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Document 62012CJ0299
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Court reports – general
Causa C-299/12
Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
contro
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud)
«Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Articolo 2, paragrafo 2, punto 6 — Nozione di “indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia” — Articolo 28, paragrafo 2 — Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica — Misure transitorie»
Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013
Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Indicazione sulla salute – Obbligo di indicare esplicitamente l’effetto di riduzione di un rischio per la salute – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 2, § 2, punti 5 e 6)
Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Comunicazione a carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare – Protezione in quanto marchio o denominazione commerciale – Ammissibilità – Presupposti – Protezione equivalente da parte della normativa vigente – Verifica da parte del giudice nazionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 28, § 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica – Protezione in quanto marchio o denominazione commerciale di questo tipo – Limiti – Misure derogatorie e transitorie
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 28, § 2)
Un’«indicazione sulla salute», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, viene definita in base al rapporto che deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la salute, dall’altra, e siffatta definizione non fornisce alcuna precisazione né in ordine al carattere diretto o indiretto che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o alla sua durata, con la conseguenza che il termine «rapporto» va inteso in senso ampio.
In tali circostanze, il punto 6 di tale disposizione non esige che tale indicazione specifichi esplicitamente che il consumo di un prodotto alimentare riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. È sufficiente che tale indicazione possa produrre, nel consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, l’impressione che tale riduzione sia significativa.
(v. punti 22, 24, 26, dispositivo 1)
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che una comunicazione a carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in quanto marchio o denominazione dalla legislazione applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto della causa di cui è investito, se tale comunicazione costituisca effettivamente un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati.
(v. punto 32, dispositivo 2)
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1o gennaio 2005.
(v. punti 36, 37, dispositivo 3)
Causa C-299/12
Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
contro
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud)
«Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Articolo 2, paragrafo 2, punto 6 — Nozione di “indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia” — Articolo 28, paragrafo 2 — Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica — Misure transitorie»
Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013
Ravvicinamento delle legislazioni — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento n. 1924/2006 — Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia — Indicazione sulla salute — Obbligo di indicare esplicitamente l’effetto di riduzione di un rischio per la salute — Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 2, § 2, punti 5 e 6)
Ravvicinamento delle legislazioni — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento n. 1924/2006 — Comunicazione a carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare — Protezione in quanto marchio o denominazione commerciale — Ammissibilità — Presupposti — Protezione equivalente da parte della normativa vigente — Verifica da parte del giudice nazionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 28, § 2)
Ravvicinamento delle legislazioni — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento n. 1924/2006 — Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica — Protezione in quanto marchio o denominazione commerciale di questo tipo — Limiti — Misure derogatorie e transitorie
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 28, § 2)
Un’«indicazione sulla salute», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, viene definita in base al rapporto che deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la salute, dall’altra, e siffatta definizione non fornisce alcuna precisazione né in ordine al carattere diretto o indiretto che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o alla sua durata, con la conseguenza che il termine «rapporto» va inteso in senso ampio.
In tali circostanze, il punto 6 di tale disposizione non esige che tale indicazione specifichi esplicitamente che il consumo di un prodotto alimentare riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. È sufficiente che tale indicazione possa produrre, nel consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, l’impressione che tale riduzione sia significativa.
(v. punti 22, 24, 26, dispositivo 1)
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che una comunicazione a carattere commerciale riportata sulla confezione di un prodotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in quanto marchio o denominazione dalla legislazione applicabile. È compito del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto della causa di cui è investito, se tale comunicazione costituisca effettivamente un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati.
(v. punto 32, dispositivo 2)
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1o gennaio 2005.
(v. punti 36, 37, dispositivo 3)