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Document 62010CJ0577

Massime della sentenza

Causa C-577/10

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Normativa nazionale che impone l’obbligo di previa dichiarazione ai prestatori autonomi di servizi stabiliti in altri Stati membri — Sanzioni penali — Ostacolo alla libera prestazione dei servizi — Differenziazione obiettivamente giustificata — Esigenze imperative di interesse generale — Prevenzione delle frodi — Lotta alla concorrenza sleale — Protezione dei lavoratori autonomi — Proporzionalità»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2012

  1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presunzioni – Inammissibilità – Ricorso avente ad oggetto il contenuto e l’attuazione di una disposizione nazionale non contestati dallo Stato membro interessato – Soddisfacimento delle esigenze probatorie

    (Art. 258 TFUE)

  2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Divieto – Portata

    (Art. 56 TFUE)

  3. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Distacco di lavoratori autonomi – Obbligo di previa dichiarazione per i soli prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri – Giustificazione basata su esigenze imperative di interesse generale – Prevenzione delle frodi, lotta contro la concorrenza sleale e proporzionalità – Inammissibilità

    (Art. 56 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 34, 35)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 38)

  3.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE uno Stato membro il quale adotti una normativa nazionale che impone ai prestatori autonomi di servizi stabiliti in uno Stato membro di effettuare una dichiarazione previa all’esercizio della loro attività nello Stato membro interessato.

    A tale riguardo, una normativa nazionale che ricada in un settore non oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione e che si applichi indistintamente a qualsivoglia soggetto o impresa che eserciti un’attività sul territorio dello Stato membro interessato può risultare giustificata, malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, se risponde a ragioni imperative d’interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito, se è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e se non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

    Tuttavia, anche se l’obiettivo della lotta alle frodi, in particolare in materia sociale, e di prevenzione degli abusi, in particolare l’individuazione dei casi di falsi lavoratori autonomi e la repressione del lavoro occulto, può ricollegarsi agli obiettivi di tutela dell’equilibrio finanziario dei regimi di previdenza sociale, di prevenzione della concorrenza sleale e del dumping sociale nonché di tutela dei lavoratori, compresi i prestatori di servizi autonomi, cionondimeno una presunzione generale di frode non può essere sufficiente a giustificare una misura che pregiudichi gli obiettivi del Trattato FUE, e spetta allo Stato membro interessato giustificare in termini convincenti sotto qual profilo la normativa di cui trattasi non vada oltre i limiti di quanto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi medesimi.

    (v. punti 44, 45, 53, 55, 57 e dispositivo)

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Causa C-577/10

Commissione europea

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Normativa nazionale che impone l’obbligo di previa dichiarazione ai prestatori autonomi di servizi stabiliti in altri Stati membri — Sanzioni penali — Ostacolo alla libera prestazione dei servizi — Differenziazione obiettivamente giustificata — Esigenze imperative di interesse generale — Prevenzione delle frodi — Lotta alla concorrenza sleale — Protezione dei lavoratori autonomi — Proporzionalità»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2012

  1. Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità — Ricorso avente ad oggetto il contenuto e l’attuazione di una disposizione nazionale non contestati dallo Stato membro interessato — Soddisfacimento delle esigenze probatorie

    (Art. 258 TFUE)

  2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Divieto — Portata

    (Art. 56 TFUE)

  3. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori autonomi — Obbligo di previa dichiarazione per i soli prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri — Giustificazione basata su esigenze imperative di interesse generale — Prevenzione delle frodi, lotta contro la concorrenza sleale e proporzionalità — Inammissibilità

    (Art. 56 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 34, 35)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 38)

  3.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 56 TFUE uno Stato membro il quale adotti una normativa nazionale che impone ai prestatori autonomi di servizi stabiliti in uno Stato membro di effettuare una dichiarazione previa all’esercizio della loro attività nello Stato membro interessato.

    A tale riguardo, una normativa nazionale che ricada in un settore non oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione e che si applichi indistintamente a qualsivoglia soggetto o impresa che eserciti un’attività sul territorio dello Stato membro interessato può risultare giustificata, malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, se risponde a ragioni imperative d’interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito, se è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e se non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

    Tuttavia, anche se l’obiettivo della lotta alle frodi, in particolare in materia sociale, e di prevenzione degli abusi, in particolare l’individuazione dei casi di falsi lavoratori autonomi e la repressione del lavoro occulto, può ricollegarsi agli obiettivi di tutela dell’equilibrio finanziario dei regimi di previdenza sociale, di prevenzione della concorrenza sleale e del dumping sociale nonché di tutela dei lavoratori, compresi i prestatori di servizi autonomi, cionondimeno una presunzione generale di frode non può essere sufficiente a giustificare una misura che pregiudichi gli obiettivi del Trattato FUE, e spetta allo Stato membro interessato giustificare in termini convincenti sotto qual profilo la normativa di cui trattasi non vada oltre i limiti di quanto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi medesimi.

    (v. punti 44, 45, 53, 55, 57 e dispositivo)

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