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Document 62011CJ0137
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-137/11
Partena ASBL
contro
Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 13 e 14 quater — Normativa da applicare — Lavoratori autonomi — Regime di previdenza sociale — Iscrizione — Persona che esercita un’attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro — Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro — Mandatario di società — Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società — Gestione della società dallo Stato di residenza — Norma nazionale che stabilisce una presunzione assoluta di esercizio dell’attività professionale come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui ha sede la società — Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di tale Stato»
Massima — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012
Previdenza sociale – Normativa da applicare – Luogo di esercizio di un’attività ai sensi degli articoli 13, 14 bis e 14 quater del regolamento n. 1408/71 – Nozione rientrante nel diritto dell’Unione – Interpretazione – Presa in considerazione del contesto e del senso abituale dei termini – Luogo di svolgimento, da parte della persona interessata, degli atti collegati all’attività lavorativa subordinata o autonoma
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, 14 bis, punto 2, e 14 quater)
Previdenza sociale – Normativa da applicare – Persona che esercita un’attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro – Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro – Persona designata come mandatario di società – Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società – Normativa nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società che assoggetta, in maniera incontrovertibile, il mandatario al regime di lavoratore autonomo – Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, § 2, e 14 quater b)
La nozione di luogo di esercizio di un’attività ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1606/98, deve essere considerata come rientrante non già nelle legislazioni degli Stati membri, bensì nel diritto dell’Unione e, di conseguenza, nella relativa interpretazione fornita dalla Corte. Ai fini dell’interpretazione di tale nozione, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte. Al riguardo, la nozione di luogo di esercizio di un’attività va intesa, conformemente al significato letterale dei termini utilizzati, come indicativa del luogo in cui il soggetto interessato compie, in concreto, gli atti collegati a detta attività.
(v. punti 52, 53, 56, 57)
Il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1606/98, nonché l’allegato VII del suddetto regolamento, osta a una normativa nazionale secondo cui le persone non residenti designate quali mandatari di società sono assoggettate al regime previdenziale dei lavoratori autonomi nello Stato membro in cui ha sede la società nei limiti in cui essa consente a detto Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.
(v. punto 61 e dispositivo)
Causa C-137/11
Partena ASBL
contro
Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 13 e 14 quater — Normativa da applicare — Lavoratori autonomi — Regime di previdenza sociale — Iscrizione — Persona che esercita un’attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro — Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro — Mandatario di società — Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società — Gestione della società dallo Stato di residenza — Norma nazionale che stabilisce una presunzione assoluta di esercizio dell’attività professionale come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui ha sede la società — Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di tale Stato»
Massima — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012
Previdenza sociale — Normativa da applicare — Luogo di esercizio di un’attività ai sensi degli articoli 13, 14 bis e 14 quater del regolamento n. 1408/71 — Nozione rientrante nel diritto dell’Unione — Interpretazione — Presa in considerazione del contesto e del senso abituale dei termini — Luogo di svolgimento, da parte della persona interessata, degli atti collegati all’attività lavorativa subordinata o autonoma
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, 14 bis, punto 2, e 14 quater)
Previdenza sociale — Normativa da applicare — Persona che esercita un’attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro — Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro — Persona designata come mandatario di società — Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società — Normativa nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società che assoggetta, in maniera incontrovertibile, il mandatario al regime di lavoratore autonomo — Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, § 2, e 14 quater b)
La nozione di luogo di esercizio di un’attività ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1606/98, deve essere considerata come rientrante non già nelle legislazioni degli Stati membri, bensì nel diritto dell’Unione e, di conseguenza, nella relativa interpretazione fornita dalla Corte. Ai fini dell’interpretazione di tale nozione, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte. Al riguardo, la nozione di luogo di esercizio di un’attività va intesa, conformemente al significato letterale dei termini utilizzati, come indicativa del luogo in cui il soggetto interessato compie, in concreto, gli atti collegati a detta attività.
(v. punti 52, 53, 56, 57)
Il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1606/98, nonché l’allegato VII del suddetto regolamento, osta a una normativa nazionale secondo cui le persone non residenti designate quali mandatari di società sono assoggettate al regime previdenziale dei lavoratori autonomi nello Stato membro in cui ha sede la società nei limiti in cui essa consente a detto Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.
(v. punto 61 e dispositivo)