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Document 62011CJ0419
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-419/11
Česká spořitelna, a.s.
contro
Gerald Feichter
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articoli 5, punto 1, lettera a), e 15, paragrafo 1 — Nozioni di “materia contrattuale” e di “contratto concluso dal consumatore” — Cambiale — Avallo — Garanzia per un contratto di finanziamento»
Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013
Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della necessarietà e della pertinenza delle questioni presentate
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile
(Art. 267 TFUE)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Nozioni impiegate da detto regolamento – Interpretazione autonoma
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, § 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento – Interpretazione restrittiva – Condizioni di applicazione cumulative
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, § 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di detto regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di dette disposizioni conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione
(Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di consumatore – Persona fisica avente stretti vincoli professionali con una società e che avalla una cambiale emessa per garantire le obbligazioni ad essa incombenti
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, § 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale – Azione intentata dal prenditore di una cambiale nei confronti dell’avallante di quest’ultima – Inclusione – Cambiale incompleta alla data della sottoscrizione – Irrilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, a)]
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio – Scelta del luogo compiuta dalle parti – Limiti – Collegamento effettivo con la materia del contratto o con la sua esecuzione
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, a)]
V. il testo della decisione.
(v. punto 20)
V. il testo della decisione.
(v. punto 21)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25, 45)
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che deve necessariamente essere oggetto di interpretazione restrittiva, va applicato nell’ipotesi in cui ricorrano le tre seguenti condizioni: in primo luogo, che una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, che il contratto tra siffatto consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, che tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15. Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, di modo che, qualora venga meno una delle tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori.
(v. punti 26, 30)
V. il testo della decisione.
(v. punti 27, 28, 31, 43, 44)
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che abbia stretti vincoli professionali con una società, quali la gerenza o una partecipazione di maggioranza in essa, non può essere considerata consumatore ai sensi di tale disposizione qualora avalli una cambiale emessa per garantire le obbligazioni incombenti a detta società in base a un contratto relativo alla concessione di un finanziamento. Al riguardo, la sola circostanza che l’avallante sia una persona fisica non è sufficiente a dimostrarne la qualità di consumatore ai sensi di detto articolo.
Pertanto, tale disposizione non trova applicazione al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di un’azione con cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno Stato membro, fa valere, per conto dell’emittente, i diritti derivanti da detta cambiale nei confronti dell’avallante domiciliato in un altro Stato membro.
(v. punti 38, 40, dispositivo 1)
L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, trova applicazione allo scopo di determinare il giudice competente a conoscere dell’azione con cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno Stato membro, fa valere, per conto dell’emittente, i diritti derivanti da detta cambiale – incompleta alla data della sua sottoscrizione e successivamente completata dal prenditore – nei confronti dell’avallante domiciliato in un altro Stato membro.
Infatti, l’applicazione della regola di competenza speciale prevista in materia contrattuale al detto articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente. Nella fattispecie, l’avallante, apponendo la propria firma sulla fronte della cambiale, sotto la menzione «buono per avallo», accetta volontariamente di agire come garante degli obblighi dell’emittente di detta cambiale. Peraltro, la circostanza che tale firma sia stata apposta su una cambiale in bianco non è idonea ad inficiare tale constatazione. Infatti, l’avallante, firmando anche l’accordo relativo all’apposizione delle menzioni mancanti, accetta liberamente le condizioni riguardanti il modo in cui tale cambiale sarà completata dal prenditore con l’apposizione delle informazioni mancanti, anche se la firma di tale accordo non dà luogo, di per sé, al sorgere dell’avallo.
(v. punti 47-49, 58, dispositivo 2)
Considerata l’importanza generalmente riconosciuta alla volontà delle parti dai diritti nazionali in materia contrattuale, allorché la legge applicabile consente alle parti contraenti, alle condizioni da essa previste, di designare il luogo di esecuzione dell’obbligazione, l’accordo circa il luogo dell’adempimento è sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Tuttavia, benché le parti siano libere di accordarsi su un luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali, esse però non possono fissare, al solo scopo di determinare un foro competente, un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con la materia del contratto e in cui le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo non potrebbero essere eseguite sulla base dei termini di quest’ultimo.
