Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0134

Raytek e Fluke Europe

Causa C‑134/13

Raytek GmbH

e

Fluke Europe BV

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunale (Tax Chamber)]

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Termocamere ad infrarossi»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2015

Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Termocamere ad infrarossi – Classificazione operata del regolamento n. 314/2011 nella sottovoce 9025 19 20 della nomenclatura combinata – Modifica del contenuto delle voci doganali – Insussistenza – Validità

(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, allegato I; regolamento della Commissione n. 314/2011)

Per quanto concerne l’applicazione della nomenclatura combinata, che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 861/2010, il Consiglio ha attribuito alla Commissione un ampio margine di discrezionalità per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, tale potere discrezionale non autorizza la Commissione a modificare il contenuto delle voci doganali stabilite in base al sistema armonizzato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, di cui l’Unione europea si è impegnata a non modificare la portata.

Per quanto riguarda la questione se, nel procedere alla classificazione di merci come quelle descritte nella colonna 1 dell’allegato del regolamento n. 314/2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella voce 9025 19 della nomenclatura combinata anziché nella voce 9027 50 della stessa, la Commissione abbia modificato il contenuto di queste due voci doganali, dalla descrizione fornita in detta colonna risulta che le caratteristiche e le proprietà oggettive degli apparecchi descritti nell’allegato di detto regolamento non consentono la loro classificazione nella sottovoce 9027 50 00 della nomenclatura, poiché la loro proprietà più specifica rientra già nella voce 9025 ivi contenuta. Ne consegue che, con la classificazione nella sottovoce 9025 19 20 della nomenclatura combinata degli apparecchi descritti nell’allegato del regolamento n. 314/2011, la Commissione non ha modificato il contenuto delle voci doganali 9025 19 e 9027 50. Pertanto, l’esame di detto regolamento per quanto attiene a tali apparecchi non porta a concludere nel senso della sua invalidità.

(v. punti 29, 30, 35, 37)

Top

Causa C‑134/13

Raytek GmbH

e

Fluke Europe BV

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunale (Tax Chamber)]

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Termocamere ad infrarossi»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2015

Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Termocamere ad infrarossi — Classificazione operata del regolamento n. 314/2011 nella sottovoce 9025 19 20 della nomenclatura combinata — Modifica del contenuto delle voci doganali — Insussistenza — Validità

(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, allegato I; regolamento della Commissione n. 314/2011)

Per quanto concerne l’applicazione della nomenclatura combinata, che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 861/2010, il Consiglio ha attribuito alla Commissione un ampio margine di discrezionalità per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, tale potere discrezionale non autorizza la Commissione a modificare il contenuto delle voci doganali stabilite in base al sistema armonizzato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, di cui l’Unione europea si è impegnata a non modificare la portata.

Per quanto riguarda la questione se, nel procedere alla classificazione di merci come quelle descritte nella colonna 1 dell’allegato del regolamento n. 314/2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella voce 9025 19 della nomenclatura combinata anziché nella voce 9027 50 della stessa, la Commissione abbia modificato il contenuto di queste due voci doganali, dalla descrizione fornita in detta colonna risulta che le caratteristiche e le proprietà oggettive degli apparecchi descritti nell’allegato di detto regolamento non consentono la loro classificazione nella sottovoce 9027 50 00 della nomenclatura, poiché la loro proprietà più specifica rientra già nella voce 9025 ivi contenuta. Ne consegue che, con la classificazione nella sottovoce 9025 19 20 della nomenclatura combinata degli apparecchi descritti nell’allegato del regolamento n. 314/2011, la Commissione non ha modificato il contenuto delle voci doganali 9025 19 e 9027 50. Pertanto, l’esame di detto regolamento per quanto attiene a tali apparecchi non porta a concludere nel senso della sua invalidità.

(v. punti 29, 30, 35, 37)

Top