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Document 62012CJ0270

Massime della sentenza

Causa C‑270/12

Regno Unito di Gran Bretagna eIrlanda del Nord

contro

Parlamento europeo eConsiglio dell’Unione europea

«Regolamento (UE) n. 236/2012 — Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) — Articolo 28 — Validità — Base giuridica — Poteri di intervento attribuiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2014

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Delega di poteri decisionali all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – Delimitazione dei poteri in modo preciso sulla base di criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale – Ammissibilità

    (Artt. 263, primo comma, TFUE e 277 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1095/2010, art. 9, § 5, e n. 236/2012, art. 28)

  2. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Attribuzione di poteri in materia finanziaria all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – Atto di delega al di fuori dell’ambito del regime delle deleghe previsto agli articoli 290 TFUE e 291 TFUE – Ammissibilità

    (Artt. 263 TFUE, 265 TFUE, 267 TFUE, 277 TFUE, 290 TFUE e 291 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1092/2010, n. 1095/2010 e n. 236/2012, art. 28)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Misure destinate a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore finanziario – Regolazione delle vendite allo scoperto e di taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) – Articolo 28 del regolamento n. 236/2012 – Abilitazione di un organismo dell’Unione ad adottare decisioni di carattere individuale – Base giuridica – Articolo 114 TFUE

    (Art. 114 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 236/2012, secondo considerando e art. 28)

  1.  Le conseguenze scaturenti da una delega di poteri sono molto diverse a seconda che essa riguardi, da un lato, poteri di esecuzione nettamente circoscritti e il cui esercizio, per tale ragione, è soggetto a un controllo rigoroso in base a criteri oggettivi stabiliti dall’autorità delegante, oppure, dall’altro, un potere discrezionale che comporti un’ampia libertà di valutazione e atto ad esprimere, con l’uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria. Una delega del primo tipo non può modificare in modo notevole le conseguenze derivanti dall’esercizio dei poteri che essa attribuisce, mentre una delega del secondo tipo, con il sostituire gli apprezzamenti dell’autorità delegata a quelli dell’autorità delegante, determina un vero e proprio spostamento di responsabilità.

    Alla luce di tali criteri, la delega di poteri all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) in forza dell’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), è compatibile con il trattato FUE in quanto detti poteri sono disciplinati in modo preciso e sono soggetti a un controllo giurisdizionale alla luce degli obiettivi stabiliti dall’autorità delegante. Infatti, innanzitutto, tale articolo 28 non conferisce all’Aesfem alcuna competenza autonoma che vada al di là del quadro normativo fissato dal regolamento n. 1095/2010, che istituisce detta Autorità. Inoltre, l’esercizio dei poteri previsti al suddetto articolo 28 è disciplinato da vari criteri e condizioni che delimitano il campo di azione dell’Aesfem, la quale, prima di adottare qualsiasi decisione, deve esaminare un numero rilevante di fattori indicati dai paragrafi 2 e 3 di tale disposizione, dato che tali condizioni hanno carattere cumulativo. Inoltre, i due tipi di misure che l’Aesfem può adottare ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 236/2012 sono rigorosamente circoscritte a quelle indicate dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1095/2010. Inoltre, a termini dell’articolo 28, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 236/2012, il margine di discrezionalità dell’Aesfem è limitato sia dall’obbligo di consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico e, eventualmente, di altri organismi competenti al riguardo, sia dall’obbligo di notifica alle autorità nazionali competenti della misura che essa intende adottare, sia dal carattere temporaneo delle misure autorizzate che, definite sulla base delle migliori prassi esistenti in materia di sorveglianza e sulla base di elementi sufficienti, sono adottate a fronte di una minaccia che richiede l’intervento dell’Unione.

    Infine, dato che il quadro istituzionale stabilito dal Trattato FUE, ed in particolare agli articoli 263, primo comma, TFUE e 277 TFUE, consente espressamente agli organi e agli organismi dell’Unione di adottare atti di portata generale, una delega di poteri a un’autorità come l’Aesfem non può essere disciplinata da condizioni diverse da quelle sopra indicate.

