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Document 62011CJ0457
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Applicazione nel tempo — Atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti, realizzati prima della scadenza del termine di trasposizione — Inapplicabilità della direttiva
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 10, § 2)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Presupposti — Equo compenso — Autorizzazione, da parte del titolare di diritti, della riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto) — Irrilevanza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, §§ 2 e 3)
3. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale
(Art. 267 TFUE)
4. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezione per copia privata — Equo compenso — Mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili dirette a impedire o limitare gli atti non autorizzati — Rilevanza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 5, § 2, b), e 6]
5. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi — Nozione — Riproduzioni a mezzo di stampanti o personal computer collegati tra loro — Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, a)]
6. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi — Equo compenso — Riproduzioni effettuate con un unico procedimento, mediante una catena di dispositivi — Possibilità per gli Stati membri di istituire un prelievo a carico di coloro che dispongono di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione — Presupposti
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, a)]
1. Per quanto riguarda il periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, al 22 dicembre 2002, data di scadenza del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti da tale direttiva. Dall’articolo 10, paragrafo 2, della stessa emerge che essa si applica fatti salvi gli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.
(v. punti 27, 29, dispositivo 1)
2. Nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista dall’articolo 5, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.
(v. punto 40, dispositivo 2)
3. V. il testo della decisione.
(v. punto 44)
4. La possibilità di applicare le misure tecnologiche ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, non fa venir meno la condizione di un equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.
L’equo compenso, infatti, mira a indennizzare gli autori a motivo del pregiudizio che hanno subito a seguito dell’introduzione dell’eccezione per copia privata e, pertanto, per l’utilizzazione fatta senza la loro autorizzazione di loro opere protette. Orbene, sono gli Stati membri e non i titolari di diritti che introducono l’eccezione per copia privata e autorizzano, ai fini della realizzazione di siffatta copia, tale utilizzazione delle opere o degli altri materiali protetti. Di conseguenza, spetta allo Stato membro che ha autorizzato, mediante l’introduzione di detta eccezione, la realizzazione della copia privata garantire la corretta applicazione di detta eccezione e limitare, così, gli atti non autorizzati dai titolari di diritti. Per misure tecnologiche che i titolari di diritti hanno la facoltà di disporre si devono intendere le tecnologie, i dispositivi o i componenti che mirano ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo perseguito dall’eccezione per copia privata e ad impedire o limitare le riproduzioni che non sono autorizzate dagli Stati membri nell’ambito di tale eccezione. Pertanto, alla luce del carattere volontario dell’applicazione di tali misure tecnologiche, la mancata applicazione di dette misure non può far venir meno l’equo compenso, nonostante una siffatta possibilità sia prevista.
Tuttavia, lo Stato membro interessato può far dipendere il livello concreto del compenso dovuto ai titolari di diritti dall’applicazione o meno di siffatte misure tecnologiche, affinché questi ultimi siano effettivamente incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi, volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata.
(v. punti 49, 52, 53, 56-59, dispositivo 3)
5. La nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che ricomprende riproduzioni a mezzo di stampanti o personal computer, soprattutto nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro.
Infatti, nei limiti in cui il risultato, ossia la rappresentazione analogica di un’opera o di altri materiali protetti, sia assicurato, poco importa il numero di operazioni o la natura della tecnologia o delle tecnologie utilizzate nel procedimento di riproduzione in parola, a condizione, tuttavia, che i diversi elementi o le diverse tappe non autonome di tale unico procedimento agiscano o si svolgano sotto il controllo della medesima persona e siano tutte rivolte alla riproduzione dell’opera o di altro materiale protetto su carta o supporto simile. In tali circostanze, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non osta a che, nell’ambito del procedimento menzionato nella formulazione di tale disposizione, siano utilizzati diversi dispositivi, compresi quelli aventi una finalità digitale.
(v. punti 70, 72, 80, dispositivo 4)
6. Incombe in linea di principio al soggetto che ha realizzato una riproduzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, finanziare il compenso che sarà corrisposto ai titolari di diritti. Tuttavia, gli Stati membri sono liberi, tenuto conto delle difficoltà pratiche incontrate, d’introdurre eventualmente un prelievo a carico di coloro che dispongono dell’apparecchiatura sulla quale detta riproduzione è stata effettuata. Qualora le riproduzioni siano effettuate con un unico procedimento mediante una catena di dispositivi, gli Stati membri possono istituire un sistema nel quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo che contribuisce al procedimento di riproduzione dell’opera o di altro materiale in modo non autonomo, in quanto tali soggetti possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dai titolari di diritti a seguito di siffatto unico procedimento non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.
