This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CJ0251
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015.
György Balázs contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Qualità dei combustibili diesel – Specifica tecnica nazionale che impone requisiti di qualità supplementari rispetto al diritto dell’Unione.
Causa C-251/14.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015.
György Balázs contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Qualità dei combustibili diesel – Specifica tecnica nazionale che impone requisiti di qualità supplementari rispetto al diritto dell’Unione.
Causa C-251/14.
Court reports – general
Causa C‑251/14
György Balázs
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Qualità dei combustibili diesel — Specifica tecnica nazionale che impone requisiti di qualità supplementari rispetto al diritto dell’Unione»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile
(Art. 267 TFUE)
Ravvicinamento delle legislazioni — Carburanti — Direttiva 98/70 — Introduzione di una specifica tecnica nazionale che impone requisiti qualitativi supplementari — Obiettivo di tutela del consumatore — Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, artt. 4, § 1, e 5)
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Direttiva 98/34 — Obbligo di notifica — Portata
(Artt. 34 TFUE e 36 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96, art. 8)
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Direttiva 98/34 — Norma — Nozione — Norma nazionale che corrisponde a una norma europea — Inclusione — Obbligo di rendere disponibile la norma nazionale nella lingua ufficiale dello Stato membro di cui trattasi — Insussistenza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96, artt. 1, punti 6 e 11, e 8, § 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 26)
Gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro preveda, nel proprio ordinamento nazionale, requisiti qualitativi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti in tale direttiva, per la commercializzazione di combustibili diesel, come una specifica riguardante il punto d’infiammabilità, atteso che non si tratta di una specifica tecnica dei combustibili diesel che riguarda la tutela della salute e dell’ambiente ai sensi della suddetta direttiva.
Infatti, la direttiva 98/70 non ha l’obiettivo di armonizzare tutti i requisiti qualitativi o le specifiche tecniche che potrebbero essere applicati ai combustibili di cui trattasi e, di conseguenza, a vietare agli Stati membri di prevedere restrizioni o deroghe a tal proposito, bensì riguarda solo le specifiche tecniche che hanno un’incidenza ambientale ai sensi della suddetta direttiva, vale a dire quelle fondate su considerazioni di ordine sanitario e ambientale. Orbene, per quanto riguarda la specifica del punto d’infiammabilità del combustibile diesel, è giocoforza constatare che tale specifica serve principalmente a garantire la sicurezza del combustibile diesel nella sua qualità di prodotto e riveste altresì un’importanza per il funzionamento e la protezione dei motori degli autoveicoli. In tal modo, la fissazione del punto d’infiammabilità è diretta anche a proteggere i consumatori dai danni che possono colpire i loro autoveicoli.
(v. punti 38, 39, 44, dispositivo 1)
Qualora una specifica tecnica non rientri in un settore armonizzato del diritto dell’Unione, uno Stato membro può assoggettare l’immissione sul mercato nel suo territorio di un prodotto non rientrante in specifiche tecniche armonizzate o riconosciute a livello dell’Unione solo a requisiti conformi agli obblighi che derivano dal TFUE, in particolare al principio della libera circolazione delle merci sancito agli articoli 34 TFUE e 36 TFUE. A tal riguardo, conformemente all’articolo 8 della direttiva 98/34, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96, spetta agli Stati membri, al fine di consentire un controllo preventivo alla luce delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e, in particolare per quanto riguarda la giustificazione degli ostacoli che potrebbero essere creati a tal riguardo, comunicare alla Commissione, prima della loro entrata in vigore, i progetti di disposizioni che conferiscono carattere vincolante alle specifiche tecniche.
(v. punti 42, 43)
L’articolo 1, punti 6 e 11, della direttiva 98/34, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro renda obbligatoria una norma nazionale che prevede un valore soglia per il punto d’infiammabilità del combustibile diesel e che è diretta a trasporre una norma europea. Infatti, discende dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34 che una norma europea o internazionale può essere resa obbligatoria da uno Stato membro che la trasponga in una regola tecnica avente, per definizione, un effetto vincolante. Orbene, non vi è alcun motivo di supporre che sarebbe altrimenti per quanto riguarda una norma nazionale, segnatamente allorché essa corrisponde a una norma europea.
Peraltro, in assenza di qualsiasi indicazione, a tal fine, nella direttiva 98/34, non può dedursi dall’articolo 1, punto 6, della stessa direttiva un’esigenza secondo la quale una norma ai sensi di tale disposizione, disponibile in inglese, debba essere resa disponibile nella lingua dello Stato membro di cui trattasi. A tal riguardo, l’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che esso non esige che una norma ai sensi di tale disposizione sia resa disponibile nella lingua ufficiale dello Stato membro di cui trattasi.
(v. punti 45, 48, 49, 53, 54, dispositivo 2 e 3)