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Document 62013CJ0393
Conseil / Alumina
Conseil / Alumina
Causa C‑393/13 P
Consiglio dell’Unione europea
contro
Alumina d.o.o.
«Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 — Importazione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia Erzegovina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2 — Determinazione del valore normale — Nozione di “normali operazioni commerciali”»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o ottobre 2014
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Qualificazione giuridica dei fatti – Ricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe contemplate dal regolamento antidumping di base – Tassatività
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 1, comma 1, e 3, comma 1)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Determinazione fondata sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali – Nozione di normale operazione commerciale
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 2, 3 e 6)
V. il testo della decisione.
(v. punti 16‑19)
V. il testo della decisione.
(v. punti 20, 21)
Al fine di determinare se un prodotto è oggetto di dumping, la nozione di normali operazioni commerciali fa riferimento al carattere delle vendite di per sé considerate e non al prezzo del prodotto. Se una vendita è conclusa a termini e condizioni che non corrispondono alla prassi commerciale relativa alle vendite del prodotto simile nel suddetto mercato al momento rilevante per la determinazione dell’esistenza del dumping, essa non costituisce una base adeguata per determinare il valore normale del prodotto simile nel suddetto mercato.
Pertanto, poiché il prezzo di un prodotto è solo una delle condizioni di una transazione commerciale, la questione se un prezzo sia praticato nel corso di normali operazioni commerciali dipende altresì delle altre condizioni della transazione idonee a influire sui prezzi praticati, quali il volume della transazione, le obbligazioni supplementari assunte dalle parti della stessa o il termine di consegna. Nell’ambito di tale valutazione, che deve essere effettuata caso per caso, le istituzioni devono prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti e tutte le circostanze particolari relativi alle vendite in esame.
Per quanto riguarda l’inclusione, nel calcolo del margine di profitto stabilito ai fini della costruzione del valore normale, di un premio di rischio attinente al mancato pagamento che aumenta artificiosamente il risultato del calcolo del valore normale, sicché tale risultato non riflette più in modo quanto più fedele possibile il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se il prodotto di cui trattasi fosse stato venduto nel paese di origine nel corso di normali operazioni commerciali, una inclusione del genere equivale a inserire in tale determinazione un fattore non idoneo a stabilire il prezzo al quale il prodotto in esame sarebbe venduto sul mercato interno in condizioni normali e che si basa esclusivamente sulla capacità finanziaria di un particolare acquirente interno. In un caso del genere, le istituzioni sono tenute a esaminare se tali condizioni sarebbero state applicate a tutti i clienti in maniera generale sul mercato del prodotto simile.
(v. punti 25, 27‑30, 32)
Causa C‑393/13 P
Consiglio dell’Unione europea
contro
Alumina d.o.o.
«Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 — Importazione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia Erzegovina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2 — Determinazione del valore normale — Nozione di “normali operazioni commerciali”»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o ottobre 2014
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento — Qualificazione giuridica dei fatti — Ricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo — Prezzo praticato in operazioni commerciali normali — Deroghe contemplate dal regolamento antidumping di base — Tassatività
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 1, comma 1, e 3, comma 1)
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Determinazione fondata sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali — Nozione di normale operazione commerciale
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 2, 3 e 6)
V. il testo della decisione.
(v. punti 16‑19)
V. il testo della decisione.
(v. punti 20, 21)
Al fine di determinare se un prodotto è oggetto di dumping, la nozione di normali operazioni commerciali fa riferimento al carattere delle vendite di per sé considerate e non al prezzo del prodotto. Se una vendita è conclusa a termini e condizioni che non corrispondono alla prassi commerciale relativa alle vendite del prodotto simile nel suddetto mercato al momento rilevante per la determinazione dell’esistenza del dumping, essa non costituisce una base adeguata per determinare il valore normale del prodotto simile nel suddetto mercato.
Pertanto, poiché il prezzo di un prodotto è solo una delle condizioni di una transazione commerciale, la questione se un prezzo sia praticato nel corso di normali operazioni commerciali dipende altresì delle altre condizioni della transazione idonee a influire sui prezzi praticati, quali il volume della transazione, le obbligazioni supplementari assunte dalle parti della stessa o il termine di consegna. Nell’ambito di tale valutazione, che deve essere effettuata caso per caso, le istituzioni devono prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti e tutte le circostanze particolari relativi alle vendite in esame.
Per quanto riguarda l’inclusione, nel calcolo del margine di profitto stabilito ai fini della costruzione del valore normale, di un premio di rischio attinente al mancato pagamento che aumenta artificiosamente il risultato del calcolo del valore normale, sicché tale risultato non riflette più in modo quanto più fedele possibile il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se il prodotto di cui trattasi fosse stato venduto nel paese di origine nel corso di normali operazioni commerciali, una inclusione del genere equivale a inserire in tale determinazione un fattore non idoneo a stabilire il prezzo al quale il prodotto in esame sarebbe venduto sul mercato interno in condizioni normali e che si basa esclusivamente sulla capacità finanziaria di un particolare acquirente interno. In un caso del genere, le istituzioni sono tenute a esaminare se tali condizioni sarebbero state applicate a tutti i clienti in maniera generale sul mercato del prodotto simile.
(v. punti 25, 27‑30, 32)