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Document 62011CJ0361

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C-361/11

Hewlett-Packard Europe BV

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Haarlem)

«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Stampanti multifunzione costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatura — Sottovoce 8443 31 91 — Validità del regolamento (CE) n. 1031/2008»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2013

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione – Riformulazione delle questioni

    (Art. 267 TFUE)

  2. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voce doganale – Stampanti multifunzione costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatura – Modifica della voce doganale da parte della Commissione – Aliquota dei dazi doganali invariata – Ammissibilità

    [Regolamento del Consiglio n. 2658/87, art. 9, § 1, a), b), d) ed e); regolamento della Commissione n. 1031/2008]

  3. Accordi internazionali – Organizzazione mondiale del commercio – Competenza della Corte – Interpretazione e valutazione della validità di atti delle istituzioni dell’Unione alla luce degli accordi OMC – Esclusione – Eccezioni – Atto diretto a garantire l’esecuzione di uno specifico obbligo assunto nell’ambito dell’OMC – Rinvio esplicito a precise disposizioni di detti accordi – Sindacato giurisdizionale – Esclusione prima della scadenza di un termine ragionevole ottenuto dall’Unione per conformarsi alle norme dell’OMC

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35, 36)

  2.  La Commissione, che agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, dispone di un ampio potere discrezionale al fine di precisare il contenuto delle voci doganali che risultino rilevanti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare provvedimenti ex articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nonché note complementari, non l’autorizza a modificare il contenuto delle voci doganali stabilite in base al sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane, istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e a modificare autonomamente le aliquote dei dazi doganali.

    Per stabilire se la Commissione, apportando modifiche ad una voce doganale, abbia ecceduto il suo potere discrezionale, occorre esaminare la classificazione dei prodotti rilevanti alla data dell’entrata in vigore della modifica della classificazione. Al riguardo, si deve constatare che la Commissione non ha ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti dall’articolo 9 del regolamento n. 2658/87, allorché, con il regolamento n. 1031/2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, ha classificato stampanti multifunzione nella sottovoce 8443 31 91 della nomenclatura combinata e le ha dichiarate soggette ad un dazio doganale del 6%. Infatti tali stampanti multifunzione, costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo a scansione, con funzione di copia, rientravano, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1031/2008, nella sottovoce 9009 12 00 della nomenclatura combinata ed erano soggette allo stesso dazio doganale.

    (v. punti 39, 40, 49, 50)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 57-60)

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Causa C-361/11

Hewlett-Packard Europe BV

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Haarlem)

«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Stampanti multifunzione costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatura — Sottovoce 8443 31 91 — Validità del regolamento (CE) n. 1031/2008»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2013

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Individuazione degli elementi rilevanti di diritto dell’Unione — Riformulazione delle questioni

    (Art. 267 TFUE)

  2. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voce doganale — Stampanti multifunzione costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo digitale, con funzione di copiatura — Modifica della voce doganale da parte della Commissione — Aliquota dei dazi doganali invariata — Ammissibilità

    [Regolamento del Consiglio n. 2658/87, art. 9, § 1, a), b), d) ed e); regolamento della Commissione n. 1031/2008]

  3. Accordi internazionali — Organizzazione mondiale del commercio — Competenza della Corte — Interpretazione e valutazione della validità di atti delle istituzioni dell’Unione alla luce degli accordi OMC — Esclusione — Eccezioni — Atto diretto a garantire l’esecuzione di uno specifico obbligo assunto nell’ambito dell’OMC — Rinvio esplicito a precise disposizioni di detti accordi — Sindacato giurisdizionale — Esclusione prima della scadenza di un termine ragionevole ottenuto dall’Unione per conformarsi alle norme dell’OMC

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35, 36)

  2.  La Commissione, che agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, dispone di un ampio potere discrezionale al fine di precisare il contenuto delle voci doganali che risultino rilevanti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare provvedimenti ex articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nonché note complementari, non l’autorizza a modificare il contenuto delle voci doganali stabilite in base al sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane, istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e a modificare autonomamente le aliquote dei dazi doganali.

    Per stabilire se la Commissione, apportando modifiche ad una voce doganale, abbia ecceduto il suo potere discrezionale, occorre esaminare la classificazione dei prodotti rilevanti alla data dell’entrata in vigore della modifica della classificazione. Al riguardo, si deve constatare che la Commissione non ha ecceduto i limiti dei poteri ad essa conferiti dall’articolo 9 del regolamento n. 2658/87, allorché, con il regolamento n. 1031/2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, ha classificato stampanti multifunzione nella sottovoce 8443 31 91 della nomenclatura combinata e le ha dichiarate soggette ad un dazio doganale del 6%. Infatti tali stampanti multifunzione, costituite dall’assemblaggio di un modulo di stampa laser e di un modulo a scansione, con funzione di copia, rientravano, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1031/2008, nella sottovoce 9009 12 00 della nomenclatura combinata ed erano soggette allo stesso dazio doganale.

    (v. punti 39, 40, 49, 50)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 57-60)

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