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Document 62012CO0194
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Causa C-194/12
Concepción Maestre García
contro
Centros Comerciales Carrefour SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Benidorm)
«Articolo 99 del regolamento di procedura — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Ferie annuali fissate dall’impresa coincidenti con un congedo per malattia — Diritto di fruire delle ferie in un altro periodo — Indennità finanziaria per ferie non godute»
Massime — Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 febbraio 2013
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Finalità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Disposizioni nazionali o contratti collettivi che escludono la possibilità per un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali, di beneficiare di queste ultime in un altro periodo – Incompatibilità con il diritto dell’Unione – Determinazione delle ferie tenendo conto degli interessi del datore di lavoro
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2003/88, art. 7, § 1)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Interpretazione di una normativa nazionale tale da consentire la sostituzione delle ferie annuali non godute per ragioni di incapacità lavorativa con un’indennità finanziaria – Incompatibilità con il diritto dell’Unione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)
V. il testo della decisione.
(v. punti 16, 17, 24)
V. il testo della decisione.
(v. punti 18, 19)
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione della normativa nazionale secondo la quale il lavoratore che si trovi in congedo per malattia nel periodo delle ferie annuali fissato unilateralmente nel calendario delle ferie dell’impresa in cui lavora non ha il diritto, al termine del suo congedo per malattia, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello stabilito inizialmente, eventualmente al di fuori del corrispondente periodo di riferimento, per ragioni di ordine produttivo o organizzativo dell’impresa.
Nell’ipotesi in cui gli interessi dell’impresa ostino all’accettazione della domanda del lavoratore relativa al nuovo periodo di ferie annuali, il datore di lavoro è obbligato a concedere al lavoratore un altro periodo di ferie annuali proposto da quest’ultimo che sia compatibile con detti interessi.
(v. punto 21, 23, 25, dispositivo 1)
L’articolo 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione della normativa nazionale la quale consente che, in costanza del contratto di lavoro, il periodo di ferie annuali di cui il lavoratore non ha potuto godere a causa di un’incapacità lavorativa sia sostituito da un’indennità finanziaria.
(v. punto 30, dispositivo 2)
Causa C-194/12
Concepción Maestre García
contro
Centros Comerciales Carrefour SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Benidorm)
«Articolo 99 del regolamento di procedura — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Ferie annuali fissate dall’impresa coincidenti con un congedo per malattia — Diritto di fruire delle ferie in un altro periodo — Indennità finanziaria per ferie non godute»
Massime — Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 febbraio 2013
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Finalità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Disposizioni nazionali o contratti collettivi che escludono la possibilità per un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali, di beneficiare di queste ultime in un altro periodo – Incompatibilità con il diritto dell’Unione – Determinazione delle ferie tenendo conto degli interessi del datore di lavoro
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2003/88, art. 7, § 1)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Interpretazione di una normativa nazionale tale da consentire la sostituzione delle ferie annuali non godute per ragioni di incapacità lavorativa con un’indennità finanziaria – Incompatibilità con il diritto dell’Unione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)
V. il testo della decisione.
(v. punti 16, 17, 24)
V. il testo della decisione.
(v. punti 18, 19)
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione della normativa nazionale secondo la quale il lavoratore che si trovi in congedo per malattia nel periodo delle ferie annuali fissato unilateralmente nel calendario delle ferie dell’impresa in cui lavora non ha il diritto, al termine del suo congedo per malattia, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello stabilito inizialmente, eventualmente al di fuori del corrispondente periodo di riferimento, per ragioni di ordine produttivo o organizzativo dell’impresa.
Nell’ipotesi in cui gli interessi dell’impresa ostino all’accettazione della domanda del lavoratore relativa al nuovo periodo di ferie annuali, il datore di lavoro è obbligato a concedere al lavoratore un altro periodo di ferie annuali proposto da quest’ultimo che sia compatibile con detti interessi.
(v. punto 21, 23, 25, dispositivo 1)
L’articolo 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione della normativa nazionale la quale consente che, in costanza del contratto di lavoro, il periodo di ferie annuali di cui il lavoratore non ha potuto godere a causa di un’incapacità lavorativa sia sostituito da un’indennità finanziaria.
(v. punto 30, dispositivo 2)