(v. punti 77, 78, 80, dispositivo 4)
Cause riunite da C-457/11 a C-460/11
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
contro
Kyocera e altri (C-457/11) e Canon Deutschland GmbH (C-458/11)
e
Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11) e Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)
contro
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof)
«Proprietà intellettuale e industriale — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Equo compenso — Nozione di “riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi” — Conseguenze della mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili per impedire o limitare gli atti non autorizzati — Conseguenze del consenso espresso o tacito alla riproduzione»
Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Applicazione nel tempo – Atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti, realizzati prima della scadenza del termine di trasposizione – Inapplicabilità della direttiva
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 10, § 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Presupposti – Equo compenso – Autorizzazione, da parte del titolare di diritti, della riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto) – Irrilevanza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, §§ 2 e 3)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale
(Art. 267 TFUE)
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili dirette a impedire o limitare gli atti non autorizzati – Rilevanza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 5, § 2, b), e 6]
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi – Nozione – Riproduzioni a mezzo di stampanti o personal computer collegati tra loro – Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, a)]
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi – Equo compenso – Riproduzioni effettuate con un unico procedimento, mediante una catena di dispositivi – Possibilità per gli Stati membri di istituire un prelievo a carico di coloro che dispongono di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione – Presupposti
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, a)]
Per quanto riguarda il periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, al 22 dicembre 2002, data di scadenza del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti da tale direttiva. Dall’articolo 10, paragrafo 2, della stessa emerge che essa si applica fatti salvi gli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.
(v. punti 27, 29, dispositivo 1)
Nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista dall’articolo 5, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.
(v. punto 40, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punto 44)
La possibilità di applicare le misure tecnologiche ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, non fa venir meno la condizione di un equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.
L’equo compenso, infatti, mira a indennizzare gli autori a motivo del pregiudizio che hanno subito a seguito dell’introduzione dell’eccezione per copia privata e, pertanto, per l’utilizzazione fatta senza la loro autorizzazione di loro opere protette. Orbene, sono gli Stati membri e non i titolari di diritti che introducono l’eccezione per copia privata e autorizzano, ai fini della realizzazione di siffatta copia, tale utilizzazione delle opere o degli altri materiali protetti. Di conseguenza, spetta allo Stato membro che ha autorizzato, mediante l’introduzione di detta eccezione, la realizzazione della copia privata garantire la corretta applicazione di detta eccezione e limitare, così, gli atti non autorizzati dai titolari di diritti. Per misure tecnologiche che i titolari di diritti hanno la facoltà di disporre si devono intendere le tecnologie, i dispositivi o i componenti che mirano ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo perseguito dall’eccezione per copia privata e ad impedire o limitare le riproduzioni che non sono autorizzate dagli Stati membri nell’ambito di tale eccezione. Pertanto, alla luce del carattere volontario dell’applicazione di tali misure tecnologiche, la mancata applicazione di dette misure non può far venir meno l’equo compenso, nonostante una siffatta possibilità sia prevista.
Tuttavia, lo Stato membro interessato può far dipendere il livello concreto del compenso dovuto ai titolari di diritti dall’applicazione o meno di siffatte misure tecnologiche, affinché questi ultimi siano effettivamente incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi, volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata.
(v. punti 49, 52, 53, 56-59, dispositivo 3)
La nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che ricomprende riproduzioni a mezzo di stampanti o personal computer, soprattutto nel caso in cui tali dispositivi siano collegati tra loro.
Infatti, nei limiti in cui il risultato, ossia la rappresentazione analogica di un’opera o di altri materiali protetti, sia assicurato, poco importa il numero di operazioni o la natura della tecnologia o delle tecnologie utilizzate nel procedimento di riproduzione in parola, a condizione, tuttavia, che i diversi elementi o le diverse tappe non autonome di tale unico procedimento agiscano o si svolgano sotto il controllo della medesima persona e siano tutte rivolte alla riproduzione dell’opera o di altro materiale protetto su carta o supporto simile. In tali circostanze, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non osta a che, nell’ambito del procedimento menzionato nella formulazione di tale disposizione, siano utilizzati diversi dispositivi, compresi quelli aventi una finalità digitale.
(v. punti 70, 72, 80, dispositivo 4)
Incombe in linea di principio al soggetto che ha realizzato una riproduzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, finanziare il compenso che sarà corrisposto ai titolari di diritti. Tuttavia, gli Stati membri sono liberi, tenuto conto delle difficoltà pratiche incontrate, d’introdurre eventualmente un prelievo a carico di coloro che dispongono dell’apparecchiatura sulla quale detta riproduzione è stata effettuata. Qualora le riproduzioni siano effettuate con un unico procedimento mediante una catena di dispositivi, gli Stati membri possono istituire un sistema nel quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo che contribuisce al procedimento di riproduzione dell’opera o di altro materiale in modo non autonomo, in quanto tali soggetti possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dai titolari di diritti a seguito di siffatto unico procedimento non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.
(v. punti 77, 78, 80, dispositivo 4)