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Document 62013CJ0640

Commissione / Regno Unito

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 – Commissione / Regno Unito

(causa C‑640/13) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Restituzione di imposte riscosse indebitamente alla luce del diritto dell’Unione — Normativa nazionale — Riduzione retroattiva del termine di prescrizione dei rimedi giurisdizionali applicabili — Principio di effettività — Principio della tutela del legittimo affidamento»

1. 

Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Diritti soggettivi — Tutela da parte dei giudici nazionali — Ricorso giurisdizionale — Principio dell’autonomia procedurale — Limiti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 31, 32)

2. 

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Rimborso di somme riscosse in violazione del diritto dell’Unione — Termine di prescrizione — Riduzione con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio del termine applicabile a uno dei rimedi giurisdizionali a disposizione dei contribuenti — Incompatibilità con i principi di effettività e di tutela del legittimo affidamento — Inadempimento (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 33‑40, 45 e dispositivo)

3. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 42‑44)

Dispositivo

1) 

Avendo adottato una disposizione legislativa, quale l’articolo 107 della legge finanziaria del 2007 (Finance Act 2007), che ha limitato, con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio, il diritto dei contribuenti al rimborso di imposte prelevate in violazione del diritto dell’Unione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 78 del 15.3.2014.

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 – Commissione / Regno Unito

(causa C‑640/13) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Restituzione di imposte riscosse indebitamente alla luce del diritto dell’Unione — Normativa nazionale — Riduzione retroattiva del termine di prescrizione dei rimedi giurisdizionali applicabili — Principio di effettività — Principio della tutela del legittimo affidamento»

1. 

Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Diritti soggettivi — Tutela da parte dei giudici nazionali — Ricorso giurisdizionale — Principio dell’autonomia procedurale — Limiti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 31, 32)

2. 

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Rimborso di somme riscosse in violazione del diritto dell’Unione — Termine di prescrizione — Riduzione con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio del termine applicabile a uno dei rimedi giurisdizionali a disposizione dei contribuenti — Incompatibilità con i principi di effettività e di tutela del legittimo affidamento — Inadempimento (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 33‑40, 45 e dispositivo)

3. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 42‑44)

Dispositivo

1) 

Avendo adottato una disposizione legislativa, quale l’articolo 107 della legge finanziaria del 2007 (Finance Act 2007), che ha limitato, con effetto retroattivo e senza preavviso né regime transitorio, il diritto dei contribuenti al rimborso di imposte prelevate in violazione del diritto dell’Unione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


( 1 )   GU C 78 del 15.3.2014.

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