    (v. punti 41, 42, 44, 45, 48-50, 53, 65, 66)

  2.  Pur essendo vero che i trattati non contengono alcuna disposizione che consenta di attribuire competenze a un organo o a un organismo dell’Unione, resta tuttavia il fatto che molte disposizioni del Trattato FUE presuppongono l’esistenza di una siffatta possibilità. Infatti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, gli enti dell’Unione sulle quali la Corte esercita un controllo giurisdizionale comprendono gli organi e gli organismi dell’Unione. Le norme del ricorso per carenza sono applicabili a questi ultimi in forza dell’articolo 265 TFUE. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, i giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte in via pregiudiziale questioni relative alla validità e all’interpretazione degli atti di tali enti. Inoltre, avverso i medesimi atti può essere dedotta un’eccezione di illegittimità si sensi dell’articolo 277 TFUE. Tali meccanismi di controllo giurisdizionale si applicano agli organi e agli organismi istituiti dal legislatore dell’Unione ai quali è stato attribuito il potere di adottare atti giuridicamente vincolanti nei confronti di persone fisiche o giuridiche in settori specifici, quali l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Agenzia europea per i medicinali, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali nonché l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

    A tal riguardo, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), attribuisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) determinati poteri decisori in un settore che comporta una perizia professionale e tecnica specifica.

    Benché tale attribuzione di poteri non corrisponda ad alcuna delle ipotesi delimitate dagli articoli 290 TFUE e 291 TFUE, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012 si inserisce in un quadro normativo determinato che include, oltre a tale regolamento, i regolamenti n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, e n. 1095/2010, che istituisce un’Autorità europea di vigilanza. Detti regolamenti fanno parte di un insieme di strumenti di regolamentazione adottati dal legislatore dell’Unione affinché quest’ultima, tenuto conto dell’integrazione dei mercati finanziari internazionali e del rischio di contagio delle crisi finanziarie, possa operare in favore della stabilità finanziaria internazionale.

    Di conseguenza, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012 deve essere inteso come facente parte di un insieme di disposizioni volte a dotare le autorità nazionali competenti e l’Aesfem di poteri di intervento per fronteggiare sviluppi sfavorevoli tali da minacciare la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione e la fiducia dei mercati. A tal fine, dette autorità devono essere in grado di imporre restrizioni temporanee alla vendita allo scoperto di taluni titoli finanziari o alla conclusione di contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) o ad altre operazioni, allo scopo di impedire crolli incontrollati dei prezzi di tali strumenti. Questi enti dispongono di un elevato livello di perizia professionale e collaborano strettamente nel perseguimento dell’obiettivo di stabilità finanziaria all’interno dell’Unione.

    Pertanto, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012 non può essere considerato in contrasto con il regime delle deleghe previsto ai suddetti articoli 290 TFUE e 291 TFUE.

    (v. punti 79-86)

  3.  L’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), il quale attribuisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati soddisfa i due requisiti enunciati dall’articolo 114 TFUE.

    Infatti, in primo luogo, con l’espressione «misure relative al ravvicinamento» di cui all’articolo 114 TFUE, gli estensori del Trattato FUE hanno voluto attribuire al legislatore dell’Unione, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare, un margine di discrezionalità in merito alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, in particolare in settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse.

    Inoltre, il legislatore dell’Unione, nella sua scelta della tecnica di ravvicinamento e tenuto conto del margine di discrezionalità di cui esso gode nell’adozione delle misure previste dall’articolo 114 TFUE, può delegare a un organo o a un organismo dell’Unione talune competenze volte all’attuazione dell’armonizzazione che si intende conseguire. In particolare, ciò avviene quando le misure da adottare devono fondarsi su una perizia professionale e tecnica particolare, nonché su una capacità di reazione di detto ente.

