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Documento 62013CJ0204

Malburg

Causa C‑204/13

Finanzamt Saarlouis

contro

Heinz Malburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Origine e portata del diritto a detrazione – Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società – Diritto alla detrazione – Insussistenza – Principio della neutralità fiscale – Inapplicabilità

[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)]

Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi.

Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

(v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo)

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Causa C‑204/13

Finanzamt Saarlouis

contro

Heinz Malburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società — Diritto alla detrazione — Insussistenza — Principio della neutralità fiscale — Inapplicabilità

[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)]

Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi.

Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

(v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo)

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