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Document 62012CJ0239
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-239/12 P
Abdulbasit Abdulrahim
contro
Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone e delle entità in questione — Interesse ad agire»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 maggio 2013
Procedimento giurisdizionale – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a provvedere – Ordinanza emessa senza designazione di un giudice come avvocato generale – Ammissibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 2, § 2, 18, 19, 113 e 114, § 4)
Procedimento giurisdizionale – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a provvedere – Possibilità di statuire senza apertura della fase orale del procedimento – Obbligo di sollecitare le osservazioni delle parti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 113 e 114, § 3)
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso – Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di giudizio – Dichiarazione di non luogo a statuire – Inammissibilità – Mantenimento dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato
(Artt. 263 TFUE e 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1330/2008; regolamento della Commissione n. 36/2011)
Risulta dall’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, letto alla luce degli articoli 2, paragrafo 2, 18 e 19 del medesimo regolamento, da un lato, che la designazione di un giudice del Tribunale come avvocato generale è facoltativa quando il Tribunale siede in sezione e, dall’altro, che i riferimenti all’avvocato generale contenuti in detto regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato effettivamente designato come avvocato generale. Qualora il Tribunale non designi alcun avvocato generale per l’esame di un ricorso, non sussiste alcun obbligo di sentire un avvocato generale prima di dichiarare che non vi è più luogo a statuire ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale.
(v. punti 38, 39)
L’applicazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale non garantisce lo svolgimento di una fase orale, dato che il Tribunale può – a norma dell’articolo 114, paragrafo 3, del citato regolamento, al quale l’articolo 113 di quest’ultimo fa rinvio – statuire al termine di un procedimento esclusivamente scritto. Tuttavia, l’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale impone a quest’ultimo di sentire le parti prima di pronunciarsi sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o di dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.
Conformemente a tale disposizione, se una parte viene invitata a pronunciarsi, per iscritto, sulle conseguenze da trarre dall’adozione del regolamento controverso, con particolare riguardo all’oggetto del ricorso, essa può attendersi che il Tribunale, ove consideri che il ricorso è divenuto privo di oggetto, statuisca con ordinanza, trattandosi di una delle ipotesi, contemplate dal citato articolo 113, nelle quali il Tribunale può statuire in qualsiasi momento. Pertanto, non può prospettarsi una violazione del diritto ad un processo equo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali nel caso in cui Tribunale abbia chiesto all’interessato di esprimersi sul permanere dell’oggetto del ricorso.
(v. punti 42, 44-48)
L’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto. A questo proposito, la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto.
Riguardo ad una domanda di annullamento di un regolamento della Commissione che iscrive il nome del ricorrente in un elenco di persone ed entità contemplate da misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità legate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talibani, la circostanza che l’atto impugnato abbia cessato di produrre effetti dopo la presentazione del ricorso, per il fatto che il nome del ricorrente è stato cancellato dall’elenco suddetto, non impedisce la persistenza di un interesse ad agire per l’annullamento qualora il riconoscimento dell’illegittimità dedotta sia idoneo a procurare un beneficio al ricorrente. Ciò vale allorquando le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente abbiano avuto conseguenze negative importanti ed un’incidenza significativa sui diritti e sulle libertà delle persone interessate. Oltre ad un congelamento di fondi di ampia portata, che sconvolge la vita sia professionale sia familiare delle persone interessate e ostacola la conclusione di numerosi atti giuridici, si devono prendere in considerazione la riprovazione e la diffidenza che accompagnano la pubblica designazione delle persone interessate come legate ad un’organizzazione terroristica.
Date tali circostanze, l’interesse ad agire di un ricorrente permane per quanto riguarda gli effetti dell’atto impugnato tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua abrogazione, al fine di far riconoscere dal giudice dell’Unione che egli non avrebbe dovuto essere iscritto in tale lista o non avrebbe dovuto essere iscritto secondo la procedura che è stata seguita dalle istituzioni dell’Unione. Infatti, se il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato non può, come tale, risarcire un danno materiale o un pregiudizio alla vita privata, esso può nondimeno essere idoneo a riabilitare il ricorrente ovvero a costituire una forma di risarcimento del danno morale da egli subito a causa di tale illegittimità, e giustificare così il permanere del suo interesse ad agire. A questo proposito, l’interesse ad ottenere l’annullamento di un atto persiste indipendentemente dall’assenza di necessità o dalla impossibilità materiale, per l’istituzione convenuta, di adottare misure di esecuzione della sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE.