(v. punti 55, 56)
Causa C-419/11
Česká spořitelna, a.s.
contro
Gerald Feichter
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articoli 5, punto 1, lettera a), e 15, paragrafo 1 — Nozioni di “materia contrattuale” e di “contratto concluso dal consumatore” — Cambiale — Avallo — Garanzia per un contratto di finanziamento»
Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013
Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessarietà e della pertinenza delle questioni presentate
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile
(Art. 267 TFUE)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Nozioni impiegate da detto regolamento — Interpretazione autonoma
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, § 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento — Interpretazione restrittiva — Condizioni di applicazione cumulative
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, § 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Disposizioni di detto regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles — Interpretazione di dette disposizioni conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione
(Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Nozione di consumatore — Persona fisica avente stretti vincoli professionali con una società e che avalla una cambiale emessa per garantire le obbligazioni ad essa incombenti
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 15, § 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia contrattuale — Azione intentata dal prenditore di una cambiale nei confronti dell’avallante di quest’ultima — Inclusione — Cambiale incompleta alla data della sottoscrizione — Irrilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, a)]
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio — Scelta del luogo compiuta dalle parti — Limiti — Collegamento effettivo con la materia del contratto o con la sua esecuzione
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, a)]
V. il testo della decisione.
(v. punto 20)
V. il testo della decisione.
(v. punto 21)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25, 45)
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che deve necessariamente essere oggetto di interpretazione restrittiva, va applicato nell’ipotesi in cui ricorrano le tre seguenti condizioni: in primo luogo, che una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, che il contratto tra siffatto consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, che tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15. Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, di modo che, qualora venga meno una delle tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori.
(v. punti 26, 30)
V. il testo della decisione.
(v. punti 27, 28, 31, 43, 44)
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che abbia stretti vincoli professionali con una società, quali la gerenza o una partecipazione di maggioranza in essa, non può essere considerata consumatore ai sensi di tale disposizione qualora avalli una cambiale emessa per garantire le obbligazioni incombenti a detta società in base a un contratto relativo alla concessione di un finanziamento. Al riguardo, la sola circostanza che l’avallante sia una persona fisica non è sufficiente a dimostrarne la qualità di consumatore ai sensi di detto articolo.
Pertanto, tale disposizione non trova applicazione al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di un’azione con cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno Stato membro, fa valere, per conto dell’emittente, i diritti derivanti da detta cambiale nei confronti dell’avallante domiciliato in un altro Stato membro.
(v. punti 38, 40, dispositivo 1)
L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, trova applicazione allo scopo di determinare il giudice competente a conoscere dell’azione con cui il prenditore di una cambiale, stabilito in uno Stato membro, fa valere, per conto dell’emittente, i diritti derivanti da detta cambiale – incompleta alla data della sua sottoscrizione e successivamente completata dal prenditore – nei confronti dell’avallante domiciliato in un altro Stato membro.
Infatti, l’applicazione della regola di competenza speciale prevista in materia contrattuale al detto articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente. Nella fattispecie, l’avallante, apponendo la propria firma sulla fronte della cambiale, sotto la menzione «buono per avallo», accetta volontariamente di agire come garante degli obblighi dell’emittente di detta cambiale. Peraltro, la circostanza che tale firma sia stata apposta su una cambiale in bianco non è idonea ad inficiare tale constatazione. Infatti, l’avallante, firmando anche l’accordo relativo all’apposizione delle menzioni mancanti, accetta liberamente le condizioni riguardanti il modo in cui tale cambiale sarà completata dal prenditore con l’apposizione delle informazioni mancanti, anche se la firma di tale accordo non dà luogo, di per sé, al sorgere dell’avallo.
(v. punti 47-49, 58, dispositivo 2)
Considerata l’importanza generalmente riconosciuta alla volontà delle parti dai diritti nazionali in materia contrattuale, allorché la legge applicabile consente alle parti contraenti, alle condizioni da essa previste, di designare il luogo di esecuzione dell’obbligazione, l’accordo circa il luogo dell’adempimento è sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Tuttavia, benché le parti siano libere di accordarsi su un luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali, esse però non possono fissare, al solo scopo di determinare un foro competente, un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con la materia del contratto e in cui le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo non potrebbero essere eseguite sulla base dei termini di quest’ultimo.
(v. punti 55, 56)