa e prodotti acquistati sul mercato nazionale — Possibilità, per i soli prodotti importati, di utilizzare il regime di pagamento dell’accisa che comporta un termine di pagamento più breve — Ammissibilità

    (Art. 110 TFUE)

  1.  L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un’imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell’accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta non comporti formalità connesse all’attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri.

    A tal riguardo, i requisiti afferenti al regime nazionale di sospensione dall’accisa applicabile a tali prodotti, che valgono sia per i prodotti importati da un altro Stato membro sia per quelli acquistati sul mercato nazionale, non possono essere considerati formalità connesse all’attraversamento di una frontiera.

    Inoltre, non possono essere considerati formalità connesse all’attraversamento di frontiere gli obblighi afferenti al regime di pagamento dell’accisa, segnatamente quello di dichiarare l’acquisto intracomunitario previsto e di prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa, nel caso in cui essi debbano essere soddisfatti prima che i prodotti interessati superino la frontiera, la costituzione di una cauzione sia connessa al fatto generatore dell’accisa e tali formalità corrispondano alle prescrizioni alle quali i soggetti passivi dell’accisa devono conformarsi in forza dell’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2008/118. Analogamente, non possono essere considerati formalità connesse all’attraversamento di frontiere gli obblighi di depositare una dichiarazione semplificata, di calcolare l’accisa e di pagarla entro un termine di dieci giorni a decorrere da quello in cui è sorto il debito d’imposta, nonché di tenere un registro degli acquisti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa, i quali sono volti a garantire il pagamento dell’accisa dovuta.

    (v. punti 38, 39‑43, 52 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 45)

  3.  Non sussiste alcuna disparità di trattamento a scapito dei prodotti importati contraria all’articolo 110 TFUE qualora, ai sensi di una normativa nazionale che assoggetta al pagamento di un’accisa gli oli lubrificanti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, il termine di pagamento dell’accisa dovuta per i prodotti importati in regime di sospensione dall’accisa, a partire dalla loro messa in circolazione sul mercato nazionale, sia lo stesso previsto per i prodotti acquistati su tale mercato soggetti al medesimo regime.

    Il fatto che, per i soli prodotti importati, sia altresì possibile utilizzare il regime di pagamento dell’accisa comportante un termine di pagamento più breve non può incidere sul carattere non discriminatorio di una normativa di questo tipo.

    (v. punti 50, 51)

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