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Document 62013CJ0319

Rätzke

Causa C‑319/13

Udo Rätzke

contro

S+K Handels GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht)

«Rinvio pregiudiziale — Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento e di procurarsi un’etichetta successivamente»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014

Energia – Indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all’energia – Direttiva 2010/30 e regolamento n. 1062/2010 – Obbligo per i distributori di provvedere all’etichettatura dei televisori – Portata – Televisori immessi sul mercato precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento – Esclusione

[Regolamento della Commissione n. 1062/2010, art. 4, a); direttiva 2010/30 del Parlamento europeo e del Consiglio]

L’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, va interpretato nel senso che l’obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

(v. punto 41 e dispositivo)

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Causa C‑319/13

Udo Rätzke

contro

S+K Handels GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht)

«Rinvio pregiudiziale — Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento e di procurarsi un’etichetta successivamente»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014

Energia — Indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all’energia — Direttiva 2010/30 e regolamento n. 1062/2010 — Obbligo per i distributori di provvedere all’etichettatura dei televisori — Portata — Televisori immessi sul mercato precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento — Esclusione

[Regolamento della Commissione n. 1062/2010, art. 4, a); direttiva 2010/30 del Parlamento europeo e del Consiglio]

L’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, va interpretato nel senso che l’obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

(v. punto 41 e dispositivo)

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