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Document 62015CJ0183
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015.
TSI GmbH contro Hauptzollamt Aachen.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 9027 10 10 – Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle – Contatori portatili di particelle.
Causa C-183/15.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015.
TSI GmbH contro Hauptzollamt Aachen.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 9027 10 10 – Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle – Contatori portatili di particelle.
Causa C-183/15.
Court reports – general
Causa C‑183/15
TSI GmbH
contro
Hauptzollamt Aachen
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)
«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoce 9027 10 10 — Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle — Contatori portatili di particelle»
Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Criteri — Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Interpretazione — Note esplicative della nomenclatura combinata — Note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane — Mancanza di carattere vincolante
[Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, regola generale 2, a)]
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle — Contatori portatili di particelle — Classificazione nella sottovoce 9027 10 10 della nomenclatura combinata — Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1031/2008, allegato I)
V. il testo della decisione.
(v. punto 24)
V. il testo della decisione.
(v. punto 25)
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1031/2008, deve essere interpretata nel senso che i misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e i contatori portatili di particelle non rientrano nella sottovoce 9027 10 10.
A tale riguardo, il testo della sottovoce 9027 10 della nomenclatura combinata fa riferimento specificatamente e esclusivamente agli «analizzatori (…) di fumi». Orbene, le caratteristiche e le proprietà oggettive degli apparecchi come i misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e i contatori portatili di particelle non corrispondono a tale testo. Infatti, tali apparecchi non analizzano specificatamente e esclusivamente particelle derivanti dal processo di combustione, che, esse sì, rientrano nella nozione di «fumi» conformemente al significato abituale di tale nozione nel linguaggio quotidiano. Questi stessi apparecchi analizzano, infatti, anche particelle che non rientrano in tale nozione, vale a dire particelle derivanti da processi meccanici.
Pertanto, tenuto conto della formulazione della sottovoce 9027 10 della nomenclatura combinata, i suddetti apparecchi non rientrano né in tale sottovoce né, conseguentemente, nella sottovoce 9027 10 10 della nomenclatura combinata.
(v. punti 27‑29, 35 e dispositivo)