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Document 62013CO0602
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 giugno 2015 –
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(causa C‑602/13) 1 ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Rapporto contrattuale tra un professionista e un consumatore — Contratto di mutuo ipotecario — Clausola sugli interessi moratori — Clausola di rimborso anticipato — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Contenimento dell’importo degli interessi — Competenza del giudice nazionale»
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1. |
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Constatazione del carattere abusivo di una clausola — Portata — Revisione da parte del giudice nazionale del contenuto di una clausola abusiva — Inammissibilità — Sostituzione a una clausola abusiva di una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva da parte del giudice nazionale — Ammissibilità — Presupposti (Direttiva del Consiglio 93/13, ventiquattresimo considerando e artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 33‑38, 49) |
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2. |
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Constatazione del carattere abusivo di una clausola — Portata — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Normativa nazionale che prevede un contenimento degli interessi moratori nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario — Ammissibilità — Presupposti (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, 4, § 1, 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 40‑42, 45, 46, dispositivo 1) |
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3. |
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 — Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale — Criteri (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 4, § 1) (v. punti 43, 44, 51) |
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4. |
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Constatazione del carattere abusivo di una clausola — Portata — Obbligo per il giudice nazionale di trarre d’ufficio tutte le conseguenze derivanti da siffatta constatazione — Clausola abusiva non eseguita — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 7, § 1) (v. punti 52‑54, dispositivo 2) |
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali che prevedono un contenimento degli interessi moratori nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, purché tali disposizioni nazionali:
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2) |
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che, qualora il giudice nazionale abbia constatato il carattere «abusivo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di una clausola di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, la circostanza che tale clausola non sia stata eseguita non può, di per sé, costituire un ostacolo a che il giudice nazionale tragga tutte le conseguenze dal carattere «abusivo» di detta clausola. |
( 1 ) GU C 31 dell’1.2.2014.