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Document 62014CJ0051

Pfeifer & Langen

Causa C‑51/14

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

contro

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen)

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Rimborso delle spese di magazzinaggio — Regolamento (CEE) n. 1998/78 — Articolo 14, paragrafo 3 — Regolamento (CEE) n. 2670/81 — Articolo 2, paragrafo 2 — Sostituzione all’esportazione di zucchero C — Presupposti — Scambio effettivo dello zucchero C con lo zucchero di sostituzione — Sostituzione possibile soltanto con zucchero prodotto da un fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro — Validità rispetto agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 giugno 2015

  1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Interpretazione uniforme — Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche

  2. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Articoli 34 TFUE e 35 TFUE — Ambito di applicazione — Provvedimenti adottati dalle istituzioni dell’Unione — Inclusione

    (Artt. 34 TFUE e 35 TFUE)

  3. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Compensazione delle spese di magazzinaggio — Produzione fuori quota (zucchero C) — Sostituzione all’esportazione dello zucchero C — Presupposti — Zucchero di sostituzione che deve essere prodotto da un fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro — Validità rispetto agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE

    (Artt. 34 TFUE e 35 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 1069/89; regolamenti della Commissione n. 1998/78, come modificato dal regolamento n. 1714/88, art. 14, § 3, e n. 2670/81, come modificato dal regolamento n. 3892/88, art. 2, § 2, comma 2)

  4. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Compensazione delle spese di magazzinaggio — Produzione fuori quota (zucchero C) — Sostituzione all’esportazione dello zucchero C — Presupposti — Obbligo dello scambio effettivo dello zucchero C con lo zucchero di sostituzione — Insussistenza

    (Regolamenti della Commissione n. 1998/78, come modificato dal regolamento n. 1714/88, art. 14, § 3, e n. 2670/81, come modificato dal regolamento n. 3892/88, art. 2, § 2, comma 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 34)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 37)

  3.  L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78, che stabilisce le modalità d’applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento n. 1714/88 e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento n. 3892/88, letti in combinato, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di un fabbricante che intende sostituire all’esportazione un quantitativo di zucchero C, prodotto fuori quota, con un quantitativo equivalente di zucchero di quota prodotto da un altro fabbricante, si deve tenere conto delle condizioni che figurano in quest’ultima disposizione nel contesto del rimborso delle spese di magazzinaggio. Tali condizioni comprendono, in particolare, quella secondo cui lo zucchero di sostituzione dev’essere stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro.

    Infatti, malgrado l’eventuale ambiguità del testo dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, nella sua versione iniziale in lingua tedesca, risulta espressamente dal testo di tale disposizione nelle altre versioni linguistiche ufficiali che il legislatore dell’Unione ha imposto, quale condizione per la sostituzione all’esportazione dello zucchero C, che lo zucchero di sostituzione sia stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro. Inoltre, tale condizione risulta chiaramente dal testo della versione in lingua tedesca di detto regolamento, quale applicabile ratione temporis all’epoca dei fatti del procedimento principale.

    Riguardo alla validità dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81 rispetto agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE, anche supponendo che la condizione secondo la quale lo zucchero di sostituzione deve essere stato prodotto da un fabbricante stabilito nello stesso Stato membro costituisca una restrizione ai sensi di tali disposizioni, essa risulta comunque giustificata, trattandosi di un’implicazione necessaria del sistema delle quote istituito dal regolamento n. 1785/81, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento n. 1069/89.

    Come risulta dal terzo, dal decimo e dal quattordicesimo considerando del regolamento n. 1785/81, il regime delle quote costituisce una delle misure dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero che hanno la finalità ultima di stabilizzare il mercato dell’Unione e dunque di assicurare, in particolare, il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto riguarda l’occupazione e il tenore di vita dei fabbricanti dell’Unione. In tale contesto, le quote nazionali garantiscono ai fabbricanti i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione.

    A tale effetto il legislatore dell’Unione ha previsto la ripartizione tra Stati membri della produzione di zucchero nell’Unione. Spetta dunque a ciascuno Stato membro ripartire i quantitativi di base ad esso assegnati tra i fabbricanti stabiliti sul suo territorio al fine di regolare in esso la produzione di zucchero.

    Orbene, una siffatta sostituzione all’esportazione dello zucchero C tra fabbricanti stabiliti in Stati membri diversi, situandosi nel contesto di quote nazionali diverse, potrebbe compromettere la struttura del sistema delle quote di produzione, poiché essa equivarrebbe, nei fatti, a un trasferimento di quote dal fabbricante che fornisce lo zucchero di sostituzione verso il fabbricante che effettua tale sostituzione. Ne conseguirebbe, in particolare, che le quote detenute da tali due fabbricanti non coinciderebbero più con quelle loro inizialmente assegnate dai rispettivi Stati membri, conformemente al loro quantitativo di base.

    (v. punti 35, 38‑41, 43, dispositivo 1)

  4.  L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78, che stabilisce le modalità d’applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento n. 1714/88, e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento n. 3892/88, devono essere interpretati nel senso che essi non esigono, quale condizione di regolarità di un’operazione di sostituzione all’esportazione di zucchero, che il quantitativo di zucchero C iniziale, prodotto fuori quota, e il quantitativo di zucchero di sostituzione siano effettivamente scambiati dal fabbricante.

    Infatti, un siffatto requisito non figura tra le condizioni previste nel testo dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, di modo che detta disposizione non impone siffatto scambio materiale.

    Inoltre, risulta dal quinto considerando del regolamento n. 2670/81 che il meccanismo di sostituzione all’esportazione dello zucchero C è diretto a permettere a un fabbricante di adempiere al proprio obbligo di esportazione dello zucchero C esportando uno zucchero che non è stato da lui stesso prodotto. Esigere lo scambio effettivo dei quantitativi di zucchero sostituiti sarebbe contrario a tale obiettivo.

    (v. punti 46, 48, 49, dispositivo 2)

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