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Document 62013CJ0067

CB / Commissione

Causa C‑67/13 P

Groupement des cartes bancaires (CB)

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 81, paragrafo 1, CE — Sistema di carte di pagamento in Francia — Decisione di associazione di imprese — Mercato dell’emissione — Misure tariffarie applicabili ai “nuovi operatori” — Quota di adesione e meccanismi cosiddetti di “regolazione della funzione acquirente” e di “risveglio dei dormienti” — Nozione di restrizione della concorrenza “per oggetto” — Esame del grado di dannosità per la concorrenza»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 settembre 2014

  1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Decisione della Commissione che necessita di una valutazione economica complessa – Portata e limiti del sindacato giurisdizionale – Obbligo di controllo della qualificazione giuridica

    (Art. 81, § 1, CE; artt. 261 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

  3. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Contenuto e obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo di essa – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di dannosità – Criteri di valutazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  4. Intese – Lesione della concorrenza – Oggetto anticoncorrenziale – Criteri di valutazione – Valutazione in funzione del contesto economico e giuridico – Sindacato giurisdizionale – Obbligo di motivazione per quanto riguarda l’oggetto anticoncorrenziale e il carattere dannoso dell’intesa

    (Art. 81, § 1, CE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 41)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 43‑46)

  3.  In materia di comportamenti anticoncorrenziali di cui all’articolo 81 CE, alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano, per loro stessa natura, un grado di dannosità per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. Così, la probabilità che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli, abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi, è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, dimostrare che tali comportamenti hanno effetti concreti sul mercato.

    Nel caso in cui l’analisi di un tipo di coordinamento tra imprese non presenti un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, occorrerà, per contro, esaminarne gli effetti e, per vietarlo, dovranno sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo significativo.

    Per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di associazione di imprese presentino un grado sufficiente di dannosità per essere considerati come una restrizione della concorrenza per oggetto occorre riferirsi al tenore delle loro disposizioni, agli obiettivi che essi mirano a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano. Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione. Inoltre, sebbene l’intenzione delle parti non costituisca un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di un accordo tra imprese, nulla vieta alle autorità garanti della concorrenza ovvero ai giudici nazionali e dell’Unione di tenerne conto.

    Per quanto concerne la nozione di concorrenza per oggetto, non si può ammettere che essa non debba essere interpretata restrittivamente. Infatti, salvo esimere la Commissione dall’obbligo di provare gli effetti concreti sul mercato di accordi rispetto ai quali non è affatto dimostrato che siano, per loro natura, dannosi per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, la nozione di restrizione della concorrenza per oggetto può essere applicata solo ad alcuni tipi di coordinamento tra imprese che presentano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. La circostanza che i tipi di accordo menzionati dall’articolo 81, paragrafo 1, CE non esauriscano le possibili ipotesi di collusioni vietate è, a tal proposito, irrilevante.

    (v. punti 49‑54, 57, 58)

  4.  In materia di comportamenti anticoncorrenziali di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE e, più in particolare, di concorrenza per oggetto, considerando che l’oggetto restrittivo di talune misure restrittive della concorrenza risulta già dai loro termini, il Tribunale non per questo è dispensato dal suo obbligo di spiegare, nell’ambito del suo sindacato di legittimità di una decisione della Commissione che ha constatato l’oggetto anticoncorrenziale di tali misure, sotto quale profilo detti termini possano essere considerati rivelatori dell’esistenza di una tale restrizione.

    A tal proposito, anche se il Tribunale espone i motivi per i quali le misure in questione, tenuto conto delle loro formule, possono restringere la concorrenza e, pertanto, ricadere nel divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE, esso resta tuttavia tenuto a spiegare, pena vedere la propria decisione inficiata da difetto di motivazione, sotto quale profilo tale restrizione della concorrenza presenta un grado di dannosità sufficiente per poter essere qualificata come restrizione per oggetto ai sensi di tale disposizione.

    Orbene, avendo constatato che sussistono interazioni tra le attività di emissione e di acquisizione di un sistema di pagamento attraverso carte bancarie e che tali attività producono effetti di rete indiretti, dal momento che l’entità dell’accettazione delle carte da parte dei commercianti e il numero di carte in circolazione si influenzano reciprocamente, il Tribunale non può, senza commettere un errore di diritto, concludere che le misure in questione hanno ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.

    Configura altresì un errore di valutazione il fatto di non distinguere il mercato pertinente dal contesto da prendere in considerazione per determinare se il contenuto di un accordo o di una decisione di associazione di imprese riveli l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. Tale distinzione tra il mercato pertinente e il contesto non è rispettata qualora il Tribunale affermi che l’analisi delle esigenze di equilibrio tra le attività di emissione e di acquisizione nell’ambito del sistema di pagamento attraverso carte bancarie non può essere effettuata sulla base dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, poiché il mercato rilevante non è quello dei sistemi di pagamento in uno Stato membro, bensì quello, situato a valle, dell’emissione di carte di pagamento in tale Stato membro.

    Infine, l’esame delle opzioni aperte ai membri di un gruppo creato dai principali istituti bancari operanti in detto Stato membro al fine di realizzare l’interoperabilità dei sistemi di pagamento e di prelievo con carte bancarie, emesse dai propri membri, rientra nella valutazione degli effetti potenziali di dette misure e non nella qualificazione di queste ultime come accordo di un’associazione di imprese avente un oggetto dannoso per la concorrenza.

    (v. punti 65, 69, 74, 76‑79, 82)

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