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Document 62013CJ0359

Martens

Causa C‑359/13

B. Martens

contro

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep)

«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Cittadino di uno Stato membro — Residenza in un altro Stato membro — Studi svolti in un paese o territorio d’oltremare — Mantenimento della concessione del finanziamento per studi superiori — Requisito della residenza di “tre anni su sei” — Restrizione — Giustificazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015

  1. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato membro che ha risieduto in un altro Stato membro prima di iniziare gli studi nei territori d’oltremare – Inclusione – Effetti – Godimento dei diritti associati allo status di cittadino dell’Unione

    [Artt. 6, e), TFUE, 21 TFUE e 165, §§ 1 e 2, secondo trattino, TFUE]

  2. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Vantaggi sociali – Normativa nazionale che subordina il finanziamento di studi superiori al di fuori dello Stato membro interessato alla condizione della residenza per un periodo di almeno tre anni sul territorio nazionale – Inammissibilità – Giustificazione basata sull’interesse generale – Insussistenza

    (Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22‑30)

  2.  Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detti studi.

    Subordinando il mantenimento della concessione del finanziamento degli studi all’estero alla condizione dei tre anni su sei, la normativa in discussione rischia di penalizzare un richiedente per il solo fatto di aver esercitato la libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può avere sulla possibilità di ricevere un finanziamento degli studi superiori.

    A detto proposito, l’integrazione degli studenti, constatata alla luce dell’esistenza di un certo criterio di collegamento tra la società dello Stato membro erogatore ed il beneficiario della prestazione in parola, è idonea a costituire una considerazione oggettiva di interesse generale tale da giustificare il fatto che i requisiti di concessione di una simile prestazione possano incidere sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione.

    Tuttavia, la normativa in discussione, in quanto crea una restrizione alla libertà di circolare e di soggiornare di un cittadino dell’Unione, non consente di prendere in considerazione altri possibili elementi di collegamento tra un tale studente e lo Stato membro erogatore, quali la cittadinanza dello studente, il suo percorso di studi, la sua famiglia, il suo impiego, le sue capacità linguistiche o l’esistenza di altri collegamenti di ordine sociale o economico. Analogamente, l’impiego nello Stato membro erogatore dei membri della famiglia da cui dipende lo studente potrebbe rappresentare uno degli elementi da prendere in considerazione per la valutazione di tali collegamenti.

    La condizione dei tre anni su sei, quindi, resta al contempo troppo esclusiva e troppo aleatoria, privilegiando indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado di integrazione del richiedente nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la normativa nazionale in discussione non può considerarsi proporzionata a detto obiettivo di integrazione.

    (v. punti 31, 36, 41, 43, 45 e dispositivo)

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Causa C‑359/13

B. Martens

contro

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep)

«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Cittadino di uno Stato membro — Residenza in un altro Stato membro — Studi svolti in un paese o territorio d’oltremare — Mantenimento della concessione del finanziamento per studi superiori — Requisito della residenza di “tre anni su sei” — Restrizione — Giustificazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015

  1. Cittadinanza dell’Unione — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae — Cittadino di uno Stato membro che ha risieduto in un altro Stato membro prima di iniziare gli studi nei territori d’oltremare — Inclusione — Effetti — Godimento dei diritti associati allo status di cittadino dell’Unione

    [Artt. 6, e), TFUE, 21 TFUE e 165, §§ 1 e 2, secondo trattino, TFUE]

  2. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Vantaggi sociali — Normativa nazionale che subordina il finanziamento di studi superiori al di fuori dello Stato membro interessato alla condizione della residenza per un periodo di almeno tre anni sul territorio nazionale — Inammissibilità — Giustificazione basata sull’interesse generale — Insussistenza

    (Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22‑30)

  2.  Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detti studi.

    Subordinando il mantenimento della concessione del finanziamento degli studi all’estero alla condizione dei tre anni su sei, la normativa in discussione rischia di penalizzare un richiedente per il solo fatto di aver esercitato la libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può avere sulla possibilità di ricevere un finanziamento degli studi superiori.

    A detto proposito, l’integrazione degli studenti, constatata alla luce dell’esistenza di un certo criterio di collegamento tra la società dello Stato membro erogatore ed il beneficiario della prestazione in parola, è idonea a costituire una considerazione oggettiva di interesse generale tale da giustificare il fatto che i requisiti di concessione di una simile prestazione possano incidere sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione.

    Tuttavia, la normativa in discussione, in quanto crea una restrizione alla libertà di circolare e di soggiornare di un cittadino dell’Unione, non consente di prendere in considerazione altri possibili elementi di collegamento tra un tale studente e lo Stato membro erogatore, quali la cittadinanza dello studente, il suo percorso di studi, la sua famiglia, il suo impiego, le sue capacità linguistiche o l’esistenza di altri collegamenti di ordine sociale o economico. Analogamente, l’impiego nello Stato membro erogatore dei membri della famiglia da cui dipende lo studente potrebbe rappresentare uno degli elementi da prendere in considerazione per la valutazione di tali collegamenti.

    La condizione dei tre anni su sei, quindi, resta al contempo troppo esclusiva e troppo aleatoria, privilegiando indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado di integrazione del richiedente nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la normativa nazionale in discussione non può considerarsi proporzionata a detto obiettivo di integrazione.

    (v. punti 31, 36, 41, 43, 45 e dispositivo)

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