(v. punti 61, 65-70, 72, 79, 80, 82)
Causa C-239/12 P
Abdulbasit Abdulrahim
contro
Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone e delle entità in questione — Interesse ad agire»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 maggio 2013
Procedimento giurisdizionale — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere — Ordinanza emessa senza designazione di un giudice come avvocato generale — Ammissibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 2, § 2, 18, 19, 113 e 114, § 4)
Procedimento giurisdizionale — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere — Possibilità di statuire senza apertura della fase orale del procedimento — Obbligo di sollecitare le osservazioni delle parti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 113 e 114, § 3)
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso — Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente — Abrogazione dell’atto impugnato in corso di giudizio — Dichiarazione di non luogo a statuire — Inammissibilità — Mantenimento dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato
(Artt. 263 TFUE e 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1330/2008; regolamento della Commissione n. 36/2011)
Risulta dall’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, letto alla luce degli articoli 2, paragrafo 2, 18 e 19 del medesimo regolamento, da un lato, che la designazione di un giudice del Tribunale come avvocato generale è facoltativa quando il Tribunale siede in sezione e, dall’altro, che i riferimenti all’avvocato generale contenuti in detto regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato effettivamente designato come avvocato generale. Qualora il Tribunale non designi alcun avvocato generale per l’esame di un ricorso, non sussiste alcun obbligo di sentire un avvocato generale prima di dichiarare che non vi è più luogo a statuire ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale.
(v. punti 38, 39)
L’applicazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale non garantisce lo svolgimento di una fase orale, dato che il Tribunale può – a norma dell’articolo 114, paragrafo 3, del citato regolamento, al quale l’articolo 113 di quest’ultimo fa rinvio – statuire al termine di un procedimento esclusivamente scritto. Tuttavia, l’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale impone a quest’ultimo di sentire le parti prima di pronunciarsi sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o di dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.
Conformemente a tale disposizione, se una parte viene invitata a pronunciarsi, per iscritto, sulle conseguenze da trarre dall’adozione del regolamento controverso, con particolare riguardo all’oggetto del ricorso, essa può attendersi che il Tribunale, ove consideri che il ricorso è divenuto privo di oggetto, statuisca con ordinanza, trattandosi di una delle ipotesi, contemplate dal citato articolo 113, nelle quali il Tribunale può statuire in qualsiasi momento. Pertanto, non può prospettarsi una violazione del diritto ad un processo equo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali nel caso in cui Tribunale abbia chiesto all’interessato di esprimersi sul permanere dell’oggetto del ricorso.
(v. punti 42, 44-48)
L’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto. A questo proposito, la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto.
Riguardo ad una domanda di annullamento di un regolamento della Commissione che iscrive il nome del ricorrente in un elenco di persone ed entità contemplate da misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità legate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talibani, la circostanza che l’atto impugnato abbia cessato di produrre effetti dopo la presentazione del ricorso, per il fatto che il nome del ricorrente è stato cancellato dall’elenco suddetto, non impedisce la persistenza di un interesse ad agire per l’annullamento qualora il riconoscimento dell’illegittimità dedotta sia idoneo a procurare un beneficio al ricorrente. Ciò vale allorquando le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente abbiano avuto conseguenze negative importanti ed un’incidenza significativa sui diritti e sulle libertà delle persone interessate. Oltre ad un congelamento di fondi di ampia portata, che sconvolge la vita sia professionale sia familiare delle persone interessate e ostacola la conclusione di numerosi atti giuridici, si devono prendere in considerazione la riprovazione e la diffidenza che accompagnano la pubblica designazione delle persone interessate come legate ad un’organizzazione terroristica.
Date tali circostanze, l’interesse ad agire di un ricorrente permane per quanto riguarda gli effetti dell’atto impugnato tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua abrogazione, al fine di far riconoscere dal giudice dell’Unione che egli non avrebbe dovuto essere iscritto in tale lista o non avrebbe dovuto essere iscritto secondo la procedura che è stata seguita dalle istituzioni dell’Unione. Infatti, se il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato non può, come tale, risarcire un danno materiale o un pregiudizio alla vita privata, esso può nondimeno essere idoneo a riabilitare il ricorrente ovvero a costituire una forma di risarcimento del danno morale da egli subito a causa di tale illegittimità, e giustificare così il permanere del suo interesse ad agire. A questo proposito, l’interesse ad ottenere l’annullamento di un atto persiste indipendentemente dall’assenza di necessità o dalla impossibilità materiale, per l’istituzione convenuta, di adottare misure di esecuzione della sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE.
(v. punti 61, 65-70, 72, 79, 80, 82)