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Document 62013CJ0083

Fonnship e Svenska Transportarbetareförbundet

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Trasporti – Trasporti marittimi – Libera prestazione dei servizi – Regolamento n. 4055/86 – Ambito di applicazione ratione personae – Società stabilita in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, proprietaria di una nave battente bandiera di un paese terzo e che eroga servizi di trasporto marittimo tra gli Stati parti di detto accordo – Inclusione – Presupposti

(Accordo SEE; regolamento del Consiglio n. 4055/86, art. 1)

Massima

L’articolo 1 del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, deve essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo e proprietaria di una nave, battente bandiera di un paese terzo, mediante la quale vengono effettuati servizi di trasporto marittimo a partire da uno Stato parte contraente di tale accordo o verso il medesimo può avvalersi della libera prestazione dei servizi, a condizione che tale società possa, in ragione del fatto che gestisce tale nave, essere qualificata come prestatore di detti servizi e che i destinatari dei medesimi siano stabiliti in Stati parti contraenti di detto accordo diversi da quello in cui tale società è stabilita.

L’applicazione del regolamento n. 4055/86 non è affatto pregiudicata dalla circostanza che la nave che effettua i trasporti marittimi di cui trattasi e su cui sono impiegati i lavoratori a favore dei quali vengono intraprese azioni sindacali batta bandiera di un paese terzo né dalla circostanza che i membri dell’equipaggio della nave siano cittadini di paesi terzi.

(v. punti 42, 44 e dispositivo)

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Causa C‑83/13

Fonnship A/S

contro

Svenska Transportarbetareförbundet

e

Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

e

Svenska Transportarbetareförbundet

contro

Fonnship A/S

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbetsdomstolen)

«Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Regolamento (CEE) n.°4055/86 — Applicabilità ai trasporti effettuati a partire da o verso Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) mediante navi battenti bandiera di un paese terzo — Azioni sindacali intraprese nei porti di un tale Stato a favore di cittadini di paesi terzi impiegati su dette navi — Irrilevanza della nazionalità di tali lavoratori e di tali navi sull’applicabilità del diritto dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 luglio 2014

Trasporti – Trasporti marittimi – Libera prestazione dei servizi – Regolamento n. 4055/86 – Ambito di applicazione ratione personae – Società stabilita in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, proprietaria di una nave battente bandiera di un paese terzo e che eroga servizi di trasporto marittimo tra gli Stati parti di detto accordo – Inclusione – Presupposti

(Accordo SEE; regolamento del Consiglio n. 4055/86, art. 1)

L’articolo 1 del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, deve essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo e proprietaria di una nave, battente bandiera di un paese terzo, mediante la quale vengono effettuati servizi di trasporto marittimo a partire da uno Stato parte contraente di tale accordo o verso il medesimo può avvalersi della libera prestazione dei servizi, a condizione che tale società possa, in ragione del fatto che gestisce tale nave, essere qualificata come prestatore di detti servizi e che i destinatari dei medesimi siano stabiliti in Stati parti contraenti di detto accordo diversi da quello in cui tale società è stabilita.

L’applicazione del regolamento n. 4055/86 non è affatto pregiudicata dalla circostanza che la nave che effettua i trasporti marittimi di cui trattasi e su cui sono impiegati i lavoratori a favore dei quali vengono intraprese azioni sindacali batta bandiera di un paese terzo né dalla circostanza che i membri dell’equipaggio della nave siano cittadini di paesi terzi.

(v. punti 42, 44 e dispositivo)

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