    Peraltro, è possibile che, in taluni settori, il ravvicinamento delle sole norme generali non sia sufficiente a garantire l’unità del mercato. Pertanto, la nozione di «misure relative al ravvicinamento» deve essere interpretata nel senso che comprende il potere del legislatore dell’Unione di prescrivere i provvedimenti relativi ad un prodotto o a una categoria di prodotti determinati e, se del caso, provvedimenti individuali riguardanti questi prodotti. In proposito, nulla nel tenore testuale dell’art. 114 CE permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri.

    In tale contesto, mediante l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, il legislatore dell’Unione ha inteso istituire, a fronte di serie minacce all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione, un meccanismo adeguato tale da consentire, in ultima istanza e in circostanze ben determinate, l’adozione di misure applicabili in tutta l’Unione, che possono eventualmente presentare la forma di decisioni indirizzate a taluni attori dei suddetti mercati. Tale disposizione mira in effetti al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di sorveglianza di un certo numero di titoli e al controllo, in casi determinati, di alcune operazioni commerciali aventi ad oggetto tali titoli, in particolare posizioni corte nette in uno specifico strumento finanziario o in una data categoria di strumenti finanziari.

    In secondo luogo, e in merito alla condizione enunciata dall’articolo 114 TFUE, secondo cui le misure di ravvicinamento da parte del legislatore dell’Unione devono avere ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, come risulta dal considerando 2 del regolamento n. 236/2012, il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno stabilire un quadro regolamentare comune in materia di norme e poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) e assicurare un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri quando debbano essere adottate misure in circostanze eccezionali. Pertanto, l’armonizzazione delle norme relative a tali operazioni mira ad impedire la creazione di ostacoli all’ordinato funzionamento del mercato interno e la persistenza di misure divergenti applicate dagli Stati membri. Ne consegue che i poteri previsti all’articolo 28 del regolamento n. 236/2012 hanno effettivamente come fine il miglioramento delle condizioni di attuazione e di funzionamento del mercato interno nel settore finanziario.

    (v. punti 102, 105-108, 112-114, 116, 117)

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Causa C‑270/12

Regno Unito di Gran Bretagna eIrlanda del Nord

contro

Parlamento europeo eConsiglio dell’Unione europea

«Regolamento (UE) n. 236/2012 — Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) — Articolo 28 — Validità — Base giuridica — Poteri di intervento attribuiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2014

  1. Istituzioni dell’Unione europea — Esercizio delle competenze — Deleghe — Presupposti — Delega di poteri decisionali all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Delimitazione dei poteri in modo preciso sulla base di criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale — Ammissibilità

    (Artt. 263, primo comma, TFUE e 277 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1095/2010, art. 9, § 5, e n. 236/2012, art. 28)

  2. Istituzioni dell’Unione europea — Esercizio delle competenze — Deleghe — Attribuzione di poteri in materia finanziaria all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Atto di delega al di fuori dell’ambito del regime delle deleghe previsto agli articoli 290 TFUE e 291 TFUE — Ammissibilità

    (Artt. 263 TFUE, 265 TFUE, 267 TFUE, 277 TFUE, 290 TFUE e 291 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1092/2010, n. 1095/2010 e n. 236/2012, art. 28)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore finanziario — Regolazione delle vendite allo scoperto e di taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) — Articolo 28 del regolamento n. 236/2012 — Abilitazione di un organismo dell’Unione ad adottare decisioni di carattere individuale — Base giuridica — Articolo 114 TFUE

    (Art. 114 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 236/2012, secondo considerando e art. 28)

  1.  Le conseguenze scaturenti da una delega di poteri sono molto diverse a seconda che essa riguardi, da un lato, poteri di esecuzione nettamente circoscritti e il cui esercizio, per tale ragione, è soggetto a un controllo rigoroso in base a criteri oggettivi stabiliti dall’autorità delegante, oppure, dall’altro, un potere discrezionale che comporti un’ampia libertà di valutazione e atto ad esprimere, con l’uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria. Una delega del primo tipo non può modificare in modo notevole le conseguenze derivanti dall’esercizio dei poteri che essa attribuisce, mentre una delega del secondo tipo, con il sostituire gli apprezzamenti dell’autorità delegata a quelli dell’autorità delegante, determina un vero e proprio spostamento di responsabilità.

