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Document 62011CJ0254
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-254/11
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége
contro
Oskar Shomodi
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága)
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — Regolamento (CE) n. 1931/2006 — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Durata massima del soggiorno — Regole di calcolo»
Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2013
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri – Regolamento n. 1931/2006 – Interpretazione autonoma – Durata del soggiorno nella zona di frontiera – Regole di calcolo
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006 e n. 1931/2006, art. 5)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri – Regolamento n. 1931/2006 – Durata del soggiorno nella zona di frontiera – Interruzione del soggiorno – Dies a quo – Passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese in cui risiede il titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero – Frequenza dei passaggi – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1931/2006, art. 5)
Il regolamento n. 1931/2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev’essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall’accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall’altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.
Tanto la lettera quanto lo spirito del regolamento n. 1931/2006 invitano infatti a fornirne un’interpretazione autonoma, e non alla luce dell’acquis di Schengen. L’articolo 5 di tale regolamento demanda agli accordi bilaterali il compito di stabilire la durata massima di soggiorno autorizzata, entro il limite di tre mesi per «ciascun soggiorno ininterrotto». Tale precisazione, come i termini in cui è formulata, dissocia chiaramente la limitazione nel tempo del traffico frontaliero locale dalla «limitazione Schengen», che non fa alcun riferimento a soggiorni ininterrotti. La circostanza che tale limitazione sia di tre mesi, come nell’acquis di Schengen, non può far dubitare del suo carattere speciale rispetto al diritto comune per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo di visto, dal momento che non risulta da alcuna disposizione del regolamento n. 1931/2006 che i tre mesi in questione debbano essere ricompresi in uno stesso periodo di sei mesi.
Peraltro, era intenzione del legislatore dell’Unione predisporre per il traffico frontaliero locale norme in deroga al regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Lo scopo di tali norme è quello di consentire alla popolazione delle zone frontaliere interessate, e al fine di tener conto delle realtà locali attuali o storiche, di attraversare le frontiere terrestri esterne dell’Unione per motivi legittimi di ordine economico, sociale, culturale o familiare, tutto ciò facilmente, vale a dire senza eccessivi oneri amministrativi, di frequente, ma anche regolarmente.
(v. punti 23, 24, 26, dispositivo 1)
L’articolo 5 del regolamento n. 1931/2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno del titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale, accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento, il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare di detto lasciapassare, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.
(v. punto 29, dispositivo 2)
Causa C-254/11
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége
contro
Oskar Shomodi
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága)
«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — Regolamento (CE) n. 1931/2006 — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Durata massima del soggiorno — Regole di calcolo»
Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2013
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — Regolamento n. 1931/2006 — Interpretazione autonoma — Durata del soggiorno nella zona di frontiera — Regole di calcolo
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006 e n. 1931/2006, art. 5)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — Regolamento n. 1931/2006 — Durata del soggiorno nella zona di frontiera — Interruzione del soggiorno — Dies a quo — Passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese in cui risiede il titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero — Frequenza dei passaggi — Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1931/2006, art. 5)
Il regolamento n. 1931/2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev’essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall’accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall’altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.
Tanto la lettera quanto lo spirito del regolamento n. 1931/2006 invitano infatti a fornirne un’interpretazione autonoma, e non alla luce dell’acquis di Schengen. L’articolo 5 di tale regolamento demanda agli accordi bilaterali il compito di stabilire la durata massima di soggiorno autorizzata, entro il limite di tre mesi per «ciascun soggiorno ininterrotto». Tale precisazione, come i termini in cui è formulata, dissocia chiaramente la limitazione nel tempo del traffico frontaliero locale dalla «limitazione Schengen», che non fa alcun riferimento a soggiorni ininterrotti. La circostanza che tale limitazione sia di tre mesi, come nell’acquis di Schengen, non può far dubitare del suo carattere speciale rispetto al diritto comune per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo di visto, dal momento che non risulta da alcuna disposizione del regolamento n. 1931/2006 che i tre mesi in questione debbano essere ricompresi in uno stesso periodo di sei mesi.
Peraltro, era intenzione del legislatore dell’Unione predisporre per il traffico frontaliero locale norme in deroga al regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Lo scopo di tali norme è quello di consentire alla popolazione delle zone frontaliere interessate, e al fine di tener conto delle realtà locali attuali o storiche, di attraversare le frontiere terrestri esterne dell’Unione per motivi legittimi di ordine economico, sociale, culturale o familiare, tutto ciò facilmente, vale a dire senza eccessivi oneri amministrativi, di frequente, ma anche regolarmente.
(v. punti 23, 24, 26, dispositivo 1)
L’articolo 5 del regolamento n. 1931/2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno del titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale, accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento, il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare di detto lasciapassare, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.
(v. punto 29, dispositivo 2)