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Document 62014CJ0485
Commissione / Francia
Commissione / Francia
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2015 – Commissione / Francia
(causa C‑485/14) 1 ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo SEE — Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito — Esenzione — Legati e donazioni — Differenza di trattamento — Organismi situati in un altro Stato membro — Assenza di convenzione fiscale bilaterale»
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito — Normativa di uno Stato membro che esenta da tali imposte le donazioni e i legati concessi a organismi pubblici o di pubblica utilità stabiliti sul suo territorio o in un altro Stato parte dell’Accordo sullo spazio economico europeo in presenza di un accordo bilaterale — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza (Art. 63 TFUE; Accordo SEE, art. 40) (v. punti 20‑32, dispositivo 1)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica francese, esentando dalle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito le donazioni e i legati concessi a organismi pubblici o di pubblica utilità esclusivamente quando tali organismi sono stabiliti in Francia o in un altro Stato membro dell’Unione europea ovvero in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, che abbia concluso con essa un accordo bilaterale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. |
|
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 7 del 12.1.2015.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2015 – Commissione / Francia
(causa C‑485/14) 1 ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo SEE — Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito — Esenzione — Legati e donazioni — Differenza di trattamento — Organismi situati in un altro Stato membro — Assenza di convenzione fiscale bilaterale»
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito — Normativa di uno Stato membro che esenta da tali imposte le donazioni e i legati concessi a organismi pubblici o di pubblica utilità stabiliti sul suo territorio o in un altro Stato parte dell’Accordo sullo spazio economico europeo in presenza di un accordo bilaterale — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza (Art. 63 TFUE; Accordo SEE, art. 40) (v. punti 20‑32, dispositivo 1)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica francese, esentando dalle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito le donazioni e i legati concessi a organismi pubblici o di pubblica utilità esclusivamente quando tali organismi sono stabiliti in Francia o in un altro Stato membro dell’Unione europea ovvero in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, che abbia concluso con essa un accordo bilaterale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. |
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2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 7 del 12.1.2015.