    Alla luce di tali criteri, la delega di poteri all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) in forza dell’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), è compatibile con il trattato FUE in quanto detti poteri sono disciplinati in modo preciso e sono soggetti a un controllo giurisdizionale alla luce degli obiettivi stabiliti dall’autorità delegante. Infatti, innanzitutto, tale articolo 28 non conferisce all’Aesfem alcuna competenza autonoma che vada al di là del quadro normativo fissato dal regolamento n. 1095/2010, che istituisce detta Autorità. Inoltre, l’esercizio dei poteri previsti al suddetto articolo 28 è disciplinato da vari criteri e condizioni che delimitano il campo di azione dell’Aesfem, la quale, prima di adottare qualsiasi decisione, deve esaminare un numero rilevante di fattori indicati dai paragrafi 2 e 3 di tale disposizione, dato che tali condizioni hanno carattere cumulativo. Inoltre, i due tipi di misure che l’Aesfem può adottare ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 236/2012 sono rigorosamente circoscritte a quelle indicate dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1095/2010. Inoltre, a termini dell’articolo 28, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 236/2012, il margine di discrezionalità dell’Aesfem è limitato sia dall’obbligo di consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico e, eventualmente, di altri organismi competenti al riguardo, sia dall’obbligo di notifica alle autorità nazionali competenti della misura che essa intende adottare, sia dal carattere temporaneo delle misure autorizzate che, definite sulla base delle migliori prassi esistenti in materia di sorveglianza e sulla base di elementi sufficienti, sono adottate a fronte di una minaccia che richiede l’intervento dell’Unione.

    Infine, dato che il quadro istituzionale stabilito dal Trattato FUE, ed in particolare agli articoli 263, primo comma, TFUE e 277 TFUE, consente espressamente agli organi e agli organismi dell’Unione di adottare atti di portata generale, una delega di poteri a un’autorità come l’Aesfem non può essere disciplinata da condizioni diverse da quelle sopra indicate.

    (v. punti 41, 42, 44, 45, 48-50, 53, 65, 66)

  2.  Pur essendo vero che i trattati non contengono alcuna disposizione che consenta di attribuire competenze a un organo o a un organismo dell’Unione, resta tuttavia il fatto che molte disposizioni del Trattato FUE presuppongono l’esistenza di una siffatta possibilità. Infatti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, gli enti dell’Unione sulle quali la Corte esercita un controllo giurisdizionale comprendono gli organi e gli organismi dell’Unione. Le norme del ricorso per carenza sono applicabili a questi ultimi in forza dell’articolo 265 TFUE. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, i giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte in via pregiudiziale questioni relative alla validità e all’interpretazione degli atti di tali enti. Inoltre, avverso i medesimi atti può essere dedotta un’eccezione di illegittimità si sensi dell’articolo 277 TFUE. Tali meccanismi di controllo giurisdizionale si applicano agli organi e agli organismi istituiti dal legislatore dell’Unione ai quali è stato attribuito il potere di adottare atti giuridicamente vincolanti nei confronti di persone fisiche o giuridiche in settori specifici, quali l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Agenzia europea per i medicinali, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali nonché l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

    A tal riguardo, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), attribuisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) determinati poteri decisori in un settore che comporta una perizia professionale e tecnica specifica.

    Benché tale attribuzione di poteri non corrisponda ad alcuna delle ipotesi delimitate dagli articoli 290 TFUE e 291 TFUE, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012 si inserisce in un quadro normativo determinato che include, oltre a tale regolamento, i regolamenti n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, e n. 1095/2010, che istituisce un’Autorità europea di vigilanza. Detti regolamenti fanno parte di un insieme di strumenti di regolamentazione adottati dal legislatore dell’Unione affinché quest’ultima, tenuto conto dell’integrazione dei mercati finanziari internazionali e del rischio di contagio delle crisi finanziarie, possa operare in favore della stabilità finanziaria internazionale.

