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Document 62011CJ0281

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑281/11

Commissione europea

contro

Repubblica di Polonia

«Inadempimento di uno Stato — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati — Direttiva 2009/41/CE — Trasposizione inesatta e incompleta»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013

  1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento a causa di un cambiamento nel diritto dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti

    (Art. 258 TFUE)

  2. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Precisazione delle censure iniziali nell’atto introduttivo del ricorso – Ammissibilità

    (Art. 258 TFUE)

  3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza che le sue disposizioni siano riprese in modo formale e testuale – Ammissibilità – Presupposti – Esistenza di un contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione della direttiva

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 2, a), b), d) e e)]

  4. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione chiara e precisa – Direttiva 2009/41 – Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati – Definizione della nozione di incidente più ampia che nella direttiva – Ammissibilità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, artt. 2, d), e 15]

  5. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa – Direttiva 2009/41 – Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati – Autorità competente ad attuare le misure nazionali adottate in applicazione della citata direttiva – Competenze

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 10, § 3)

  6. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Insufficienza di semplici prassi amministrative o di un’interpretazione, ad opera dei giudici nazionali, delle disposizioni di diritto interno in modo conforme a quelle della direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 3, § 3)

  7. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Formulazione non equivoca delle conclusioni – Condizione di ricevibilità di ordine pubblico

    (Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1)

  8. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Presupposti – Direttiva 2009/41 – Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati – Fissazione della durata delle inchieste o consultazioni pubbliche – Obbligo di rispettare il diritto dell’Unione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 10, § 4, b)]

  9. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa – Direttiva 2009/41 – Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati – Trattamento riservato di talune informazioni comunicate dal notificante

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 18)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37, 38)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 52-57, 87-92)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 60-65, 80-83)

  4.  Dato che gli obiettivi principali della direttiva 2009/41, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sono la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nulla osta a che uno Stato membro, nella sua normativa nazionale, preveda una definizione della nozione di incidente più estesa di quella codificata dall’articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/41, che copra altresì gli incidenti implicanti gli organismi geneticamente modificati. Per di più, gli Stati membri possono anche predisporre una protezione ancora maggiore in materia di incidenti che coinvolgono siffatti organismi.

    In proposito, una normativa nazionale caratterizzata da elevate precauzioni in materia di incidenti connessi all’impiego confinato di organismi geneticamente modificati non può essere contraria agli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

    (v. punti 71, 75)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 94-97)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 101-105, 140)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 121-125)

  8.  Poiché nessuna disposizione della direttiva 2009/41, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, precisa la durata delle inchieste o consultazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva, gli Stati membri sono, in linea di principio, liberi di fissare, nel rispetto del diritto dell’Unione, tale durata, qualora lo ritengano necessario.

    (v. punto 127)

  9.  L’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2009/41, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, elenca le informazioni che non possono in alcun caso rimanere riservate. Orbene, altre informazioni possono essere trattate in via riservata su istanza del notificante, il quale gode, al riguardo, del diritto alla previa consultazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva.

    (v. punto 135) (v. punto 135)

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Causa C‑281/11

Commissione europea

contro

Repubblica di Polonia

«Inadempimento di uno Stato — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati — Direttiva 2009/41/CE — Trasposizione inesatta e incompleta»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013

  1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Adattamento a causa di un cambiamento nel diritto dell’Unione — Ammissibilità — Presupposti

    (Art. 258 TFUE)

  2. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Precisazione delle censure iniziali nell’atto introduttivo del ricorso — Ammissibilità

    (Art. 258 TFUE)

  3. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Trasposizione di una direttiva senza che le sue disposizioni siano riprese in modo formale e testuale — Ammissibilità — Presupposti — Esistenza di un contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione della direttiva

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 2, a), b), d) e e)]

  4. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di una trasposizione chiara e precisa — Direttiva 2009/41 — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati — Definizione della nozione di incidente più ampia che nella direttiva — Ammissibilità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, artt. 2, d), e 15]

  5. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di trasposizione completa — Direttiva 2009/41 — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati — Autorità competente ad attuare le misure nazionali adottate in applicazione della citata direttiva — Competenze

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 10, § 3)

  6. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Insufficienza di semplici prassi amministrative o di un’interpretazione, ad opera dei giudici nazionali, delle disposizioni di diritto interno in modo conforme a quelle della direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 3, § 3)

  7. Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Formulazione non equivoca delle conclusioni — Condizione di ricevibilità di ordine pubblico

    (Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1)

  8. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Presupposti — Direttiva 2009/41 — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati — Fissazione della durata delle inchieste o consultazioni pubbliche — Obbligo di rispettare il diritto dell’Unione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 10, § 4, b)]

  9. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di trasposizione completa — Direttiva 2009/41 — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati — Trattamento riservato di talune informazioni comunicate dal notificante

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/41, art. 18)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37, 38)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 52-57, 87-92)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 60-65, 80-83)

  4.  Dato che gli obiettivi principali della direttiva 2009/41, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sono la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nulla osta a che uno Stato membro, nella sua normativa nazionale, preveda una definizione della nozione di incidente più estesa di quella codificata dall’articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/41, che copra altresì gli incidenti implicanti gli organismi geneticamente modificati. Per di più, gli Stati membri possono anche predisporre una protezione ancora maggiore in materia di incidenti che coinvolgono siffatti organismi.

    In proposito, una normativa nazionale caratterizzata da elevate precauzioni in materia di incidenti connessi all’impiego confinato di organismi geneticamente modificati non può essere contraria agli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

    (v. punti 71, 75)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 94-97)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 101-105, 140)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 121-125)

  8.  Poiché nessuna disposizione della direttiva 2009/41, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, precisa la durata delle inchieste o consultazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della citata direttiva, gli Stati membri sono, in linea di principio, liberi di fissare, nel rispetto del diritto dell’Unione, tale durata, qualora lo ritengano necessario.

    (v. punto 127)

  9.  L’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2009/41, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, elenca le informazioni che non possono in alcun caso rimanere riservate. Orbene, altre informazioni possono essere trattate in via riservata su istanza del notificante, il quale gode, al riguardo, del diritto alla previa consultazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva.

    (v. punto 135) (v. punto 135)

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