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Document 62012CJ0049

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑49/12

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contro

Sunico ApS e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Nozione di “materia civile e commerciale” — Ricorso presentato da un’autorità pubblica — Risarcimento danni per concorso in frode fiscale da parte di un terzo non soggetto all’IVA»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della Convenzione di Bruxelles – Loro interpretazione in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione

    (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Nozione – Ricorso presentato da un’autorità pubblica di uno Stato membro, nei confronti di una persona fisica o giuridica residente in un altro Stato membro, e avente ad oggetto un risarcimento danni per concorso in frode fiscale da parte di quest’ultima – Inclusione – Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 32)

  2.  La nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che comprende un’azione con cui un’autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell’imposta sul valore aggiunto dovuta nel primo Stato membro.

    In una situazione siffatta, il rapporto giuridico esistente tra l’autorità pubblica e il patto illecito non è infatti un rapporto giuridico basato sul diritto pubblico, nel caso di specie il diritto tributario, implicante il ricorso a prerogative della potestà d’imperio, bensì è disciplinato dalla legislazione di tale Stato membro concernente la responsabilità extracontrattuale. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se l’autorità pubblica fosse nella stessa situazione di un privato.

    (v. punti 37, 40, 41, 43, 44 e dispositivo)

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Causa C‑49/12

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contro

Sunico ApS e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Nozione di “materia civile e commerciale” — Ricorso presentato da un’autorità pubblica — Risarcimento danni per concorso in frode fiscale da parte di un terzo non soggetto all’IVA»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della Convenzione di Bruxelles — Loro interpretazione in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione

    (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione — Ricorso presentato da un’autorità pubblica di uno Stato membro, nei confronti di una persona fisica o giuridica residente in un altro Stato membro, e avente ad oggetto un risarcimento danni per concorso in frode fiscale da parte di quest’ultima — Inclusione — Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 32)

  2.  La nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che comprende un’azione con cui un’autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell’imposta sul valore aggiunto dovuta nel primo Stato membro.

    In una situazione siffatta, il rapporto giuridico esistente tra l’autorità pubblica e il patto illecito non è infatti un rapporto giuridico basato sul diritto pubblico, nel caso di specie il diritto tributario, implicante il ricorso a prerogative della potestà d’imperio, bensì è disciplinato dalla legislazione di tale Stato membro concernente la responsabilità extracontrattuale. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se l’autorità pubblica fosse nella stessa situazione di un privato.

    (v. punti 37, 40, 41, 43, 44 e dispositivo)

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