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Document 62014CJ0067

    Alimanovic

    Causa C‑67/14

    Jobcenter Berlin Neukölln

    contro

    Nazifa Alimanovic e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht)

    «Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell’Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro — Esclusione — Mantenimento dello status di lavoratore»

    Massime - Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 settembre 2015

    1. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Direttiva 2004/38 — Prestazioni di assistenza sociale — Nozione — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 — Inclusione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 70, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24, § 2)

    2. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Principio della parità di trattamento — Obbligo dello Stato membro ospitante di accordare il diritto alle prestazioni sociali ai cittadini degli altri Stati membri che non esercitano un’attività economica — Presupposti — Soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante nel rispetto delle condizioni della direttiva

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, considerando 10, e art. 24, § 1)

    3. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Principio della parità di trattamento — Normativa nazionale che esclude dal beneficio di talune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo i cittadini di altri Stati membri aventi lo status di persone in cerca di lavoro — Prestazioni garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione — Ammissibilità

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 4 e 70, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 14, §§ 1 e 4, b), e 24]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 43, 44)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 49, 50)

    3.  L’articolo 24 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, le quali sono altresì costitutive di una prestazione d’assistenza sociale, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella situazione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della stessa direttiva, mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione.

      Dal rinvio effettuato dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della stessa emerge, infatti, che lo Stato membro ospitante può negare al cittadino dell’Unione che goda di un diritto di soggiorno unicamente sulla base di quest’ultima disposizione qualsiasi prestazione di assistenza sociale.

      Sebbene la direttiva 2004/38 richieda che lo Stato membro prenda in conto la situazione individuale della persona interessata al momento dell’adozione di una misura di allontanamento o prima di stabilire che tale persona costituisce un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale nell’ambito del suo soggiorno, tuttavia tale esame individuale non è necessario nel caso di un cittadino dell’Unione entrato nel territorio dello Stato membro ospitante per cercarvi un posto di lavoro, atteso che la direttiva 2004/38, istituendo un sistema graduale di mantenimento dello status di lavoratore, che mira a tutelare il diritto di soggiorno e l’accesso alle prestazioni sociali, prende essa stessa in considerazione diversi fattori che caratterizzano la situazione individuale di ogni richiedente una prestazione sociale e, in particolare, la durata dell’esercizio di un’attività economica.

      Inoltre, essendo l’esame individuale teso alla valutazione globale dell’onere che la concessione di una prestazione configurerebbe in concreto per l’insieme del sistema nazionale di assistenza sociale, l’assistenza accordata a un solo richiedente difficilmente può essere qualificata come onere eccessivo per uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, onere che potrebbe essere gravoso per lo Stato membro interessato non dopo che quest’ultimo abbia ricevuto una domanda individuale, ma necessariamente a fronte della somma di tutte le domande individuali che gli vengano sottoposte.

      (v. punti 58‑60, 62, 63 e dispositivo)

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    Causa C‑67/14

    Jobcenter Berlin Neukölln

    contro

    Nazifa Alimanovic e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht)

    «Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell’Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro — Esclusione — Mantenimento dello status di lavoratore»

    Massime - Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 settembre 2015

    1. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Direttiva 2004/38 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 – Inclusione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 70, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24, § 2)

    2. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio della parità di trattamento – Obbligo dello Stato membro ospitante di accordare il diritto alle prestazioni sociali ai cittadini degli altri Stati membri che non esercitano un’attività economica – Presupposti – Soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante nel rispetto delle condizioni della direttiva

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, considerando 10, e art. 24, § 1)

    3. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio della parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude dal beneficio di talune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo i cittadini di altri Stati membri aventi lo status di persone in cerca di lavoro – Prestazioni garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione – Ammissibilità

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 4 e 70, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 14, §§ 1 e 4, b), e 24]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 43, 44)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 49, 50)

    3.  L’articolo 24 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, le quali sono altresì costitutive di una prestazione d’assistenza sociale, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella situazione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della stessa direttiva, mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione.

      Dal rinvio effettuato dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della stessa emerge, infatti, che lo Stato membro ospitante può negare al cittadino dell’Unione che goda di un diritto di soggiorno unicamente sulla base di quest’ultima disposizione qualsiasi prestazione di assistenza sociale.

      Sebbene la direttiva 2004/38 richieda che lo Stato membro prenda in conto la situazione individuale della persona interessata al momento dell’adozione di una misura di allontanamento o prima di stabilire che tale persona costituisce un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale nell’ambito del suo soggiorno, tuttavia tale esame individuale non è necessario nel caso di un cittadino dell’Unione entrato nel territorio dello Stato membro ospitante per cercarvi un posto di lavoro, atteso che la direttiva 2004/38, istituendo un sistema graduale di mantenimento dello status di lavoratore, che mira a tutelare il diritto di soggiorno e l’accesso alle prestazioni sociali, prende essa stessa in considerazione diversi fattori che caratterizzano la situazione individuale di ogni richiedente una prestazione sociale e, in particolare, la durata dell’esercizio di un’attività economica.

      Inoltre, essendo l’esame individuale teso alla valutazione globale dell’onere che la concessione di una prestazione configurerebbe in concreto per l’insieme del sistema nazionale di assistenza sociale, l’assistenza accordata a un solo richiedente difficilmente può essere qualificata come onere eccessivo per uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, onere che potrebbe essere gravoso per lo Stato membro interessato non dopo che quest’ultimo abbia ricevuto una domanda individuale, ma necessariamente a fronte della somma di tutte le domande individuali che gli vengano sottoposte.

      (v. punti 58‑60, 62, 63 e dispositivo)

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