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Document 62013CJ0640
Commissione / Regno Unito
Commissione / Regno Unito
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 – Commissione / Regno Unito
(causa C‑640/13) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Restituzione di imposte riscosse indebitamente alla luce del diritto dell’Unione — Normativa nazionale — Riduzione retroattiva del termine di prescrizione dei rimedi giurisdizionali applicabili — Principio di effettività — Principio della tutela del legittimo affidamento»
|
1. |
Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Diritti soggettivi — Tutela da parte dei giudici nazionali — Ricorso giurisdizionale — Principio dell’autonomia procedurale — Limiti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 31, 32) |
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2. |
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Rimborso di somme riscosse in violazione del diritto dell’Unione — Termine di prescrizione — Riduzione con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio del termine applicabile a uno dei rimedi giurisdizionali a disposizione dei contribuenti — Incompatibilità con i principi di effettività e di tutela del legittimo affidamento — Inadempimento (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 33‑40, 45 e dispositivo) |
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3. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 42‑44) |
Dispositivo
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1) |
Avendo adottato una disposizione legislativa, quale l’articolo 107 della legge finanziaria del 2007 (Finance Act 2007), che ha limitato, con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio, il diritto dei contribuenti al rimborso di imposte prelevate in violazione del diritto dell’Unione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
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2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
( 1 ) GU C 78 del 15.3.2014.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 – Commissione / Regno Unito
(causa C‑640/13) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Restituzione di imposte riscosse indebitamente alla luce del diritto dell’Unione — Normativa nazionale — Riduzione retroattiva del termine di prescrizione dei rimedi giurisdizionali applicabili — Principio di effettività — Principio della tutela del legittimo affidamento»
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1. |
Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Diritti soggettivi — Tutela da parte dei giudici nazionali — Ricorso giurisdizionale — Principio dell’autonomia procedurale — Limiti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 31, 32) |
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2. |
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Rimborso di somme riscosse in violazione del diritto dell’Unione — Termine di prescrizione — Riduzione con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio del termine applicabile a uno dei rimedi giurisdizionali a disposizione dei contribuenti — Incompatibilità con i principi di effettività e di tutela del legittimo affidamento — Inadempimento (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 33‑40, 45 e dispositivo) |
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3. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 42‑44) |
Dispositivo
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1) |
Avendo adottato una disposizione legislativa, quale l’articolo 107 della legge finanziaria del 2007 (Finance Act 2007), che ha limitato, con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio, il diritto dei contribuenti al rimborso di imposte prelevate in violazione del diritto dell’Unione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
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2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
( 1 ) GU C 78 del 15.3.2014.