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Document 62011CJ0628
International Jet Management
International Jet Management
Causa C‑628/11
Procedimento penale
contro
International Jet Management GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Braunschweig)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 18 TFUE — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità — Voli commerciali da uno Stato terzo con destinazione in uno Stato membro — Normativa di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell’Unione che non dispongono di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un’autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno Stato terzo»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014
Trasporti – Trasporti aerei – Voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in uno Stato membro – Vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da un altro Stato membro – Normativa del primo Stato membro che impone a detto vettore l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo di tale Stato – Obbligo non previsto per quanto riguarda i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro – Applicabilità del principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità
(Art. 18 TFUE)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in uno Stato membro – Vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da un altro Stato membro – Normativa del primo Stato membro che impone a detto vettore l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo di tale Stato – Obbligo non previsto per quanto riguarda i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro – Rilascio di detta autorizzazione unicamente nel caso di indisponibilità di questi ultimo ad effettuare i voli – Inammissibilità
[Art. 18 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, artt. 2, punto 26, e 4, a)]
L’articolo 18 TFUE, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, è applicabile ad una fattispecie in cui un primo Stato membro imponga ad un vettore aereo, titolare di una licenza d’esercizio rilasciata da un secondo Stato membro, conformemente al regolamento n.1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale primo Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro.
(v. punto 62, dispositivo 1)
L’articolo 18 TFUE, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un primo Stato membro che imponga, a pena di ammenda in caso di violazione della stessa, ad un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da un secondo Stato membro l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro, e che subordini il rilascio di tale autorizzazione all’esibizione di una dichiarazione attestante che i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal primo Stato membro non siano disposti o non siano in grado di effettuare tali voli.
Infatti, una simile normativa introduce un criterio di distinzione che, di fatto, perviene allo stesso risultato di un criterio fondato sulla nazionalità. Dal momento che, conformemente all’articolo 4, lettera a), del regolamento n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, la licenza di esercizio è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro nel quale il vettore aereo dispone del suo principale centro di attività ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del medesimo regolamento, una simile normativa svantaggia, in pratica, i soli vettori aerei aventi la sede sociale in un altro Stato membro.
Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per quanto riguarda la normativa di un primo Stato membro che imponga ai soli vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da un secondo Stato membro, ai fini del rilascio di un’autorizzazione ad entrare nel suo spazio aereo per voli in provenienza da paesi terzi, l’obbligo di esibire una dichiarazione di non disponibilità, da cui risulti che i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal primo Stato membro non siano disposti a effettuare tali voli o non siano in grado di effettuare gli stessi.
Di conseguenza, una simile normativa, che non può essere giustificata da obiettivi di protezione dell’economia nazionale e di sicurezza, costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità, aggravata dall’irrogazione di un’ammenda in caso di mancato rispetto della normativa stessa.
(v. punti 65-67, 70-77, dispositivo 2)
Causa C‑628/11
Procedimento penale
contro
International Jet Management GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Braunschweig)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 18 TFUE — Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità — Voli commerciali da uno Stato terzo con destinazione in uno Stato membro — Normativa di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell’Unione che non dispongono di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un’autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno Stato terzo»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014
Trasporti — Trasporti aerei — Voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in uno Stato membro — Vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da un altro Stato membro — Normativa del primo Stato membro che impone a detto vettore l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo di tale Stato — Obbligo non previsto per quanto riguarda i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro — Applicabilità del principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità
(Art. 18 TFUE)
Diritto dell’Unione europea — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Divieto — Voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in uno Stato membro — Vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da un altro Stato membro — Normativa del primo Stato membro che impone a detto vettore l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo di tale Stato — Obbligo non previsto per quanto riguarda i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro — Rilascio di detta autorizzazione unicamente nel caso di indisponibilità di questi ultimo ad effettuare i voli — Inammissibilità
[Art. 18 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, artt. 2, punto 26, e 4, a)]
L’articolo 18 TFUE, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, è applicabile ad una fattispecie in cui un primo Stato membro imponga ad un vettore aereo, titolare di una licenza d’esercizio rilasciata da un secondo Stato membro, conformemente al regolamento n.1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale primo Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro.
(v. punto 62, dispositivo 1)
L’articolo 18 TFUE, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un primo Stato membro che imponga, a pena di ammenda in caso di violazione della stessa, ad un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da un secondo Stato membro l’obbligo di conseguire un’autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro, e che subordini il rilascio di tale autorizzazione all’esibizione di una dichiarazione attestante che i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal primo Stato membro non siano disposti o non siano in grado di effettuare tali voli.
Infatti, una simile normativa introduce un criterio di distinzione che, di fatto, perviene allo stesso risultato di un criterio fondato sulla nazionalità. Dal momento che, conformemente all’articolo 4, lettera a), del regolamento n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, la licenza di esercizio è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro nel quale il vettore aereo dispone del suo principale centro di attività ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del medesimo regolamento, una simile normativa svantaggia, in pratica, i soli vettori aerei aventi la sede sociale in un altro Stato membro.
Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per quanto riguarda la normativa di un primo Stato membro che imponga ai soli vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da un secondo Stato membro, ai fini del rilascio di un’autorizzazione ad entrare nel suo spazio aereo per voli in provenienza da paesi terzi, l’obbligo di esibire una dichiarazione di non disponibilità, da cui risulti che i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal primo Stato membro non siano disposti a effettuare tali voli o non siano in grado di effettuare gli stessi.
Di conseguenza, una simile normativa, che non può essere giustificata da obiettivi di protezione dell’economia nazionale e di sicurezza, costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità, aggravata dall’irrogazione di un’ammenda in caso di mancato rispetto della normativa stessa.
(v. punti 65-67, 70-77, dispositivo 2)