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Document 62011CJ0314

    Massime della sentenza

    Causa C-314/11 P

    Commissione europea

    contro

    Planet AE

    «Impugnazione — Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea — Individuazione del livello di rischio associato ad un soggetto — Sistema di allarme rapido — Indagine dell’OLAF — Decisioni — Richieste di attivazione degli avvisi W1a e W1b — Atti impugnabili — Ricevibilità»

    Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012

    1. Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro le frodi e altre attività illecite – Sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive – Effetti di un avviso

      (Decisione della Commissione 2008/969, artt. 15-17 e 19-22)

    2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione

      (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inconferente

    5. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti

      (Art. 263 TFUE)

    1.  Per quanto riguarda la lotta contro le frodi e ogni altra attività illecita nell’ambito della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, gli articoli da 15 a 17 e da 19 a 22 della decisione 2008/969, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive, non solo autorizzano, ma anche e soprattutto impongono agli ordinatori interessati di adottare misure specifiche nei confronti del soggetto o del progetto di cui trattasi. Pertanto, l’impatto della segnalazione di un soggetto nel suddetto sistema non può essere circoscritto all’interno dell’istituzione interessata ed incide necessariamente sulle relazioni tra gli ordinatori interessati e il soggetto in questione.

      Inoltre, anche se le conseguenze di un avviso W1 sono meno vincolanti rispetto a quelle degli avvisi da W2 a W5, cionondimeno le misure di vigilanza rafforzate che l’ordinatore di cui trattasi è obbligato ad adottare nei confronti del soggetto interessato non si esauriscono interamente nella sfera interna dell’istituzione, ma possono produrre effetti sui rapporti tra tale istituzione e il soggetto medesimo. Ciò non implica tuttavia che tali effetti esterni siano automaticamente idonei a comportare una modifica rilevante della situazione giuridica del soggetto interessato. Tale modifica deve essere verificata caso per caso.

      (v. punti 37, 38, 42, 44)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 56-59, 67, 76)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 63, 64)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 90)

    5.  Il ricorso d’annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni che, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, miri a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. La questione della ricevibilità di un ricorso di annullamento viene valutata, pertanto, in funzione di criteri obiettivi relativi alla sostanza stessa degli attivi impugnati.

      (v. punti 94, 95)

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    Causa C-314/11 P

    Commissione europea

    contro

    Planet AE

    «Impugnazione — Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea — Individuazione del livello di rischio associato ad un soggetto — Sistema di allarme rapido — Indagine dell’OLAF — Decisioni — Richieste di attivazione degli avvisi W1a e W1b — Atti impugnabili — Ricevibilità»

    Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012

    1. Risorse proprie dell’Unione europea — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Lotta contro le frodi e altre attività illecite — Sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive — Effetti di un avviso

      (Decisione della Commissione 2008/969, artt. 15-17 e 19-22)

    2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità — Portata dell’obbligo di motivazione

      (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    4. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione — Motivo inconferente

    5. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti

      (Art. 263 TFUE)

    1.  Per quanto riguarda la lotta contro le frodi e ogni altra attività illecita nell’ambito della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, gli articoli da 15 a 17 e da 19 a 22 della decisione 2008/969, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive, non solo autorizzano, ma anche e soprattutto impongono agli ordinatori interessati di adottare misure specifiche nei confronti del soggetto o del progetto di cui trattasi. Pertanto, l’impatto della segnalazione di un soggetto nel suddetto sistema non può essere circoscritto all’interno dell’istituzione interessata ed incide necessariamente sulle relazioni tra gli ordinatori interessati e il soggetto in questione.

      Inoltre, anche se le conseguenze di un avviso W1 sono meno vincolanti rispetto a quelle degli avvisi da W2 a W5, cionondimeno le misure di vigilanza rafforzate che l’ordinatore di cui trattasi è obbligato ad adottare nei confronti del soggetto interessato non si esauriscono interamente nella sfera interna dell’istituzione, ma possono produrre effetti sui rapporti tra tale istituzione e il soggetto medesimo. Ciò non implica tuttavia che tali effetti esterni siano automaticamente idonei a comportare una modifica rilevante della situazione giuridica del soggetto interessato. Tale modifica deve essere verificata caso per caso.

      (v. punti 37, 38, 42, 44)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 56-59, 67, 76)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 63, 64)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 90)

    5.  Il ricorso d’annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni che, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, miri a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. La questione della ricevibilità di un ricorso di annullamento viene valutata, pertanto, in funzione di criteri obiettivi relativi alla sostanza stessa degli attivi impugnati.

      (v. punti 94, 95)

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