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Document 62014CJ0278
Enterprise Focused Solutions
Enterprise Focused Solutions
Causa C‑278/14
SC Enterprise Focused Solutions SRL
contro
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia)
«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Forniture — Specifiche tecniche — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza — Riferimento ad un prodotto recante un marchio commerciale — Valutazione dell’equivalenza del prodotto proposto da un offerente — Cessata fabbricazione del prodotto di riferimento»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalto di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva – Esclusione – Applicazione delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato FUE – Presupposto – Appalto che presenta un interesse transfrontaliero certo – Criteri di valutazione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, art. 7, b)]
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi pertinenti di diritto dell’Unione
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo nel settore degli appalti pubblici
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalto di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo – Inclusione – Obbligo di rispettare le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE – Modifica, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, della specifica tecnica relativa ad un elemento dell’appalto successivamente alla pubblicazione del bando di gara – Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, artt. 7, b), e 23, § 8]
All’aggiudicazione di appalti che, alla luce del loro valore, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, si applicano, comunque, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto di determinati criteri oggettivi. Criteri del genere potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto. Il giudice nazionale, nella sua valutazione complessiva della sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, può tenere conto parimenti dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie.
(v. punti 16, 20)
V. il testo della decisione.
(v. punto 17)
V. il testo della decisione.
(v. punti 18, 19)
L’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, non è applicabile a un appalto pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di applicazione prevista da tale direttiva. Nell’ambito di un appalto pubblico non assoggettato alla predetta direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice non può respingere un’offerta che soddisfa i requisiti del bando di gara basandosi su motivi non previsti in tale bando.
Infatti, dato che l’obbligo di trasparenza ha segnatamente lo scopo di eliminare il rischio di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, tale scopo non sarebbe raggiunto se l’amministrazione aggiudicatrice potesse svincolarsi dalle condizioni da essa stessa stabilite. Pertanto, le è vietato modificare i criteri di aggiudicazione nel corso della procedura di aggiudicazione. I principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza hanno, al riguardo, il medesimo effetto quanto alle specifiche tecniche.
Di conseguenza, successivamente alla pubblicazione di un bando di gara, l’amministrazione aggiudicatrice non può procedere a una modifica della specifica tecnica relativa ad un elemento dell’appalto, in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché dell’obbligo di trasparenza. Non rileva, al riguardo, che l’elemento cui si riferisce tale specifica sia o meno tuttora fabbricato o disponibile in commercio.
(v. punti 26, 27, 29, 30 e dispositivo)
Causa C‑278/14
SC Enterprise Focused Solutions SRL
contro
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia)
«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Forniture — Specifiche tecniche — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza — Riferimento ad un prodotto recante un marchio commerciale — Valutazione dell’equivalenza del prodotto proposto da un offerente — Cessata fabbricazione del prodotto di riferimento»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalto di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva – Esclusione – Applicazione delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato FUE – Presupposto – Appalto che presenta un interesse transfrontaliero certo – Criteri di valutazione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, art. 7, b)]
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi pertinenti di diritto dell’Unione
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo nel settore degli appalti pubblici
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalto di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo – Inclusione – Obbligo di rispettare le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE – Modifica, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, della specifica tecnica relativa ad un elemento dell’appalto successivamente alla pubblicazione del bando di gara – Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, artt. 7, b), e 23, § 8]
All’aggiudicazione di appalti che, alla luce del loro valore, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, si applicano, comunque, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto di determinati criteri oggettivi. Criteri del genere potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto. Il giudice nazionale, nella sua valutazione complessiva della sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, può tenere conto parimenti dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie.
(v. punti 16, 20)
V. il testo della decisione.
(v. punto 17)
V. il testo della decisione.
(v. punti 18, 19)
L’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, non è applicabile a un appalto pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di applicazione prevista da tale direttiva. Nell’ambito di un appalto pubblico non assoggettato alla predetta direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice non può respingere un’offerta che soddisfa i requisiti del bando di gara basandosi su motivi non previsti in tale bando.
Infatti, dato che l’obbligo di trasparenza ha segnatamente lo scopo di eliminare il rischio di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, tale scopo non sarebbe raggiunto se l’amministrazione aggiudicatrice potesse svincolarsi dalle condizioni da essa stessa stabilite. Pertanto, le è vietato modificare i criteri di aggiudicazione nel corso della procedura di aggiudicazione. I principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza hanno, al riguardo, il medesimo effetto quanto alle specifiche tecniche.
Di conseguenza, successivamente alla pubblicazione di un bando di gara, l’amministrazione aggiudicatrice non può procedere a una modifica della specifica tecnica relativa ad un elemento dell’appalto, in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché dell’obbligo di trasparenza. Non rileva, al riguardo, che l’elemento cui si riferisce tale specifica sia o meno tuttora fabbricato o disponibile in commercio.
(v. punti 26, 27, 29, 30 e dispositivo)