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Documento 62012CJ0508

Massime della sentenza

Recopilación de la Jurisprudencia. Recopilación general

Causa C‑508/12

Walter Vapenik

contro

Josef Thurner

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo di una decisione — Situazione nella quale la decisione è stata pronunciata nello Stato membro del creditore in una controversia fra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 dicembre 2013

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento n. 805/2004 – Titoli esecutivi che possono essere certificati – Sentenza emessa sulla base di un contratto concluso fra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali – Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, art. 6, § 1, d); regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 15, § 1, e 16, §§ 1 e 2]

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ai contratti conclusi tra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali.

Dal testo di tale disposizione risulta che il consumatore è una persona che conclude il contratto per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale. Tale disposizione non precisa se lo status di professionista o meno della controparte di tale consumatore rilevi ai fini della qualificazione dell’altra parte come consumatore. Al riguardo, e al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tener conto, segnatamente, della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative dell’Unione e, più specificamente, nel regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori previsto da dette disposizioni, volto a ristabilire l’uguaglianza inter partes nei contratti conclusi tra un consumatore e un professionista, l’applicazione di queste ultime non può essere estesa a persone rispetto alle quali tale tutela non si giustifichi. Orbene, il fatto di assumere, nell’ambito del regolamento n. 805/2004, una definizione della nozione di «consumatore» più ampia rispetto all’ambito del regolamento n. 44/2001 potrebbe esser fonte di incoerenze nell’applicazione di questi due regolamenti. Di conseguenza, la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004, riguarda una persona che concluda un contratto per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale con una persona che agisca nell’esercizio delle sue attività commerciali o professionali.

(v. punti 24, 25, 31, 37‑39 e dispositivo)

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Causa C‑508/12

Walter Vapenik

contro

Josef Thurner

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo di una decisione — Situazione nella quale la decisione è stata pronunciata nello Stato membro del creditore in una controversia fra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 dicembre 2013

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Regolamento n. 805/2004 — Titoli esecutivi che possono essere certificati — Sentenza emessa sulla base di un contratto concluso fra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali — Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, art. 6, § 1, d); regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 15, § 1, e 16, §§ 1 e 2]

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ai contratti conclusi tra due persone non impegnate in attività commerciali o professionali.

Dal testo di tale disposizione risulta che il consumatore è una persona che conclude il contratto per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale. Tale disposizione non precisa se lo status di professionista o meno della controparte di tale consumatore rilevi ai fini della qualificazione dell’altra parte come consumatore. Al riguardo, e al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tener conto, segnatamente, della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative dell’Unione e, più specificamente, nel regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori previsto da dette disposizioni, volto a ristabilire l’uguaglianza inter partes nei contratti conclusi tra un consumatore e un professionista, l’applicazione di queste ultime non può essere estesa a persone rispetto alle quali tale tutela non si giustifichi. Orbene, il fatto di assumere, nell’ambito del regolamento n. 805/2004, una definizione della nozione di «consumatore» più ampia rispetto all’ambito del regolamento n. 44/2001 potrebbe esser fonte di incoerenze nell’applicazione di questi due regolamenti. Di conseguenza, la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004, riguarda una persona che concluda un contratto per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale con una persona che agisca nell’esercizio delle sue attività commerciali o professionali.

(v. punti 24, 25, 31, 37‑39 e dispositivo)

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