    Di conseguenza, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012 deve essere inteso come facente parte di un insieme di disposizioni volte a dotare le autorità nazionali competenti e l’Aesfem di poteri di intervento per fronteggiare sviluppi sfavorevoli tali da minacciare la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione e la fiducia dei mercati. A tal fine, dette autorità devono essere in grado di imporre restrizioni temporanee alla vendita allo scoperto di taluni titoli finanziari o alla conclusione di contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) o ad altre operazioni, allo scopo di impedire crolli incontrollati dei prezzi di tali strumenti. Questi enti dispongono di un elevato livello di perizia professionale e collaborano strettamente nel perseguimento dell’obiettivo di stabilità finanziaria all’interno dell’Unione.

    Pertanto, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012 non può essere considerato in contrasto con il regime delle deleghe previsto ai suddetti articoli 290 TFUE e 291 TFUE.

    (v. punti 79-86)

  3.  L’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), il quale attribuisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati soddisfa i due requisiti enunciati dall’articolo 114 TFUE.

    Infatti, in primo luogo, con l’espressione «misure relative al ravvicinamento» di cui all’articolo 114 TFUE, gli estensori del Trattato FUE hanno voluto attribuire al legislatore dell’Unione, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare, un margine di discrezionalità in merito alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, in particolare in settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse.

    Inoltre, il legislatore dell’Unione, nella sua scelta della tecnica di ravvicinamento e tenuto conto del margine di discrezionalità di cui esso gode nell’adozione delle misure previste dall’articolo 114 TFUE, può delegare a un organo o a un organismo dell’Unione talune competenze volte all’attuazione dell’armonizzazione che si intende conseguire. In particolare, ciò avviene quando le misure da adottare devono fondarsi su una perizia professionale e tecnica particolare, nonché su una capacità di reazione di detto ente.

    Peraltro, è possibile che, in taluni settori, il ravvicinamento delle sole norme generali non sia sufficiente a garantire l’unità del mercato. Pertanto, la nozione di «misure relative al ravvicinamento» deve essere interpretata nel senso che comprende il potere del legislatore dell’Unione di prescrivere i provvedimenti relativi ad un prodotto o a una categoria di prodotti determinati e, se del caso, provvedimenti individuali riguardanti questi prodotti. In proposito, nulla nel tenore testuale dell’art. 114 CE permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri.

    In tale contesto, mediante l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, il legislatore dell’Unione ha inteso istituire, a fronte di serie minacce all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione, un meccanismo adeguato tale da consentire, in ultima istanza e in circostanze ben determinate, l’adozione di misure applicabili in tutta l’Unione, che possono eventualmente presentare la forma di decisioni indirizzate a taluni attori dei suddetti mercati. Tale disposizione mira in effetti al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di sorveglianza di un certo numero di titoli e al controllo, in casi determinati, di alcune operazioni commerciali aventi ad oggetto tali titoli, in particolare posizioni corte nette in uno specifico strumento finanziario o in una data categoria di strumenti finanziari.

    In secondo luogo, e in merito alla condizione enunciata dall’articolo 114 TFUE, secondo cui le misure di ravvicinamento da parte del legislatore dell’Unione devono avere ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, come risulta dal considerando 2 del regolamento n. 236/2012, il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno stabilire un quadro regolamentare comune in materia di norme e poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) e assicurare un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri quando debbano essere adottate misure in circostanze eccezionali. Pertanto, l’armonizzazione delle norme relative a tali operazioni mira ad impedire la creazione di ostacoli all’ordinato funzionamento del mercato interno e la persistenza di misure divergenti applicate dagli Stati membri. Ne consegue che i poteri previsti all’articolo 28 del regolamento n. 236/2012 hanno effettivamente come fine il miglioramento delle condizioni di attuazione e di funzionamento del mercato interno nel settore finanziario.

    (v. punti 102, 105-108, 112-114, 116, 117)

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